CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 10 maggio 2022, n. 46

Esame di stato 2022 e tirocinio

Ti informiamo che è stata emanata dal Ministero dell’Università l’ordinanza di indizione degli esami di Stato per l’anno 2022.

Con l’ordinanza del 5 maggio scorso il Ministero, in deroga alle disposizioni normative vigenti, ha stabilito che entrambe le sessioni dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Con la stessa ordinanza il Ministero ha altresì previsto che il tirocinio può essere espletato secondo modalità a distanza.

Nell’allegarti l’ordinanza, ti invitiamo a darne ampia diffusione.

Allegato

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ordinanza 05 maggio 2022

ORDINA:

Articolo 1

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

2. Sono altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, citato in premessa.

Articolo 2

1. I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

Articolo 3

1. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

2. Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

3. La domanda, in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:

− per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

− per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, nell’importo previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. n. 63/2016.

c) eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

d) certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.

e) attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.

4. In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del certificato attestante il compimento del tirocinio previsto di cui alle lettere d) ed e), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

6. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

7. Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Conseguentemente, per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale è necessario presentare l’attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 prima dell’inizio delle prove integrative.

8. La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

9. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

10. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

Articolo 4

1. I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, presso la sede di Trento.

Articolo 5

1. Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo di cui all’art. 34 del citato d.lgs. n. 139/2005 hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2022. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 139/2005, hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 27 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2022.

2. Le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede d’esame.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

2. A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

3. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni.

4. Il comma 3 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima e alla seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1.

5. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

TABELLA ELENCO DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2022

ANCONA – Università Politecnica delle Marche

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio

BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

BRESCIA – Università degli Studi di Brescia

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari

CAMERINO – Università di Camerino

CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise

CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC

CATANIA – Università degli Studi di Catania

CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”

COSENZA – Università della Calabria

FERRARA – Università degli Studi di Ferrara

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

FOGGIA – Università degli Studi di Foggia

FORLÌ – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” – Campus di Forlì

GENOVA – Università degli Studi di Genova

L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila

LECCE – Università del Salento

MACERATA – Università degli Studi di Macerata

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Milano Bicocca

Università Bocconi

MODENA – Università degli Studi UNIMORE

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PAVIA – Università degli Studi di Pavia

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore

PISA – Università di Pisa

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata

REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

RIMINI – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” – Campus di Rimini

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi “Roma Tre”

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS

SALERNO – Università degli Studi di Salerno

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

SIENA – Università di Siena

TERAMO – Università degli Studi di Teramo

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRENTO – Università degli Studi di Trento

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

UDINE – Università degli Studi di Udine

URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

VARESE – Università degli Studi dell’Insubria

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VERONA – Università degli Studi di Verona

VITERBO – Università degli Studi della Tuscia