CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 10 marzo 2020, n. 21
Emergenza epidemiologica da Covid-19, proposte del Consiglio Nazionale
Sin dai primissimi giorni dell’emergenza legata al diffondersi del coronavirus, il Consiglio Nazionale ha avanzato proposte e richieste alla politica affinché mettesse in campo interventi a sostegno delle imprese e dei lavoratori, senza distinzioni tra dipendenti e autonomi.
In quest’ottica abbiamo lavorato ai due documenti che Ti allego e che contengono nuove, ulteriori richieste per fronteggiare l’emergenza. Il primo, elaborato dal Consiglio Nazionale – che ha recepito anche proposte e suggerimenti provenienti dalle sigle sindacali della Categoria – assieme a Confindustria, contiene misure in diversi ambiti.
Il secondo, messo a punto dal solo Consiglio Nazionale, elabora proposte in materia di lavoro e di finanza.
In un passaggio così difficile come quello che stiamo vivendo, con le pesantissime ricadute economiche che l’emergenza coronavirus sta già determinando, è estremamente significativo che la nostra professione avanzi proposte per il Paese. Farlo assieme al mondo imprenditoriale dà il segno dell’impegno unitario e responsabile del mondo imprenditoriale e professionale.
Stiamo già veicolando i documenti all’esecutivo e alla politica tutta. Vista la loro rilevanza, ti prego di darne la massima e tempestiva diffusione presso i tuoi iscritti e presso gli Onorevoli eletti nel tuo territorio di appartenenza.
Allegato 1
Confindustria e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: proposte condivise per far fronte all’emergenza da COVID-19
La Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propongono le seguenti misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
Per le gravi ricadute economiche che si stanno registrando in tutto il Paese si propone una linea di intervento uniforme per tutto il territorio nazionale almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”.
Nella attuale fase di evoluzione del quadro emergenziale e dell’impatto che questo provoca per il nostro sistema economico, si sottopongono al Governo le seguenti misure per gestire la fase di emergenza, riservandosi di formulare in seguito ulteriori proposte per il rilancio e il sostegno dell’economia.
Al fine di concedere il più ampio respiro a imprese, professionisti e lavoratori dipendenti, evitando di ingenerare crisi di liquidità dovute al versamento di tributi e contributi, si ritiene di operare i seguenti interventi:
- sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
- sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da:
- agenti della riscossione,
- società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’articolo 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
- soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo (società a capitale interamente pubblico indicate nell’articolo 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing) e all’articolo 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122) e dall’articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;
- ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza);
- sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all’articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all’agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate;
- riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione;
- sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze;
- rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari;
- sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso;
- riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
- incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020;
- destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi;
- sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
- sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati;
- previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148);
- riduzione del 50%, per il periodo d’imposta 2020, delle percentuali previste dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica;
- riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti);
- sospendere, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione IRES), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione IRES sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari;
- previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile;
- sospensione dell’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up;
- proroga del termine per l’approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali;
- sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso.
Allegato 2
PROPOSTE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DA COVID-19
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese e al suo pesante impatto su imprese, professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce anche della estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche e allo svolgimento di determinate attività prevista dal DPCM 9 marzo 2020, propone le seguenti ulteriori misure urgenti di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, da applicare almeno fino alla dichiarazione di “fine emergenza”.
ULTERIORI INTERVENTI
- sospensione di tutti i termini di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione da effettuare nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 67, comma terzo, lett. d), 160 quarto e sesto comma, 182 bis, 182 septies l. fall. (oltre a quelli previsti all’articolo 10, lett.a) e b);
- estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021 prevista dall’articolo 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, a tutti gli istituti e le scadenze di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi) che attualmente avrebbero efficaci dal 15 agosto 2020;
- proroga adempimenti di cui all’articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007 (attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti alle funzioni di promozione, vigilanza e controllo svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali, per la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo);
- introduzione in favore di imprese e professionisti di un credito d’imposta mensile o trimestrale, da utilizzare esclusivamente in compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile, in relazione ai cali di fatturato desumibili dal risultato differenziale del volume di ricavi e compensi di periodo rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (es.: solo per un valore differenziale superiore al 20% del fatturato del periodo precedente);
- istituzione di un fondo di garanzia per piani di sviluppo, rilancio e riconversione delle attività di impresa e di lavoro autonomo attestati da commercialisti;
- estensione ai prestiti al 31 gennaio 2020 della possibilità (già prevista con la moratoria di novembre 2018) di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, estensione della durata del finanziamento fino al 100% della durata residua dell’ammortamento;
- modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (c.d. forbearance), al fine di non consentire la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria come deteriorate (anche in centrale rischi);
- moratoria per gli adempimenti in materia di privacy, consentendo la conservazione temporanea della documentazione presso l’abitazione del dipendente in deroga alla disciplina ordinaria, per favorire il lavoro agile e il telelavoro.
INTERVENTI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA
– estensione delle misure previste dal capo II del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, di cui agli articoli 13 (norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 14 (trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria) e 15 (cassa integrazione in deroga);
– estensione dell’articolo 16 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (riconoscimento di un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, esclusa dalle imposte sui redditi) a tutti i lavoratori autonomi ovunque ubicati sul territorio nazionale, compresi i professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome dei rispettivi Ordini professionali (qualora analoga misura sia assunta dalle Casse di previdenza autonome dei professionisti iscritti in albi, previsione di analoga esclusione da imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive dell’eventuale indennità prevista);
– previsione, per i datori di lavoro che possono accedere esclusivamente alla cassa integrazione straordinaria, dell’esclusione dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 148/2015 in caso di attivazione di CIGS per evento improvviso ed imprevisto esterno alla gestione aziendale (COVID-19);
– previsione di un credito d’imposta o di una indennità di euro 500,00 per ogni dipendente per cui è stata attivata la modalità di prestazione lavorativa in forma di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017 o di telelavoro (inclusa la formazione);
– accesso agevolato alla NASPI per i lavoratori stagionali;
– proroga del termine di presentazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
– proroga del termine di presentazione della comunicazione dei lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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