CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 22 giugno 2021, n. 70
Protocollo di intesa tra CNDCEC e SACE
Ho il piacere di informarTi che lo scorso 17 giugno il CNDCEC ha rinnovato il protocollo di intesa sottoscritto con la SACE, gruppo CDP, con il quale si intende avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e valorizzazione di hub territoriali.
Le attività permetteranno agli iscritti di poter rafforzare le proprie competenze permettendo quindi una maggiore specializzazione al fine di supportare i propri clienti impegnati nella attività di internazionalizzazione.
Allego copia del protocollo e del comunicato congiunto per opportuna diffusione tra i Tuoi iscritti.
Allegato
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
SACE S.p.A. (C.F. e P.I. n. 05804521002, numero di iscrizione presso il REA di Roma 923591) con sede legale in Roma, Piazza Poli, n. 37-42, nella persona di Pierfrancesco Latini, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, (di seguito “SACE”)
e
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.F. e P.I. n. 09758941000), con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica 59, nella persona del legale rappresentante Massimo Miani, in qualità di Presidente pro tempore, munito dei necessari poteri, (di seguito “CNDCEC”) (SACE e CNDCEC, di seguito le “Parti” e il presente accordo tra le stesse, di seguito, il “Protocollo”)
Premesso che
- SACE e le società da essa controllate (in seguito anche solo le “Controllate”) – nell’ambito della mission di supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane – offrono, inter alia, servizi di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l’estero, supporto all’export e finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane;
- SACE altresì affianca le imprese anche in Italia con l’obiettivo di aiutarle a rafforzare la liquidità, la resilienza e la competitività complessiva dando attenzione alla sostenibilità e al sostegno al Green New Deal;
- il CNDCEC, in forza del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139 ha la rappresentanza istituzionale, a livello nazionale e internazionale, degli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito Professionisti iscritti) e, nell’ambito delle proprie attribuzioni, coordina e promuove l’attività degli Ordini territoriali dei Commercialisti per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- il CNDCEC, nell’espressione delle proprie attività istituzionali, ha definito un piano strategico per l’internazionalizzazione, aderendo alle iniziative promosse dal MAECI (Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e Patto per l’Export a supporto delle PMI) ed ha istituito una specifica entità dedicata allo sviluppo di attività a supporto dell’internazionalizzazione (AICEC)
- le Parti, riconoscono l’opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività e di competenza;
- in particolare, le Parti si propongono di migliorare la conoscenza degli strumenti offerti da SACE a supporto delle imprese italiane, individuando i possibili ambiti di cooperazione al fine di valorizzare il know how degli iscritti presso gli ordini dei commercialisti dislocati nel territorio italiano (in seguito anche solo gli “Iscritti”), sia a supporto di sé stessi che a beneficio delle aziende che vogliono internazionalizzarsi o esportare all’estero;
Visto il protocollo già siglato dalle parti in data 21 aprile 2015 con il quale si avviava un percorso di collaborazione per condividere iniziative di formazione, gruppi di studio ed elaborazione di strumenti e know how utili per lo svolgimento di attività professionali a supporto delle imprese nei processi di internazionalizzazione;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1
Oggetto
Le Parti, con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa (di seguito “Protocollo”), intendono avviare una collaborazione in ambito export ed internazionalizzazione, Green New Deal ed infrastrutture mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a. Formazione: attività formativa congiunta rivolta agli Iscritti che prestano la loro consulenza a supporto delle imprese interessate a svilupparsi in Italia e all’estero, allo scopo di rafforzare le loro competenze tecnico-specialistiche, per il rilancio delle imprese italiane sul mercato domestico. Gli Iscritti potranno partecipare alle iniziative che verranno individuate nell’ambito delle attività formative di SACE Education, volte al rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione. In tale ambito, potrà essere previsto il rilascio da parte di SACE agli Iscritti di un attestato di partecipazione.
b. Tavoli di Lavoro Congiunti: programmazione di tavoli di approfondimento anche a livello locale ai quali potranno partecipare, oltre agli Iscritti, anche le imprese clienti, facilitando il contatto con la Rete di SACE.
Altresì, SACE si rende disponibile a partecipare con un proprio membro al Gruppo di lavoro dell’Osservatorio Internazionale costituito dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con l’obiettivo di contribuire ai lavori.
c. Collaborazione su Hub territoriali: avvio di un’iniziativa per l’individuazione tra gli Iscritti CNDCEC di studi professionali muniti di adeguate qualifiche che possano collaborare con gli Hub territoriali per le PMI che SACE costituirà sul territorio, inizialmente nelle sole aree oggetto di progetto pilota, per poi estendere il modello all’intero territorio nazionale qualora la collaborazione restituisca esito positivo
Articolo 2
Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a promuovere, sui rispettivi canali, le iniziative congiunte che verranno poste in essere nel rispetto delle normative in materia di concorrenza, antitrust e aiuti di Stato applicabili alle società del Gruppo SACE.
I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente Protocollo rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
Le Parti individueranno i propri referenti ai quali è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo e ne daranno reciproca comunicazione.
Articolo 3
Durata
Il presente Protocollo ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovato per periodi di pari durata, salvo disdetta da inviarsi da una Parte all’altra, a mezzo PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del presente accordo.
Resta inteso che ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque ragione con un preavviso minimo di 1 mese (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.
Articolo 4
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Ciascuna Parte si impegna, durante la vigenza del presente Protocollo, a non divulgare notizie attinenti all’attività, dati, informazioni ed alle strategie dell’altra Parte e delle Controllate e a non divulgare, riprodurre o diffondere alcun documento informativo proveniente dall’altra Parte e dalle sue Controllate (di seguito, le “Informazioni Riservate”) e di cui sia venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione.
Le Parti prendono atto e acconsentono sin d’ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:
(a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del presente Protocollo;
(b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo che abbia la facoltà di divulgare tali informazioni e non sia vincolato da alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell’altra Parte;
(c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve;
(d) elaborate da ciascuna Parte in modo del tutto indipendente;
(e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso ne dia preventiva notizia scritta all’altra Parte, affinché quest’ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
(f) la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al presente Protocollo;
(g) la cui divulgazione sia richiesta da un’altra Agenzia del Credito all’Esportazione o da un’Organizzazione Internazionale di cui SACE o lo Stato italiano siano membri,
(h) a cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
Le Parti, che assumono rispettivamente la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
Articolo 5
Varie
Il presente Protocollo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, non costituisce una proposta contrattuale e non ha l’effetto di far sorgere in capo alle Parti o alle Controllate alcun obbligo di concludere contratti assicurativi, di garanzia, di finanziamento, investimento o altre forme di copertura o di intervento e/o di effettuare operazioni di smobilizzo di crediti, né si propone di creare tra le Parti e/o le Controllate alcun rapporto di mandato, agenzia, joint venture, associazione, rapporto di lavoro o di franchising.
Il presente Protocollo, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o impegno economico diretto a carico delle Parti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le modalità illustrate.
Le Parti prendono reciprocamente atto che entrambe, conformemente alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, hanno adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, che entrambe si impegnano a rispettare.
Il presente Protocollo e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo tra le Parti, nelle comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in occasione, ad esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali.
Il Protocollo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e, ove o in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di devolvere la competenza al foro di Roma in via esclusiva.
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