CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 05 gennaio 2018, n. 1
Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua
Caro Presidente,
sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 ottobre 2017 e trasmesso al Ministro della Giustizia per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità tra le quali Ti segnalo:
– l’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione;
– la specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione;
– l’individuazione, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, dei criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi;
– l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza;
– l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning;
– la semplificazione delle norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative;
– la riformulazione e semplificazione delle norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”;
– la riformulazione di alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010;
– l’introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale (allegato alla presente) sono presenti alcuni refusi. In particolare Ti segnalo che
– è stata erroneamente indicata la data del 18 dicembre 2017, anziché quella del 18 ottobre 2017, quale data di adozione del regolamento da parte del Consiglio Nazionale;
– all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”. Pertanto la disposizione in commento, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF.
Ti segnalo che il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.
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