CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 04 marzo 2022, n. 28
Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa art. 3, Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147
Ti inviamo, in allegato, la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 emanata dallo stesso Dicastero e recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata dalla cristi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Allegato
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Nota 24 febbraio 2022, n. 41087
Osservazioni dell’Associazione Nazionale Commercialisti e dell’Associazione ADR e Crisi-Commercialisti e Avvocati relative alla Circolare 29 dicembre 2021 del Direttore Generale degli Affari Interni, recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Con la nota in oggetto, l’Associazione Nazionale Commercialisti e l’Associazione ADR e Crisi- Commercialisti e Avvocati hanno inteso segnalare a questo Dicastero le criticità che emergerebbero, a loro parere, a seguito della adozione della circolare del 29 dicembre 2021 (prot. DAG n. 261022.U del 30 dicembre 2021) di cui all’oggetto.
Detta circolare, in sintesi, non avrebbe correttamente individuato la ratio dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”), i requisiti dei professionisti in ordine alle precedenti esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze fra requisiti richiesti a commercialisti ed avvocati, da un lato, e consulenti del lavoro ed altri soggetti non iscritti in albi, dall’altro.
Richiamata, pertanto, l’evoluzione normativa che ha riguardato l’articolo 3, comma 3 cit., alla luce della legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147, le Associazioni istanti, articolando critiche puntuali, hanno chiesto la modifica della circolare sotto vari profili.
Ebbene, al fine di riscontrare tali osservazioni, va premesso anzitutto che la sostanziale modifica apportata all’articolo 3, comma 3 cit. dalla legge di conversione n. 147/2021 è frutto, all’evidenza, di una chiara e precisa scelta del legislatore, palesemente difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d’urgenza: quella, cioè, di equiparare i dottori commercialisti ed esperti contabili agli avvocati, in punto di requisiti necessari per ottenere l’iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Come ricordato dagli stessi istanti, infatti, per entrambe le categorie sono ora richieste l’iscrizione all’albo da almeno 5 anni, nonché la maturazione di “precedenti esperienze” (il plurale implica chiaramente la necessità che siano almeno due), opportunamente documentate, nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d’impresa, con ogni conseguenza – evidentemente anch’essa consapevolmente voluta dal legislatore – sulla esclusione dei giovani commercialisti, legittimati invece ad iscriversi nell’elenco alla stregua della originaria stesura della norma.
È inoltre evidente che il medesimo articolo 3, comma 3, all’esito della modifica apportata in sede di conversione, deve interpretarsi nel senso che nell’elenco degli esperti indipendenti possono essere inseriti sia gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sia gli iscritti agli ordini degli avvocati, senza che gli aspiranti debbano ricoprire allo stesso tempo la duplice qualifica di iscritti ad entrambi gli ordini professionali, dovendo – nel caso di specie – attribuirsi alla congiunzione “e” valore disgiuntivo.
Ciò posto, deve dunque preliminarmente chiarirsi che la circolare in esame, nel fornire, agli ordini professionali dei soli avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili, linee di indirizzo per la selezione delle domande volte alla formazione dei suddetti elenchi, in particolare in merito al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”, per essi solo previsto (con esclusione dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti non iscritti in albi), non ha potuto che dare attuazione alla norma di rango primario, come modificata.
Con riguardo, poi, agli specifici incarichi e prestazioni professionali individuati dalla circolare come indicativi delle esperienze pregresse maturate nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa, appare opportuno in questa sede precisare quanto segue:
– l’incarico di cui al n. 3 (“gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3”) sottende, quale ratio, la scelta di tener conto di incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno caratteristiche del tutto peculiari e che possono anche essere di grandi dimensioni, diversamente dalle imprese commerciali che accedono ordinariamente alle procedure di sovraindebitamento;
L’incarico di cui al n. 5 (“advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi”) è inteso a valorizzare le esperienze maturate quale advisor sia nella ristrutturazione del debito tributario sia, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendo intendersi le “problematiche fiscali” come espressione atecnica e generica, comprensiva delle une e delle altre;
l’incarico di cui al n. 7 (“attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza”), oltre a dover essere puntualmente documentato, come richiesto espressamente dalla norma primaria (l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 118/2021 precisa, infatti, che possono essere inseriti nell’elenco degli esperti gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa”), deve aver avuto esito positivo in quanto la ratio sottesa all’articolo 3, comma 3 è quella di inserire nell’elenco degli esperti esclusivamente professionisti capaci di concludere positivamente la ristrutturazione aziendale, in modo da renderla un efficace strumento di risoluzione della crisi d’impresa (argomentare in senso contrario rischierebbe di portare al paradosso di inserire nell’elenco anche professionisti che si siano dimostrati del tutto inidonei ed incapaci nelle operazioni di ristrutturazione, purché abbiano avuto una qualche, anche negativa, esperienza pregressa).
Quanto all’esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l’idoneità all’incarico di esperto, la circolare è chiara nell’esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il “rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale”, laddove invece notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e l’insolvenza dell’impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione, e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell’impresa, gestione il cui esito è di difficile valutazione.
Né si ritiene di poter includere, come suggerito dagli istanti, tra gli incarichi utili a dimostrare una idonea pregressa esperienza quelli di “advisor con incarichi di assistenza o di consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta e/o l’attuazione di operazioni straordinarie né ancora di “advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario di imprese in difficoltà/crisi proprie assistite”. Tali incarichi appaiono infatti troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale della crisi d’impresa e, ove inseriti nel novero, comporterebbero una valorizzazione eccessiva di incarichi di natura del tutto privatistica, cui già si è riconosciuto ampio spazio con i nn. 4), 5) e 6) della circolare.
Non spetta, infine, a questa articolazione ministeriale effettuare valutazioni o apportare correttivi alle scelte operate dal legislatore con la legge di conversione 21 ottobre 2021 n. 147 o con la legge delega 26 novembre 2021 n. 206, né rimediare ad eventuali impatti negativi che la legge di conversione citata avrà sul concreto funzionamento del nuovo istituto della composizione negoziata e, in definitiva, sull’efficacia della riforma varata mediante la sua introduzione.
Nella speranza di avere fornito i chiarimenti richiesti, si porgono i più cordiali saluti.
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