CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Regolamento 31 dicembre 2021
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
TITOLO I
L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Articolo 1
Definizione e obiettivi della formazione professionale continua
1. Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
2. Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo. Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero i professionisti sospesi dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2019, n. 76.
3. La “formazione professionale continua” si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:
a) l’aggiornamento, quale attività finalizzata all’adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell’iscritto, attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale;
b) la formazione, quale attività finalizzata all’acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;
c) lo svolgimento di attività formative particolari.
4. L’attività di aggiornamento consiste nella frequenza di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi approvati dal Consiglio Nazionale.
5. L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale, di durata non inferiore alle 12 ore, che presentano contenuti articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze.
6. La frequenza dei corsi delle SAF costituisce attività di formazione ai sensi del comma 5. I corsi di alta formazione realizzati dalle SAF hanno durata compresa tra un minimo di 80 e un massimo di 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi.
7. La “formazione professionale continua” di cui ai commi precedenti può essere erogata mediante corsi in presenza, in F.A.D. o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).
8. Le attività formative particolari che consentono l’assolvimento dell’obbligo formativo sono quelle indicate all’articolo 16.
Articolo 2
Enti formatori
1. Le attività formative sono realizzate:
a) dal Consiglio Nazionale, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni;
b) dagli Ordini territoriali, anche mediante proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, ovvero in cooperazione/convenzione/collaborazione con soggetti esterni che operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine;
c) dalle SAF;
d) dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 11.
Articolo 3
Oggetto delle attività formative e modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza
1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile indicate all’articolo 1 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d’esame per l’iscrizione nell’Albo individuate all’articolo 46 e all’articolo 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell’elenco materie di cui all’allegato 1.
2. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all’articolo 1, comma 7, devono essere erogate mediante piattaforme informatiche in grado di tracciare gli accessi ed i tempi di fruizione dell’attività formativa e che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del discente. La piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica della presenza, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente. La piattaforma deve prevedere il rilascio, anche a mezzo posta elettronica, della comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell’evento, deve riportare l’indicazione dell’Ordine territoriale o del “soggetto autorizzato” organizzatore dell’evento, il nominativo dell’iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali in materia C7bis le piattaforme utilizzate devono garantire la somministrazione di test finali di verifica composti da domande a risposta multipla sulle materie oggetto del corso. Le piattaforme informatiche sono preventivamente testate dal Consiglio Nazionale e qualora ritenute adeguate sono inserite in un apposito elenco istituito dal Consiglio Nazionale. Qualunque variazione alla piattaforma informatica utilizzata deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale e non può riguardare attività formative già accreditate e disponibili per la fruizione.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora le attività formative a distanza siano organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni.
4. La medesima attività di formazione a distanza erogata nelle stesse date non può essere richiesta in accreditamento da più di un ente formatore di cui all’articolo 2.
L’Ordine, in relazione alle attività formative realizzate in cooperazione/convenzione/collaborazione con soggetti esterni, garantisce, nelle date interessate, l’erogazione dell’evento in esclusiva.
Articolo 4
Periodo formativo e crediti formativi professionali
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale.
I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo, per coloro che si reiscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.
4. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
Articolo 5
Contenuto dell’obbligo formativo
1. L’iscritto nell’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Per l’acquisizione dei crediti l’iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 1, secondo le prescrizioni dei commi seguenti.
2. Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).
3. Salvo quanto previsto al comma 5, in ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno.
4. Salvo quanto previsto al comma 6, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. I crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi annuali.
6. I crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. Nel caso in cui il corso/modulo realizzato dalla SAF si sviluppi su due trienni formativi, nel primo triennio saranno attribuiti solo i crediti formativi relativi al numero di ore di corso/ modulo effettivamente svolte nello stesso triennio.
7. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 trovano applicazione solo nel caso in cui la partecipazione al corso/modulo non sia inferiore all’80% delle ore. Qualora la partecipazione al corso/ modulo sia inferiore all’80% delle ore si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 ed i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF sono attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte.
8. L’iscritto consegue 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione alle attività di “aggiornamento” di cui all’articolo 1, comma 4.
9. L’iscritto consegue il numero di crediti formativi attribuiti all’evento dal Consiglio Nazionale per la partecipazione ad almeno l’80% delle ore delle attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5. Qualora la partecipazione deH’iscritto alle attività di “formazione” sia di durata inferiore all’80% delle ore, i crediti formativi sono attribuiti in relazione al numero di ore effettivamente svolte.
10. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini e/o soggetti autorizzati e/o SAF e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all’Ordine di appartenenza su richiesta.
Articolo 6
Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo
1. L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
2. In ciascun anno l’iscritto che abbia già compiuto 65 anni o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso deve acquisire minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
Articolo 7
Equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i corsi di formazione iniziale e l’aggiornamento biennale ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202
1. La partecipazione a corsi di formazione, rientranti fra le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.
Articolo 8
Esenzioni
1. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
a) maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo. L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell’Ordine, su istanza dell’iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione dall’obbligo formativo. All’iscritto in regime di esonero fino al termine del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo;
c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il Io grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione dall’obbligo formativo. All’iscritto in regime di esonero fino al termine del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo;
d) assunzione di cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione dall’obbligo formativo. All’iscritto in regime di esonero fino al termine del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente all’assunzione della carica pubblica elettiva;
e) altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale. Quando il periodo di esonero termina prima della conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine determina la riduzione dei crediti formativi da acquisire in misura proporzionale alla durata dell’esenzione dall’obbligo formativo. All’iscritto in regime di esonero fino al termine del triennio formativo non è richiesto il conseguimento di CFP ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo.
2. La richiesta di esenzione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza. L’istanza deve pervenire all’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo annuale o triennale.
3. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”.
4. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
5. La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all’Ordine di appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale o triennale. L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine.
6. I CFP eventualmente conseguiti dagli iscritti nell’albo durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo e nel corso del primo anno di iscrizione nell’Albo possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale.
TITOLO II
I SOGGETTI
Articolo 9
Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale regola, coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della “formazione professionale continua” ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull’attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11, di seguito denominati “soggetti autorizzati”.
2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. L’azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:
a) realizzino le attività formative con l’obiettivo di assicurarne l’elevato livello culturale e l’ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;
b) accertino l’effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze.
4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con altri Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
Articolo 10
Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali
1. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, realizza, anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11, una serie di attività formative che sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 14 e 15.
2. L’Ordine, nella circoscrizione territoriale di propria competenza, istruisce, ai sensi del successivo articolo 13, le richieste di accreditamento delle attività formative indicate ai commi 4 e 5, dell’articolo 1, organizzate dai soggetti autorizzati.
3. L’Ordine, su istanza di altro Ordine, rilascia tramite piattaforma web il nulla osta a svolgere l’attività formativa nella circoscrizione territoriale di propria competenza.
4. Nel caso in cui l’Ordine per garantire l’offerta formativa si avvalga di soggetti esterni, non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11, è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 11.
5. L’Ordine garantisce eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell’Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:
a) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;
b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 9 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di mille;
c) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.
6. L’Ordine garantisce ed è responsabile, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 139/2005, dei contenuti delle attività formative e del controllo dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in convenzione con altri soggetti non compresi nell’elenco dei soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale e vigila sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall’articolo 19.
7. L’Ordine può controllare e verificare la rispondenza del programma inviato dai soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 11 rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, all’effettiva partecipazione dei relatori, all’adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. A tal fine l’Ordine può richiedere al soggetto autorizzato di riservare fino a due posti in aula agli addetti alle verifiche. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell’autorizzazione.
Articolo 11
Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti
1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l’elenco delle Associazioni di iscritti nell’Albo e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di “formazione professionale continua”. Il registro è pubblicato sul sito di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. L’autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono :
a) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di almeno 270 ore di attività formativa realizzata nell’ultimo triennio;
b) garantire che gli eventi in aula si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l’accesso ai disabili. A tal fine devono allegare all’istanza di cui al comma 4 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l’impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso ai disabili;
c) possedere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento di attività di formazione, che consenta la corretta rilevazione delle presenze e che abbia un organico composto da minimo tre risorse di cui almeno una impiegata stabilmente;
d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consente di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all’evento. L’adeguatezza della piattaforma informatica è valutata dal Consiglio Nazionale e qualora ritenuta idonea è inserita nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 2;
e) garantire annualmente lo svolgimento di un numero di eventi gratuiti di durata non inferiore a 2 ore e disponibili per almeno cinquanta iscritti. Il numero gratuito di ore da erogare deve essere almeno pari al 10% del totale delle ore accreditate dal Consiglio Nazionale;
f) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione;
g) garantire la presenza di relatori con qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A., ovvero di esperto nella materia oggetto dell’attività formativa.
4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:
– presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettera g) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il requisito sub b) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla;
– versare un contributo di euro 300,00 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti.
5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente.
6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza per lo stesso triennio prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. I soggetti cui sia concessa l’autorizzazione limitatamente allo svolgimento delle attività in aula possono richiedere l’estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività in modalità elearning.
7. I soggetti autorizzati possono chiedere l’accreditamento di attività formative realizzate od organizzate da soggetti terzi, ovvero in collaborazione con soggetti terzi, esclusivamente se si tratta di enti formatori di cui all’art 2.
8. L’autorizzazione concessa non include la realizzazione delle attività formative in materia C7bis, utili al conseguimento di crediti formativi validi per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori degli Enti locali istituito ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
9. Il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale.
10. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un’analitica relazione sull’attività formativa erogata nell’anno precedente.
11. La mancata richiesta di accreditamento di almeno 3 eventi formativi l’anno, per un minimo di 40 ore, la mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti, la perdita degli altri requisiti di cui al comma 3, comportano, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, la revoca dell’autorizzazione.
TITOLO III
VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Articolo 12
Attribuzione dei crediti agli eventi formativi
1. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative organizzate dagli Ordini territoriali, dalle SAF e dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11. Il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi professionali anche agli eventi realizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, nonché agli eventi realizzati dallo stesso e a quelli ritenuti di interesse per la professione.
2. Per le attività di “aggiornamento” di cui all’articolo 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 CFP
3. Per le attività di “formazione” di cui all’articolo 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell’ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:
a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell’iniziativa;
b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
c) numero massimo dei partecipanti ammessi alle lezioni in aula;
d) durata;
e) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
f) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum…);
g) valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all’argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;
h) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.
Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di “formazione”
almeno un CFP per ogni ora, tenuto conto dei criteri sopra elencati.
4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l’attribuzione dei CFP per ciascuna annualità.
5. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF attribuendo ai singoli moduli e all’intero corso di alta formazione almeno un CFP per ogni ora, tenuto conto del parere espresso dal Comitato ristretto del Dipartimento SAF, costituito in seno alla Fondazione Nazionale Commercialisti.
Articolo 13
Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale
1. Le attività formative organizzate dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11, sono approvate dal Consiglio Nazionale previa istruttoria resa tramite piattaforma web dall’Ordine territorialmente competente. L’istruttoria per l’accreditamento delle attività formative a distanza è di competenza dell’Ordine territoriale nella cui circoscrizione è posta la sede del soggetto autorizzato.
2. I soggetti autorizzati presentano all’Ordine territorialmente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l’esistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, nell’istruttoria l’Ordine rappresenta al Consiglio Nazionale le verifiche inerenti:
a) l’attinenza dei temi oggetto dell’iniziativa indicati nel programma alle materie oggetto della professione ed ai i codici materia associati;
b) la corrispondenza del numero di ore di svolgimento dell’attività formativa indicate nel programma con il numero di ore riportate nella scheda evento;
c) la corrispondenza dei nominativi dei relatori indicati nel programma con i nominativi riportati nella dichiarazione attestante la presenza di relatori in possesso delle abilitazioni o delle qualifiche di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g);
d) la validità della firma digitale associata alla dichiarazione attestante la qualifica di dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile, notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A. dei relatori ovvero alla verifica del CV del relatore indicato quale esperto in materia;
e) la validità della firma digitale associata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso ai disabili;
f) al luogo di svolgimento dell’attività formativa in aula (se compreso o meno nella circoscrizione di competenza dell’Ordine).
4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste e l’esito dell’istruttoria di cui al comma precedente.
5. I soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 versano all’Ordine territorialmente competente gli importi di cui ai successivi periodi del presente comma a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per adempiere, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 139/2005, al compito istituzionale di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua da parte dei propri iscritti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012. Per gli eventi a pagamento gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati per ciascuna giornata dell’evento nella misura di euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento ed istruito dall’Ordine. Per gli eventi gratuiti gli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri sono determinati nella misura di euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento ed istruito dall’Ordine. L’Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri, ovvero stabilire con apposite convenzioni altre forme di contribuzione alternative.
6. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento delle somme di cui al comma precedente.
Articolo 14
Richiesta di approvazione degli eventi
1. Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 11, nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. Per ciascun evento devono essere indicati:
a) la tipologia;
b) il titolo dell’evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore o frazioni di ora;
d) la/e data/e di svolgimento dell’evento;
e) il luogo di svolgimento dell’attività formativa in aula che deve essere compreso nella circoscrizione di competenza dell’Ordine territoriale;
f) nel caso di attività di formazione a distanza, la dichiarazione di utilizzo di una piattaforma informatica approvata dal Consiglio Nazionale ed inserita nell’elenco di cui all’articolo 3;
g) il programma dell’evento contenente l’indicazione degli argomenti oggetto di trattazione con indicazione e qualificazione dei relatori;
h) solo per gli eventi di “formazione” di cui al comma 5 dell’articolo 1, le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
3. Gli eventi, anche in modalità e-learning, organizzati dal
Consiglio Nazionale, ovvero dallo stesso ritenuti di interesse per la professione, e quelli organizzati dalle proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale o dell’Associazione o Fondazione del Consiglio Nazionale in un’apposita sezione dedicata della piattaforma web.
4. Le SAF inoltrano tramite piattaforma web le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative.
5. I corsi di alta formazione organizzati dalle SAF, approvati dal Consiglio Nazionale previa acquisizione del parere espresso dal Comitato ristretto del Dipartimento SAF, costituito in seno alla Fondazione Nazionale Commercialisti, sono accreditati su istanza di ciascuna SAF tramite piattaforma web.
6. Per ciascun corso di alta formazione, la SAF deve indicare:
a) l’area di indirizzo specialistico;
b) il titolo del corso e gli argomenti oggetto di ciascun modulo;
c) la durata dell’intero corso e quella dei singoli moduli;
d) la data di inizio e quella finale di ciascun corso/modulo;
e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella macro-area di riferimento della SAF;
f) l’indicazione e la qualificazione dei relatori.
La SAF deve dare notizia delle richieste di accreditamento agli Ordini territoriali della macro-area di riferimento.
Articolo 15
Valutazione e approvazione degli eventi formativi
1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale continua.
2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dalle SAF, dai soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 sulla base dell’istruttoria degli Ordini territoriali e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte almeno 60 giorni prima del loro svolgimento agli Ordini locali che trasmetteranno l’istruttoria al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali, dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale e dalle SAF devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.
5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l’approvazione o il rigetto. Qualora le informazioni risultino carenti, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all’Ordine, alla SAF, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l’invio dei documenti necessari per completare l’istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.
6. Per eccezionali motivi l’attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse qualora l’Ordine territoriale, la SAF, il Soggetto autorizzato o l’Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbiano inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell’evento.
7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.
TITOLO IV
L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA
Articolo 16
Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari
1. Alle attività formative particolari di cui all’articolo 1, comma 8, i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:
Attività formative particolari | Crediti attribuiti | Limiti massimi annuali |
---|---|---|
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo formativo agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) | 1 ora = 2 CFP | max 15 |
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale (cfp validi solo per la formazione richiesta per l’assolvimento dell’obbligo formativo agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). | 1 ora = 2 CFP | max 15 |
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale. | 1 evento = 2 CFP | max 15 |
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute, 5 CFP per la pubblicazione di ogni libro | max 15 |
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 1 CFU = 2 CFP | max 16 |
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. | 4 CFP | max 10 |
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. | 5 CFP per ogni sessione | max 10 |
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee. | 1 riunione = 2 CFP | s.l. |
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni. | 1 riunione=2CFP | max 10 |
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. | 1 riunione = 2 CFP | max 4 |
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all’estero, nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari (solo fini alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 4). | Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all’esame | max 10 |
p) Partecipazione e docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore. | 1 ora=1CFP | max 10 |
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale. | 1 riunione = 2 CFP | max 16 |
Articolo 17
Rilevazione delle presenze
1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi in aula è verificata dal personale di vigilanza dell’Ordine, della SAF, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.
2. Il soggetto autorizzato rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
3. La SAF rilascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai singoli moduli o al corso di alta formazione.
4. Per i corsi diversi da quelli di alta formazione, l’Ordine, il soggetto autorizzato e la SAF, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell’evento, ovvero, dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono importare tramite il portale web del Consiglio Nazionale, e sulla base degli specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti agli eventi in aula e in modalità e-learning. Il soggetto autorizzato deve altresì inviare l’elenco completo dei partecipanti all’Ordine che ha istruito l’attività formativa, secondo le modalità indicate da ciascun Ordine.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le SAF devono importare tramite portale web del Consiglio Nazionale, mediante specifici tracciati, i dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti dai partecipanti ai corsi di alta formazione e comunicare agli Ordini di appartenenza dei partecipanti ai corsi l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati nel corso dell’anno precedente dagli iscritti nell’Albo da questi tenuto. I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione al corso di alta formazione o ad un singolo modulo dello stesso sono attribuiti solo alla conclusione del corso/ modulo, salvo che il corso/modulo non si sviluppi nell’arco di due trienni formativi. In tal caso, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del presente regolamento, i crediti formativi saranno attribuiti in relazione al numero di ore di corso/modulo effettivamente svolte nei due trienni formativi.
6. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà secondo le modalità proposte dalla piattaforma informatica autorizzata.
Articolo 18
Determinazione dei crediti formativi acquisiti dagli iscritti
1. L’Ordine territoriale computa i crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell’Albo:
– per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 4 e al comma 5 dell’articolo 1;
– per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 8 dell’articolo 1.
Articolo 19
Vigilanza dell ’Ordine e valutazione delle inadempienze
1. L’Ordine verifica l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.
2. A conclusione di ciascun anno formativo la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
a) entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’Ordine verifica l’adempimento dell’obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno o nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell’art. 8, comma 2;
b) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
3. A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l’obbligo formativo trien- naie. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l’attività pre-istruttoria e l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l’obbligo formativo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20
Norme di attuazione
1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.
Articolo 21
Norme transitorie
1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono utili ai fini deirassolvimento dell’obbligo formativo.
2. Nell’anno formativo 2021, in deroga all’articolo 3, comma 2, del Regolamento per la formazione professionale continua, si applica la delibera adottata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2020, con la quale, considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio Nazionale ha deciso che gli Ordini, le SAF ed i Soggetti autorizzati possono offrire e chiedere l’accreditamento di webinar di formazione fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Allegato 1
Elenco materie
A) Ordinamento, deontologia e compensi
A. 1 Ordinamento Professionale
A. 1.1 L’oggetto della professione e tutela dei titoli professionali
A. 1.2 Accesso ed esercizio della professione
A. 1.3 La disciplina dell’incompatibilità
A. 1.4 I Consigli dell’Ordine e l’assemblea generale degli iscritti
A. 1.5 Il Consiglio Nazionale
A.1.6 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
A.1.7 I Consigli di disciplina, il procedimento disciplinare e le sanzioni
A.1.8 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
A.1.9 Le prestazioni della Cassa di Previdenza e Assistenza
A.2 Deontologia
A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
A.2.2 Principi generali
A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti isti tuzionali ed altri soggetti
A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti
A.3 Compensi
A.3.1 Compensi delle prestazioni professionali
A.3.2 Compensi per i soggetti iscritti negli Albo degli incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza nonché per gli altri incarichi nelle medesime procedure
A. 3.3 Onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
A. 3.4 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali
B) Organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche della mediazione
B. 1 Sistema informatico nello studio professionale
B. 1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
B. 1.2 Soluzioni applicative per l’e-business negli studi professionali
B. 1.3 Firma digitale
B. 1.4 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
B. 1.5 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali
B. 2 Studi professionali: gestione e organizzazione
B. 2.1 Modelli organizzativi e statutari degli studi professionali
B. 2.2 Controllo di gestione per gli studi professionali
B. 2.3 Qualità e soddisfazione del cliente
B. 2.4 Certificazione dei sistemi di qualità
B. 2.5 Comunicazione e pubblicità e marketing dello studio professionale
B. 2.6 Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
B. 2.7 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
B. 2.8 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
B. 2.9 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
B. 2.10 Elementi di psicologia delle organizzazioni
B. 3 Normativa antiriciclaggio
B. 3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
B. 3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
B. 4 Le tecniche della mediazione
C) Materie economico-aziendali
C. 1 Ragioneria generale ed applicata
C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata
C.1.2 Bilancio d’esercizio
C.1.3 Principi contabili nazionali
C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
C.1.6 Bilancio consolidato
C. 1.7 Relazione sulla gestione e informativa finanziaria esterna al bilancio
C.2 Sistema di controllo interno, revisione legale, principi di comportamento del collegio sindacale
C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali
C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance
C. 2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori
C. 2.6 La Revisione nelle aziende pubbliche
C. 2.7 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
C. 2.8 La revisione degli enti non profit
C. 2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale
C. 2.10 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
C. 2.11 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
C. 2.12 Principi di comportamento per la funzione di componente dell’organo di controllo negli enti del Terzo settore
C. 2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
C. 2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001)
C. 2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
C. 2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
C. 2.17 II controllo dell’informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione
C. 2.18 L’asseverazione dell’informativa non finanziaria
C. 3 Controllo di gestione e contabilità direzionale
C. 3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
C. 3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
C. 3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
C. 3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
C. 3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
C. 3.6 Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini
C. 4 Finanza
C. 4.1 Analisi strategico-competitiva dell’impresa: analisi interna ed esterna
C. 4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa
C. 4.3 Pianificazione degli investimenti (capitai budgeting) e business planning
C. 4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
C. 4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell’impresa
C. 4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
C. 4.7 Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking
C. 4.8 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
C. 4.9 Redazione e composizione del Business Plan
C. 4.10 Creazione e sviluppo d’impresa
C. 4.11 Strumenti di sviluppo locale
C. 4.12 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
C. 4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche
C. 5 Tecnica professionale
C. 5.1 La valutazione dei beni e dell’azienda
C. 5.2 I principi italiani di valutazione (PIV)
C. 5.3 Le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami d’azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni) e le valutazioni
C. 5.4 La valutazione dei gruppi con l’utilizzo del bilancio consolidato
C. 5.5 Conferimenti di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.6 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.7 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.8 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.9 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.10 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.11 Cessioni di aziende e rami d’azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.12 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.13 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
C. 5.14 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
C. 5.15 Problemi giuridici e finanziari della quotazione di borsa delle imprese
C. 5.16 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
C. 5.17 L’assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
C. 5.18 La ristrutturazione dei debiti bancari
C. 5.19 Le attività peritali giudiziarie
C. 5.20 Le consulenze tecniche di parte
C. 6 Organizzazione aziendale
C. 6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
C. 6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
C. 6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
C. 6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
C. 6.5 Organizzazione del lavoro e delle risorse umane: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia e tecniche di motivazione; riqualificazione e formazione del personale
C. 7 Economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche
C. 7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
C. 7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
C. 7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
C. 7.4 Contabilità e bilancio degli enti pubblici
C. 7.5 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali
C. 7.6 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie
C. 7.7 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
C. 7.8 Dissesto e risanamento degli enti locali
C. 7.9 La revisione negli enti locali e negli enti pubblici
C. 7.10 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
C. 7.11 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
C. 7.12 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici
C. 7 BIS Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali
C. 8 Economia e gestione delle aziende cooperative
C. 8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti civilistici, gestionali e mutualistici
C. 8.2 Contabilità e bilancio delle aziende cooperative
C. 8.3 Le problematiche fiscali delle aziende cooperative
C. 8.4 Le operazioni straordinarie delle aziende cooperative
C .9 Economia e gestione degli enti non profit e degli enti del terzo settore
C. 9.1 Le tipologie di enti non profit
C. 9.2 La gestione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C. 9.3 Contabilità e bilancio degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C. 9.4 Costituzione e liquidazione degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C. 9.5 Disciplina fiscale degli enti non profit e degli enti del Terzo settore
C. 9.6 Gli enti sportivi dilettantistici
C. 9.7 Le imprese sociali e qualifiche
C. 10 Gestione informatica dei dati aziendali
C. 10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull’organizzazione dei flussi informativi
C. 10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali
C. 10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo
C. 11 Informativa non finanziaria (environment, social, governance — esg — e di sostenibilità)
C. 11.1 La responsabilità sociale d’impresa (RSI)
C. 11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit
C. 11.3 L’informativa non finanziaria nella relazione sulla gestione e l’informativa volontaria
C. 11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance
C. 12 I regolamenti e le liquidazioni di avarie
C.13 Marketing
C.13.1 I principi e contenuti del marketing
C.13.2 L’analisi dell’ambiente esterno
C.13.3 Il comportamento di acquisto del cliente e dell’organizzazione
C.13.4 Le tecniche di segmentazione del mercato
C.13.5 Il piano di marketing
C.13.6 Il marketing mix
C.13.7 Il marketing dei servizi
C.13.8 Il marketing internazionale
D) Materie Giuridiche
D.1 Diritto Amministrativo
D.1.1 Principi generali e costituzionali
D.1.2 L’organizzazione della Pubblica Amministrazione
D.1.3 Le funzioni pubbliche e i servizi pubblici
D.1.4 L’attività d’impresa dei soggetti pubblici
D.1.5 Il potere amministrativo
D.1.6 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
D.1.7 L’accesso ai documenti amministrativi
D.1.8 Il silenzio della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimentale)
D.1.9 Il provvedimento amministrativo
D. 1.10 L’autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all’autotutela dell’Amministrazione Finanziaria
D. 1.11 La giustizia amministrativa
D.2 Diritto Privato
D.2.1 Principi generali
D.2.2 Le persone fisiche e le persone giuridiche
D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
D.2.4 La famiglia e le unioni di fatto
D.2.5 I principi del diritto delle successioni
D.2.6 La divisione
D.2.7 La donazione
D.2.8 I diritti reali
D.2.9 La proprietà e il possesso
D.2.10 La comunione e il condominio
D.2.11 La pubblicità immobiliare; natura ed effetti della trascrizione
D. 2.12 Le obbligazioni
D. 2.13 L’estinzione dell’obbligazione e modalità differenti dall’adempimento
D. 2.14 Le modificazioni del rapporto obbligatorio
D. 2.15 L’inadempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
D. 2.16 Il contratto: principi generali
D. 2.17 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
D. 2.18 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
D. 2.19 Contratti per adesione – Clausole vessatorie
D. 2.20 Interpretazione, effetti e vizi del contratto
D. 2.21 Contratti con il consumatore
D. 2.22 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
D. 2.23 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno
D. 3 Diritto Commerciale
D. 3.1 L’impresa e l’azienda
D. 3.2 I segni distintivi, le opere dell’ingegno, le invenzioni
D. 3.3 Il trasferimento d’azienda
D. 3.4 La disciplina della concorrenza
D. 3.5 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
D. 3.6 I conferimenti
D. 3.7 Società di persone, società di capitali e altre forme (asso ciazioni, comunione, società occasionali, società tra professionisti)
D. 3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
D. 3.9 Assemblea dei soci e patti parasociali
D. 3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
D. 3.11 Il bilancio
D. 3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
D. 3.13 La disciplina del recesso
D. 3.14 La disciplina delle società con azioni quotate
D. 3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl
D. 3.16 Le quote e i vincoli sulle quote: il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli
D. 3.17 La disciplina del recesso nella srl
D. 3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
D.3.19 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società
D.3.20 Le operazioni straordinarie
D.3.21 Le modifiche al capitale sociale
D.3.22 Scioglimento e liquidazione
D.3.23 Le società cooperative
D.3.24 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
D.3.25 I titoli di credito
D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche
D.4 Diritto della crisi di impresa
D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi
D.4.2 La composizione negoziale della crisi di impresa: strumenti stragiudiziali, piani attestati, accordi di ristrutturazione. Il ruolo dell’autonomia negoziale nel concordato preventivo
D. 4.3 Il fallimento
D. 4.4 Il concordato fallimentare
D. 4.5 Il fallimento delle società
D. 4.6 La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società: i rapporti con il curatore nel rispetto dei doveri deontologici di colleganza
D. 4.7 La riapertura del fallimento
D. 4.8 L’esdebitazione del fallito
D. 4.9 Crisi e pre-crisi, le c.d. domande protettive
D. 4.10 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.
D. 4.11 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 161, comma sesto, l.f.
D. 4.12 Il concordato preventivo
D. 4.13 II concordato in continuità e i finanziamenti
D. 4.14 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all’art. 182 bis l.f.
D. 4.15 Le attestazioni speciali
D. 4.16 La transazione fiscale
D. 4.17 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)
D. 4.18 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza: natura e finalità dell’istituto; i presupposti della procedura
D. 4.19 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi
D. 4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma
D. 4.21 Procedura di allerta
D.5 Diritto Processuale Civile e Diritto Processuale Penale
D.5.1 Il processo di cognizione
D.5.2 Il processo di esecuzione
D.5.3 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
D.5.4 I riti alternativi
D.5.5 La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel processo civile
D.5.6 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
D.5.7 Delegato alle vendite e custode giudiziale nelle esecuzioni civili
D.5.8 Portale delle vendite pubbliche (Pvp) e vendite telematiche
D.5.9 Il sequestro penale
D. 5.10 II codice antimafia e le misure di prevenzione: l’amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati
D. 6 Metodi alternativi di risoluzione delle controversie
D. 6.1 Conciliazione
D. 6.2 Mediazione
D. 6.3 Arbitrato nazionale e internazionale
D. 7 Diritto Tributario
D. 7.1 Principi generali dell’ordinamento tributario e schema di applicazione del tributo: dichiarazione, accertamento e riscossione
D. 7.2 Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP
D. 7.3 Accise, imposte sui consumi e tributi doganali
D. 7.4 Imposte indirette sui trasferimenti (registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo e concessioni governative)
D. 7.5 Tributi locali
D. 7.6 Operazioni e vicende straordinarie dell’impresa
D. 7.7 Diritto tributario comunitario e internazionale
D. 7.8 Illecito tributario e sanzioni
D. 7.9 Processo tributario
D. 8 Diritto del lavoro e della previdenza sociale
D. 8.1 Le fonti del diritto del lavoro
D. 8.2 Il rapporto di lavoro subordinato
D. 8.3 Le altre fattispecie di lavoro non subordinato
D. 8.4 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
D. 8.5 L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
D. 8.6 Il lavoro autonomo
D. 8.7 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali;
D. 8.8 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
D. 8.9 II processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
D. 8.10 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
D. 8.11 La tutela dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro
D. 9 Diritto Penale dell’economia
D. 9.1 I principi generali di diritto penale
D. 9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
D. 9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
D. 9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
D. 9.5 I reati societari
D. 9.6 Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
D. 9.7 La tutela penale del capitale e del patrimonio
D. 9.8 Gli altri reati in materia societaria
D. 9.9 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
D. 9.10 I reati fallimentari
D. 9.11 I reati tributari
D. 9.12 La frode fiscale e gli altri reati tributari
D. 9.13 Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
D. 9.14 I reati bancari
D. 9.15 I reati informatici
D. 9.16 La tutela penale della privacy
D. 9.17 Il ruolo dell’amministratore giudiziario e/o custode di beni sequestrati e/o confiscati
E) Pari opportunità
E. 1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee)
E. 1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
E. 1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti
E. 1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la pro grammazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l’autostima, l’intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicati- vo-relazionale del professionista
E. 1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (studio delle tecniche e degli strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi lavoro famiglia)
F) Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
F. 1.1 II contesto dell’intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
F.1.2 Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale
F.1.3 La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
F. 1.4 La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento
F.1.5 La redazione di un piano di risanamento F.1.6 Il protocollo di conduzione della composizione negoziata F.1.7 La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze
F.1.8 Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie F.1.9 Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
F. 1.10 La stima della liquidazione del patrimonio
F. 1.11 L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11