CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 09 marzo 2022, n. 30
Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147)
Ad integrazione della precedente Informativa n. 28/2022, Ti inviamo, in allegato, la risposta del Ministero della Giustizia all’istanza dell’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari di integrazione della Circolare del 29 dicembre 2021, emanata dallo stesso Dicastero, recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Allegato
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Nota 24 febbraio 2022, n. 41216
Istanza di integrazione della Circolare 29 dicembre 2021 del Direttore generale degli affari interni, recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Con la nota in oggetto codesto ente, premessi brevi cenni sul nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa e sulla normativa di riferimento, ha chiesto a questo ufficio di integrare la circolare del 29 dicembre 2021, in oggetto, mediante l’inserimento di una ulteriore tipologia di esperienza pregressa nel novero di quelle utili ai fini della iscrizione degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’elenco degli esperti indipendenti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
In particolare – osservando che gli amministratori giudiziari, oltre ad essere investiti di un munus publicum, soddisfano altresì, in termini di esperienze, tutti i requisiti richiesti dal legislatore per assicurare una rapida analisi della situazione aziendale e posseggono la preparazione necessaria per la soluzione della crisi d’impresa, attraverso un’attività di negoziazione -, è stato chiesto di inserire nella circolare la seguente categoria: “8) amministratore giudiziario di aziende in sequestro o in confisca, iscritto all’Albo istituito ai sensi del D. Lgs. n. 14/2010 nella Sezione “Esperti in Gestione Aziendale.
Ebbene, al fine di riscontrare tali osservazioni, va premesso anzitutto che, come specificato dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 118/2021, “l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica …Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive dì risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata”.
Il ruolo dell’esperto è ulteriormente chiarito dalla relazione illustrativa del disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 118/2021, nel senso che egli ha la funzione di valutare lo stato dell’impresa ed assistere l’imprenditore nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione negoziata, attraverso la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell’attività. Tale affiancamento “non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza ed indipendente dell’esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte”. Per tali ragioni, sono richieste all’esperto una specifica “competenza nelle tecniche di facilitazione” ed una professionalità altrettanto specifica che “attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale”.
Ciò posto, pare a questa Direzione generale che la prospettazione dell’IN AG non possa essere condivisa.
Se è vero che, come ricordato dall’Istituto istante, l’amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve presentare una relazione contenente “b) l’esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività è pur vero che egli non ha la funzione specifica di assistere l’imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell’impresa in crisi, bensì quella di gestire l’impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza, sostituendo – entro dati limiti – l’imprenditore.
Lo stesso articolo 41 cit., infatti, chiarisce che “l’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all’attività economica dell’azienda …” (comma 2); “può affittare l’azienda o un ramo di azienda” (commi 2-bis e 2-ter); “nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, … esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede …a convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell’impresa in stato di sequestro” (comma 6).
Risulta evidente, dunque, la diversità delle funzioni demandate, da un lato, all’esperto indipendente e, dall’altro, all’amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.
Peraltro, non va tralasciato che l’opzione proposta da codesto Istituto comporterebbe la necessità di investire la commissione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118/2021, incaricata della nomina dell’esperto indipendente, del compito di valutare caso per caso quale sia stato l’esito della gestione demandata all’amministratore giudiziario e se, in particolare, egli abbia o meno risanato l’impresa in crisi a lui eventualmente affidata.
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