CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 05 agosto 2019, n. 71
Chiarimenti su impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni, proroga termini di versamento e rapporti tra servizi di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche
Con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. “Decreto crescita”), convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 sono state recepite alcune proposte formulate dal CNDCEC.
Impegno cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni
Con l’articolo 4-ter, comma 1, del cit. D.L. n. 34/2019 ha trovato riconoscimento normativo la proposta del CNDCEC di prevedere un impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni.
Tale articolo ha inserito un nuovo comma 6-bis nell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, il quale dispone che, qualora il contribuente/sostituto d’imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia al contribuente un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Tale impegno può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno.
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.
La norma intende semplificare il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica che, per come è oggi strutturato (rilascio di un impegno per ciascuna dichiarazioni/comunicazione da trasmettere), comporta un notevole dispendio di tempo per i professionisti, senza alcun vantaggio per il cliente che risulta comunque tutelato dalla predisposizione del mandato professionale obbligatorio nella forma scritta.
La disciplina introdotta non prevede tuttavia una decorrenza specifica. Trattandosi di norma procedimentale, essa deve tuttavia ritenersi applicabile sin dalla data della sua entrata in vigore (30 giugno 2019), con riferimento anche ai mandati professionali eventualmente già sottoscritti dal contribuente in epoca precedente alla predetta data (e comunque non anteriore al triennio), che andranno opportunamente integrati qualora non rechino l’indicazione in forma analitica delle dichiarazioni e comunicazioni oggetto del mandato stesso.
Proroga termini di versamento
Accogliendo un’ulteriore proposta del CNDCEC, l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del cit. D.L. n. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019, in favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari a 5.164.569,00 euro). La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi attribuiti “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, dalle predette società, associazioni e imprese.
La proroga, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 28 giugno 2019, n. 64, si applica anche:
– ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es.: inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.);
– ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014.
I versamenti prorogati al 30 settembre 2019 potranno, ovviamente, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo (30 ottobre 2019), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come peraltro confermato, da ultimo, anche dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 1 agosto 2019, n. 71.
In quest’ultimo documento di prassi sono state altresì precisate le modalità di versamento rateizzato degli importi in scadenza al 30 settembre 2019. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa delle scadenze delle rate, contenuta nella risoluzione n. 71/E/2019, cui si rinvia per maggiori dettagli.
TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rara | Scadenza | Interessi % | Scadenza(*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0.18 | 18 novembre | 0.18 |
3 | 18 novembre | 0.51 |
(*) Maggiorati do l’importo da rateizzare dello 0.40° o a titolo di interessi corrispettivi
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza(*) | Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0.66 | 2 dicembre | 0.33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40°o a titolo di interessi corrispettivi
Rapporti tra servizio di consultazione e servizio di conservazione delle fatture elettroniche messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
Con riferimento infine al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, si segnala il rinvio al 31 ottobre 2019 del termine per l’adesione al servizio stesso. Ciò si è reso necessario anche in conseguenza della necessità di acquisire nuovamente le deleghe al predetto servizio che erano state rilasciate ai professionisti prima del 21 dicembre 2018, a seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Al riguardo, si segnala che qualora il contribuente non effettui l’adesione al predetto nuovo servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura già oggetto di comunicazione con l’abrogato “spesometro” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella invece i dati dei file delle fatture elettroniche (in particolare quelli relativi al “corpo fattura”, ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione) e memorizza esclusivamente i dati fattura citati in precedenza. Nel caso di cessionario/committente consumatore finale che non abbia aderito al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
La mancata adesione al nuovo servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” entro il 31 ottobre p.v. comporta la cancellazione dei dati relativi al “corpo fattura” memorizzati in questo periodo in via transitoria, entro 60 giorni dal predetto termine del 31 ottobre.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nell’ambito del Tavolo tecnico istituzionale intrattenuto con il CNDCEC, ha chiarito che, pur in mancanza dell’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, per i soggetti che aderiscono al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate (che costituisce un servizio autonomo e diverso da quello di consultazione), i dati dei file delle fatture elettroniche, ivi compresi quelli relativi al “corpo fattura”, saranno conservati in forma integrale dall’Agenzia delle entrate ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.
Per quanto riguarda l’accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai file delle fatture elettroniche, per le quali il contribuente abbia aderito al servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, da informazioni apprese presso le competenti sedi istituzionali ci risulta che potrà essere emanato un decreto interministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà fissare le modalità con cui detto accesso potrà essere effettuato.
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