CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 22 dicembre 2021, n. 119
Modifiche al Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Si informa che in data 23 novembre 2021 la Ministra della Giustizia ha espresso parere favorevole all’adozione del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 giugno 2021.
Si invia il nuovo Regolamento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021, corredato dall’allegato elenco materie (aggiornato dal CNDCEC nella seduta del 31 ottobre 2021 e trasmesso al Ministero il 12 novembre scorso con i nuovi codici materie area F.1. definiti ad hoc per la formazione degli Esperti indipendenti).
Con le modifiche apportate al Regolamento, che entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale, il Consiglio Nazionale ha inteso:
– precisare che anche gli iscritti sospesi ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale sono obbligati a svolgere la formazione;
– introdurre il requisito della durata minima di 12 ore per le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, coerentemente con quanto richiesto nella prassi e previsto ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento in relazione alle attività formative riconosciute equipollenti ai corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202;
– coordinare le norme ai contenuti della regolamentazione dei corsi di alta formazione SAF;
– meglio dettagliare le caratteristiche delle piattaforme informatiche autorizzate dal CNDCEC per l’erogazione delle attività in modalità e-learning;
– garantire da parte degli Ordini la corretta attribuzione dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti;
– definire i criteri di attribuzione dei crediti formativi in relazione alle “attività di formazione” di cui all’articolo 1, comma 5;
– precisare le modalità di determinazione del periodo di esonero e a definire il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall’iscritto in regime di esonero;
– ridurre il numero di ore gratuite che il soggetto autorizzato è tenuto a chiedere in accreditamento e a riformulare le caratteristiche degli eventi gratuiti offerti;
– precisare che l’autorizzazione concessa ai soggetti autorizzati non include la possibilità di chiedere l’accreditamento degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli ee.ll. (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell’Interno;
– precisare il contenuto dell’istruttoria che, ai sensi dell’articolo 13, gli Ordini svolgono in relazione alle attività formative presentate in accreditamento dai “Soggetti autorizzati”;
– precisare che oltre agli Ordini, anche i soggetti autorizzati e le SAF possono richiedere, per eccezionali motivi, l’accreditamento delle attività formative anche dopo lo svolgimento delle stesse;
– adeguare le norme che definiscono le modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti formativi alle attuali funzionalità del portale.
Allegato
Testo dell’allegato