CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 17 aprile 2020, n. 34

Emergenza epidemiologica Covid-19 – Indicazioni alla luce del DL 8 aprile 2020, n. 23

si fa seguito all’informativa n. 24/2020 per informare che il decreto- legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), pubblicato nella G.U. dell’8 aprile scorso, ha prorogato ulteriormente al 15 maggio 2020 i termini amministrativi già differiti al 15 aprile 2020 dal decreto-legge “Cura Italia” (NOTA 1).

Ciò ha effetto sui procedimenti, sia su istanza che d’ufficio, “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” (art. 103, comma 1, decreto-legge 18/2020 “Cura Italia”).

Si ricorda che, come previsto dal terzo comma dell’articolo 103 del citato dl “Cura Italia”, resta ferma la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Ciascun Ordine deve pertanto adoperarsi per continuare ad assicurare la propria attività amministrativa anche nel periodo di emergenza sanitaria in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto. In relazione a ciò si ribadisce che le attività di cui all’articolo 12 del d.lgs. 139/2005 sono esercitate dal Consiglio dell’Ordine per il quale deve essere assicurata la possibilità di svolgimento delle riunioni da remoto (NOTA 2) e che il ricorso all’adozione dei provvedimenti ex art. 11 d.lgs. 139/2005 da parte del Presidente è possibile solo in casi residuali quando, per ragioni oggettive e documentate, sia impossibile l’effettuazione delle riunioni di Consiglio secondo modalità telematiche.

Si evidenzia, infine, che il differimento dei termini al 15 maggio 2020 trova applicazione anche per i procedimenti disciplinari, trattandosi di procedimenti amministrativi soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/90 e successive modifiche.

Note:

1) Art. 37, decreto-legge 23/2020 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

2) Si veda a tal proposito quanto disposto dall’art. 73 del decreto “cura Italia” (d.l. n. 18/2020), in particolare al comma 2.

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.