CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 06 aprile 2020, n. 30
Chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 ed imputabili al triennio formativo 2017-2019
Facendo seguito all’informativa n. 26/2020 con la quale il Presidente Massimo Miani Le ha comunicato che il Consiglio Nazionale ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie “non utili” per la formazione dei revisori legali, Le fornisco chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti formativi.
La proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. Come è noto, infatti, la formazione a carico dei revisori legali dei conti è competenza del MEF e questo Consiglio non può disporre proroghe agli adempimenti da questi richiesti.
I crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 settembre 2020 da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi degli iscritti nel triennio 2017-2019, saranno oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine. In particolare, nel rispetto dell’Informativa 24/2019, per ciascun evento formativo realizzato nel 2020 i soggetti organizzatori continueranno a comunicare al Consiglio Nazionale i partecipanti ed i crediti conseguiti. Sarà cura dell’Ordine imputare, nei propri sistemi di rilevazione, i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 settembre 2020 al triennio 2017-2019 nel caso in cui l’iscritto risulti inadempiente.
I cfp “non utili” potranno essere utilizzati per l’assolvimento del triennio precedente anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine utilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2017-2019, mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2020.
Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2017-2019″, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la priorità ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.
Si ritiene, infine, che l’Ordine debba comunicare agli Iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2017-2019 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 settembre 2020 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 25 marzo 2020, n. 26 - Assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017 - 2019: proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 28 settembre 2020, n. 108 - Assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017 - 2019 - contabilizzazione cfp conseguiti fino al 30 settembre 2020
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 marzo 2022, n. 26 - Revisori legali - ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017-2019 - mancata validità assolvimento obbligo formativo dei dottori…
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- Adempimento obbligo formativo triennio 2017-2019 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON - Nota 20 settembre 2021, n. 91
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