CONSIGLIO NAZIONALE DOTT. COMM. E ESP. CON. – Nota 07 giugno 2019, n. 49
Accordo operativo ICE-Agenzia – CNDCEC – A.I.C.E.C.
Ho il piacere di informarli che il Consiglio Nazionale ha appena siglato assieme all’A.I.C.E.C. un importante accordo operativo con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) con l’obiettivo di sostenere e orientare, attraverso attività di carattere informativo, formativo e consulenziale, i Colleghi e le aziende loro clienti interessate ai mercati esteri.
Ci è sembrato utile proseguire – questa volta con la partecipazione attiva dell’A.I.C.E.C., l’Associazione creata per rafforzare e valorizzare ulteriormente il ruolo del commercialista quale consulente all’internazionalizzazione dell’impresa – nel dialogo con l’ICE-Agenzia, ritenendolo il soggetto più idoneo con il quale condividere il percorso di rafforzamento delle competenze dei professionisti e costruire solide basi per la crescita di tutto il sistema Paese.
Ti trasmetto copia dell’Accordo e Ti ringrazio di volerne dare ampia diffusione presso i Tuoi iscritti.
Allegato
Accordo operativo tra ice-agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e A.I.C.E.C. – ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Premesso che
ICE-Agenzia, istituita dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sentito il Ministero dell’Economia e delleFinanze;
ICE-Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero — con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti — e opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;
ICE-Agenzia, inoltre, nello svolgimento delle proprie attività opera in stretto raccordo, tra gli altri, con le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati ai temi da essa presidiati;
il CNDCEC, in forza del D.Lgs. del 28 giugno 2005 n. 139, ha la rappresentanza istituzionale, a livello nazionale e internazionale, degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
il CNDCEC, nell’ambito delle proprie attribuzioni, coordina e promuove l’attività dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per favorire le iniziative intese al miglioramento e perfezionamento professionale;
il CNDCEC, nell’ambito delle proprie attività, nel riconoscere l’assoluta rilevanza dell’ambiente globalizzato ed internazionale in cui professionisti ed imprese si trovano ad operare, ha costituito, insieme alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, l’Associazione per la Promozione e lo Sviluppo dell’internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle PMI-A.I.C.E.C., che è una associazione senza scopo di lucro il cui duplice scopo è quello di formare, tra i professionisti, figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei complessi percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva, anche in collaborazione con istituzioni e/o organizzazioni di carattere governativo e non, nonché quello di divulgare e mantenere sui mercati un’immagine positiva dell’Italia, promuovendone economia, prodotti e servizi con particolare riferimento ai servizi offerti dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
le Parti intendono attivarsi attraverso una concreta e fattiva cooperazione istituzionale per generare competenze professionali, capacità di promozione e miglior impiego delle risorse professionali interessate sui mercati esteri;
le Parti, inoltre, condividono pienamente, nella penetrazione verso i mercati esteri, l’individuazione di obiettivi di sostegno ai professionisti, equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere
dalla forma giuridica rivestita, in base al titolo I dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dall’articolo 2, punto 28) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 — Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 — Obiettivi
ICE-Agenzia, CNDCEC e A.I.C.E.C. si impegnano a collaborare per l’attuazione di azioni comuni a favore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché degli altri soggetti iscritti all’A.I.C.E.C., volte a sostenere e orientare i professionisti medesimi e le aziende loro clienti ai mercati esteri, attraverso attività di carattere informativo, formativo, consulenziale, anche nella forma di un sistema efficace di servizi reali ai soggetti interessati.
Al fine di realizzare tale obiettivo comune, CNDCEC, A.I.C.E.C. e ICE-Agenzia si impegnano a cooperare nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 3 — Impegni di ICE-Agenzia
ICE-Agenzia si impegna, secondo modalità che saranno concordate con CNDCEC e A.I.C.E.C. e definite con congruo anticipo a:
- partecipare a convegni di presentazione proposti dal CNDCEC e dall’A.I.C.E.C. in numero max di 20 in un biennio, con l’intervento di personale ICE che presenterà i servizi e le attività che l’Agenzia offre a sostegno dell’internazionalizzazione della professione;
- fornire attività formative a favore dei professionisti come sopra meglio specificati con l’organizzazione di incontri formativi di carattere specialistico su mercati/tematiche di settore, in numero non superiore a 10 in un biennio. La programmazione, progettazione, organizzazione e quotazione degli incontri sarà conseguente alle richieste pervenute dal CNDCEC e dall’A.I.C.E.C. e seguirà le modalità di offerta dei servizi formativi dell’Agenzia;
- svolgere attività di supporto attraverso la fornitura, a tariffe agevolate, di servizi o pacchetti di servizi ai professionisti, come già identificati, interessati ad internazionalizzarsi;
- dare informativa della stipula dell’Accordo e attivare un flusso informativo costante sul proprio sito Internet, attraverso lo scambio di link con il CNDCEC e l’A.I.C.E.C., volto a stimolare la reciproca conoscenza;
- partecipare ad eventi formativi e divulgativi – come a titolo esemplificativo i Road Show – promossi da CNDCEC e A.I.C.E.C. e relativi alla realizzazione di missioni dei Commercialisti all’estero. In tale caso si impegna a fornire supporto anche attraverso le proprie sedi nei Paesi di destinazione delle missioni;
- collaborare alla diffusione nei Paesi esteri, nelle iniziative congiunte, delle specifiche competenze proprie del commercialista italiano.
Art. 4 — Impegni CNDCEC / A.I.C.E.C.
CNDCEC, anche tramite A.I.C.E.C., si impegna a:
- diffondere con ogni mezzo utile, la conoscenza del presente accordo presso gli Ordini territoriali al fine di promuovere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione;
- segnalare ad ICE-Agenzia, attraverso manifestazioni di interesse pervenute dagli Ordini territoriali interessati alle attività informative e formative, seguendo le modalità indicate all’art 5, punto 1, i professionisti iscritti all’Albo con interesse ai processi di internazionalizzazione;
- attivare un flusso di informazioni costante sul proprio sito Internet e su quello di A.I.C.E.C., attraverso lo scambio di link con ICE-Agenzia, volto a stimolare la reciproca conoscenza;
- organizzare in diverse città italiane convegni di presentazione con gli iscritti all’Albo sulla base di interessi condivisi, ai quali sarà invitato a partecipare personale di ICE-Agenzia;
Le attività di cui all’art. 3, punti 1 e 2, svolte da ICE-Agenzia saranno ritenute attività formativa per Commercialisti ed Esperti Contabili previa procedura di accreditamento che verrà effettuata direttamente dagli Ordini interessati a tali attività.
Art. 5 — Offerta servizi ICE-Agenzia
Le richieste di servizi provenienti dai professionisti attraverso i loro organi di rappresentanza saranno raccolte e veicolate dal CNDCEC e dall’A.I.C.E.C. all’ICE-Agenzia di Roma tramite un collegamento ad una maschera di tracciamento telematica. Quest’ultima, dopo una disamina iniziale, invierà le richieste agli Uffici esteri o di Sede coinvolti nella fornitura del servizio, quindi verrà predisposto il relativo preventivo di spesa, salvo per quanto reso in forma gratuita in base al catalogo dei servizi dell’Agenzia.
La partecipazione ai convegni di presentazione (art. 3, punto 1 ) sarà svolta dall’ICE-Agenzia a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di missione debitamente giustificate.
Le attività indicate all’art.3, punto 2, rispondono a richieste di servizi formativi da parte di CNDCEC e A.I.C.E.C. che saranno raccolte dall’ICE-Agenzia di Roma. A seguito di una prima analisi di fattibilità, verrà predisposto il relativo preventivo di spesa che potrà includere l’apporto di professionisti esterni e/o della struttura estera di ICE-Agenzia e sarà composto da costi vivi e corrispettivi. Qualora accettati dal richiedente CNDCEC e A.I.C.E.C., costi e corrispettivi preventivati saranno a carico degli stessi.
A fronte delle attività e dei servizi erogati ai professionisti iscritti all’Albo, ICE-Agenzia fatturerà agli stessi i corrispettivi, quando previsti, con le seguenti modalità:
- nel corso del primo anno di vigenza dell’accordo ai professionisti clienti verrà riconosciuto uno sconto fisso del 15% sui corrispettivi spettanti ad ICE-Agenzia a fronte di servizi resi (esclusi costi esterni). Nell’arco dei 12 mesi dalla stipula dell’accordo, il CNDCEC e l’A.I.C.E.C. si impegnano a segnalare ad ICE-Agenzia un numero di soggetti interessati pari ad almeno trecento (cosiddetta “soglia obiettivo”). Il valore raggiunto dalla “soglia obiettivo” verrà considerato per determinare la percentuale di sconto applicabile ai servizi richiesti dai professionisti nel corso del secondo anno di vigenza dell’accordo;
- nel secondo anno la premialità iniziale si accresce, rimane invariata o si riduce in funzione del raggiungimento o meno della “soglia obiettivo” suindicata, in base al seguente schema: 20% di sconto nel caso in cui i professionisti segnalati siano uguali o superiori al valore della soglia obiettivo di cui al punto precedente; 15% di sconto nel caso in cui le segnalazioni siano comprese tra il 75% ed il 99% del valore della soglia obiettivo; 10% di sconto nel caso in cui le segnalazioni siano inferiori al 75% del valore della soglia obiettivo. Inoltre, sempre nel secondo anno di vigenza, in caso di raggiungimento di almeno l’80% della soglia obiettivo, le Parti potranno programmare ed organizzare iniziative di più stretta collaborazione quali, ad esempio, prevedere la partecipazione reciproca di professionisti in qualità di relatori ad eventi, convegni, seminari, missioni in Italia e all’estero, eventi promozionali programmati da ICE-Agenzia e da CNDCEC ed A.I.C.E.C.
La “soglia obiettivo” viene riproposta anche per il secondo anno, in previsione di eventuale rinnovo dell’accordo e della conseguente definizione della premialità di partenza spettante ai professionisti.
La percentuale di sconto non è cumulabile con altre forme di sconto e si applica esclusivamente ai corrispettivi ICE-Agenzia. I costi vivi (ad es. noleggio spazi, interpretariato, etc.) sostenuti per la realizzazione del servizio proposto ed accettato restano a carico integrale del richiedente stesso, conformemente a quanto previsto dai regolamenti dell’ICE-Agenzia.
ICE-Agenzia si riserva, in caso di revisione della politica dei servizi, la facoltà di modificare le condizioni, anche economiche, di erogazione dei servizi impegnandosi a fornire tempestiva comunicazione al CNDCEC e ad A.I.C.E.C.
Le modifiche si intendono accettate nel caso in cui le controparti non abbiano manifestato la volontà di recedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’esercizio della facoltà di recesso non comporta l’addebito di alcuna spesa, penalità, rimborso o qualsivoglia forma di restituzione tra le Parti, fatte salve le attività eventualmente in corso e gli obblighi derivanti da fornitura di servizi assunti in precedenza.
Le agevolazioni applicate ai professionisti iscritti all’Albo in virtù del presente accordo verranno gestite direttamente da ICE-Agenzia.
ICE-Agenzia si impegna a tenere indenni il CNDCEC e l’A.I.C.E.C. da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria ad essi eventualmente rivolta dai professionisti beneficiari sulla base delle contestazioni relative agli accordi ed ai rapporti instauratisi tra gli stessi ed ICE-Agenzia.
Art. 6 — Altre forme di collaborazione
ICE-Agenzia, CNDCEC e A.I.C.E.C. si rendono, inoltre, disponibili a sviluppare ulteriori forme di collaborazione funzionali al raggiungimento dei reciproci obiettivi in tema di internazionalizzazione sia in Italia che all’estero.
La realizzazione delle attività che ne dovessero derivare ed i relativi costi, saranno oggetto di separate intese in cui verranno stabilite modalità e spese.
Art. 7 — Monitoraggio e valutazione
Le Parti si impegnano a procedere, al termine del primo anno, ad una valutazione complessiva delle iniziative svolte e alla verifica dei risultati del presente accordo, in base a quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5 ed ai fini dell’applicazione della premialità nel secondo anno di vigenza dell’accordo, secondo le modalità indicate all’art. 5.
Elementi di valutazione, oltre al raggiungimento della soglia obiettivo, saranno:
– il numero di convegni di presentazione e azioni formative realizzati;
– il numero di presenze registrate per ogni incontro formativo;
– la coerenza dei profili della platea dei professionisti partecipanti alle attività di formazione con gli obiettivi prefissati;
– l’utilità dei contenuti trattati rispetto alle concrete esigenze espresse dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Art. 8 — Riferimenti delle parti
Per ogni comunicazione relativa al presente Accordo, le Parti faranno riferimento ai seguenti recapiti:
per ICE-Agenzia: il Dott. Antonino Laspina (coord.marketing@ice.it’). come firmatario dell’Accordo, e l’Ufficio Servizi alle Imprese (servizi.imprese@ice.it – Tel. 06 59927826) in quanto gestore delle iniziative, della scontistica concordata e per l’operatività connessa al presente Accordo;
per il CNDCEC: il Dott. Massimo Miani (miani@commercialisti.it). come firmatario dell’Accordo, e l’Ufficio Relazioni Internazionali (international@commercialisti.it):
per A.I.C.E.C. il Dott. Giovanni Gerardo Parente (presidenza@aicec.neti. come firmatario dell’Accordo, e la Dott.ssa Anna Maria Ciociola Creazzola nnfo@aicec.net — Tel. 06 47863570) per l’operatività connessa al presente Accordo.
Art.9 — Durata, modifiche e recesso
Il presente Accordo ha durata di due anni, a partire dalla data di sottoscrizione. Entro tre mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, in termini di professionisti segnalati e di osservanza degli impegni riportati ai precedenti artt. 3, 4 e 5 e dei connessi elementi di valutazione di cui all’art. 7, al fine di valutare l’efficacia dell’accordo operativo per un eventuale rinnovo.
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le Parti e fatte salve le attività eventualmente in corso e gli obblighi derivanti da fornitura di servizi, di cui all’art. 5, assunti in precedenza.
Art. 10 — Responsabilità
Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall’attuazione del presente Accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.
Art. 11 — Adempimenti in materia di riservatezza
Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa ed i regolamenti applicabili in materia di trattamento e sicurezza dei dati da essa trattati in esecuzione del presente Accordo, nei limiti in cui questi risultino applicabili. In caso di elaborazione ed utilizzo di dati personali e/o sensibili per l’esecuzione del presente Accordo le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento. I dati personali raccolti da ICE-Agenzia saranno trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le proprie finalità istituzionali, come previsto dell’art. 14, comma 20, D.L. 98/11 convertito in L. 111/11 come sostituito dall’art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE. I dati personali, confluiti nella Banca Dati Centrale dell’ICE, potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad iniziative organizzate dall’ICE, quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc., ed utilizzati per rilevare la soddisfazione del cliente ed altri sondaggi attinenti all’attività dell’ICE. Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge. Le Parti si impegnano ad assicurare in qualunque momento l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Art. 12 — Gestione del contenzioso
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest’ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come foro competente quello di Roma.
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