CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 05 gennaio 2018
Pubblicato il nuovo regolamento – Tra le numerose novità, l’esonero per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e una specifica disciplina per l’accreditamento dei corsi Saf
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità, a cominciare dall’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza e l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, “la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”. Il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Verifica periodica sul permanere dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 26 del 27 febbraio 2023
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 02 febbraio 2022, n. 15 - Verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Modello di…
- Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 22 dicembre 2020 - Giustizia tributaria: Miani: "Sull’elenco speciale richieste penalizzanti" - Lettera del presidente nazionale della categoria a quello del Consiglio di Presidenza della Giustizia…
- CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota n. 84 del 27 giugno 2023 - Adempimenti anticorruzione e trasparenza - Delibera ANAC n. 251 del 17 giugno 2023: Attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione, o strutture con funzioni…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 26 marzo 2019, n. 25 - Verifiche periodiche per la corretta tenuta dell'Albo: accreditamento degli Ordini territoriali ai servizi del Portale Infocamere per il controllo delle incompatibilità presso il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…