CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 15 luglio 2020, n. 86
Corte dei Conti – protocollo di collaborazione
Ho il piacere di portare alla Tua conoscenza il Protocollo siglato con la Corte dei Conti che rappresenta un importante e concreto riferimento, sia per il Consiglio nazionale che per tutti gli iscritti che svolgono quotidianamente la loro attività professionale nell’area della finanza pubblica, con l’obiettivo preminente di rafforzare la collaborazione nei programmi formativi dei due enti.
Allego una copia del protocollo che Ti prego di voler divulgare ai Tuoi iscritti e Ti invio i più cordiali saluti.
Allegato
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE tra la Corte dei conti, con sede in Roma, via Antonio Baiamonti 25 – 00195 CF 80218670588, nella persona del suo Presidente Dott. Angelo BUSCEMA ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito anche CNDCEC) con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59 – 00185 CF e P.IVA 09758941000, nella persona del suo Presidente Dott. Massimo MIANI;
PREMESSO CHE
– la Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100, comma 2 e 103 comma 2, della Costituzione italiana è organo magistratuale terzo ed imparziale al quale sono intestate le funzioni di controllo e di giurisdizione le quali, sinergicamente tra di loro, contribuiscono al coordinamento della finanza pubblica ed al rispetto delle norme di contabilità pubblica nell’interesse della contabilità nazionale;
– le leggi 14 gennaio 1994 nn. 19 e 20 e ss. mm., hanno ridefinito l’assetto funzionale ed organizzativo della Corte dei conti nelle sue articolazioni centrali e regionali;
– la legge 5 giugno 2003, n. 131, reca norme dell’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e visto in particolare, l’art. 7 comma 7, secondo cui la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni con riferimento, in particolare, ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
– il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. reca il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
– il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”
– il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi degli artt. 6 e 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è un ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;
– detto CNDCEC rappresenta istituzionalmente gli iscritti all’Albo, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche
amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, assicura, anche attraverso l’attività degli Ordini territoriali, sui quali vigila, la tutela dell’interesse pubblico al corretto e competente esercizio della professione nelle specifiche materie definite dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e nelle altre leggi di specifico riferimento per le diverse attività professionali;
rinvenendo un’ampia gamma di aree di comune interesse, nelle quali esercitano i rispettivi ruoli e funzioni che vanno, a titolo esemplificativo, dal controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, alla giustizia tributaria, al controllo sull’uso dei fondi europei;
convenendo sull’avvertita esigenza di approfondire i profili che ineriscono alle questioni complesse che emergono negli ambiti di riferimento;
tenendo altresì conto delle carenze che sul piano delle professionalità si riscontrano, in particolare a livello territoriale e locale con gravi conseguenze in termini di gestione di fondi pubblici;
ravvisando la necessità di porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche, sia per elevare il livello qualitativo dei servizi resi ai cittadini, sia per assicurare l’equilibrio dei conti pubblici anche mediante l’utilizzo ottimale dei fondi europei;
riconoscendo l’importanza di una collaborazione tra soggetti qualificati ai quali la collettività possa rivolgersi nell’ottica di una effettiva compliance con il sistema normativo e regolamentare;
riconoscendo altresì la rilevanza del portato normativo introdotto dall’ art. 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto Jobs Act) in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto degli individuati principi e criteri direttivi, che mira a rendere concreto il principio di sussidiarietà alla pubblica amministrazione;
CONVENGONO
di attivare una interlocuzione che, nello spirito di leale collaborazione, sia mirata nelle aree cennate ed in altre di interesse, ad individuare i profili sui quali operare al fine di migliorare la risposta alla collettività, in termini di rafforzamento dei controlli, organizzazione, servizi resi ed ottimizzazione dell’uso delle risorse pubbliche nell’ottica della cultura della legalità e del buon funzionamento degli Enti;
di individuare, quale obiettivo preminente, la realizzazione di una formazione adeguata dei soggetti pubblici che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione, improntata alla costante rispondenza all’obbligo di accountability che ne permea la funzione.
La Corte dei conti ed il CNDEC individueranno, ciascuno nel proprio ambito, un Referente per lo svolgimento e il coordinamento delle diverse attività.
A seguito del presente Protocollo di collaborazione, verranno stabilite le priorità dell’azione comune e declinati i pertinenti profili operativi.
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata fino alla scadenza del CNDCEC attualmente in carica (14 febbraio 2021) e potrà essere rinnovato, prorogato, modificato o revocato prima della scadenza, con accordo fra le Parti. Le Parti possono recedere in qualunque momento e ad nutum senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento. Gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo.
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