CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 21 marzo 2022, n. 33
Aggiornamento Codici ATECO 2007
Come probabilmente ti sarà già noto, l’Istat ha provveduto all’aggiornamento 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Tra gli altri cambiamenti, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.
In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).
Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora esso accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Di seguito, per comodità di lettura, la tabella di corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici Ateco, derivante dall’aggiornamento 2022.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 – ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 | ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 | ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021 | Dizione ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021 |
---|---|---|---|
Servizi forniti da commercialisti | 69.20.11 | 69.20.11p | Servizi forniti da dottori commercialisti |
69.20.12p | Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali | ||
Servizi forniti da esperti contabili | 69.20.12 | 69.20.11p | Servizi forniti da dottori commercialisti |
69.20.12p | Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali |
Le note esplicative e di contenuto dei singoli codici attività sono state anch’esse modificate nel modo seguente (in corsivo le parti modificate).
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
– predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
– registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
– compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
– funzioni di sindaco
– assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, assistenza e rappresentanza legale nel contenzioso tributario, deposito di atti, redazione di business plan
– redazione, valutazione, controllo e certificazione di contabilità e bilanci di aziende ed enti pubblici, consulenza fiscale e societaria
– attività di consulenza amministrativa, fiscale, societaria e del lavoro, curatela e amministrazione giudiziaria
69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili
– assistenza a singoli contribuenti e aziende negli adempimenti fiscali, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali
– predisposizione di dichiarazioni tributarie cura di ulteriori adempimenti tributari, rilascio visti di conformità e certificazioni tributarie, revisione legale, deposito di atti
La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
Tanto premesso, i soggetti che a seguito:
– dell’introduzione di un nuovo codice attività;
– della suddivisione di un codice preesistente;
– della modifica della descrizione del codice;
risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno:
– a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico;
– in sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati di cui al punto precedente), indicare il nuovo codice attività.
I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile p.v., la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
Considerata la rilevanza per gli Iscritti del tema in oggetto, sei invitato a dare la massima diffusione alla presente Informativa, al fine di richiamare l’attenzione dei soggetti interessati all’effettuazione degli adempimenti richiesti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Nuova classificazione codici Ateco - chiarimenti - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 14 aprile 2022, n. 38
- Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario i codici ATECO delle due attività appartengono alla medesima sezione ATECO - Risposta 28 novembre 2019, n. 504 dell'Agenzia delle Entrate
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 17 luglio 2019, n. 68 - Differimento de/ termine di applicazione delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 11, co. 2. del D.lgs. n. 231/2007 (come modificato dal D.lgs. n. 90/2017)
- Aggiornamento anno 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Implementazione della procedura. Iscrizione e Variazione azienda - INPS - Messaggio 07 aprile 2022, n. 1560
- Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022 - Risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali - Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 27 del 28 febbraio 2023
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