CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 19 aprile 2017, n. 23
Guida in tema di disciplina e di Codice delle sanzioni disciplinari
Nell’ottica di rafforzare l’attività di supporto agli organi disciplinari, chiamati all’esercizio di una funzione fondamentale per la tutela e la valorizzazione della Professione, il Consiglio Nazionale ha predisposto una breve guida sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari (in vigore dallo scorso gennaio). Il documento, che spero potrà costituire un primo utile strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina, è corredato da una tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.
A tale iniziativa seguirà, a breve, la realizzazione di un corso in modalità e-learning sul medesimo tema destinato, in prima battuta, ai componenti degli organi disciplinari e successivamente fruibile da tutti gli iscritti interessati; il corso sarà valido anche ai fini della maturazione dei crediti formativi.
Al fine di favorire la più ampia diffusione presso i componenti degli organi disciplinari, Ti chiedo cortesemente di trasmettere tempestivamente la presente informativa, e il documento allegato, ai Consigli o Collegi di disciplina istituiti presso il Tuo Ordine.
Allegato 1
GUIDA IN TEMA DI DISCIPLINA E DI CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Indice
1 – LA FUNZIONE DISCIPLINARE: NATURA, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESERCIZIO
1.1 Premessa
1.2 La responsabilità disciplinare
1.3 L’organo disciplinare: le novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012
1.4 Il procedimento disciplinare
1.4.1 Attività propedeutiche all’azione disciplinare
1.4.2 L’apertura del procedimento e la fase istruttoria
1.4.3 La fase dibattimentale
1.4.4 La fase decisoria
1.4.5 Durata del procedimento
2 – IL CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
2.1 La genesi del Codice
2.2 La struttura del Codice
2.3 La tipologia di sanzioni
2.4 Le sanzioni in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico
2.5 Le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa
2.6 Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito
1 – LA FUNZIONE DISCIPLINARE: NATURA, CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI ESERCIZIO
1.1 Premessa
La funzione disciplinare costituisce una delle più complesse e delicate attribuzioni tra quelle tradizionalmente affidate dall’Ordinamento giuridico al sistema ordinistico delle professioni intellettuali. Si tratta, infatti, dell’esercizio, da parte dell’Ordine professionale, di poteri autoritativi – squisitamente pubblicistici – che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell’Albo e che sono diretti ad accertare la responsabilità disciplinare in capo all’iscritto, conseguente all’inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e deontologiche.
L’attribuzione di simili poteri trova fondamento e giustificazione nell’interesse, di valenza generale, di garantire l’effettiva permanenza nel consesso professionale solo dei soggetti giudicati idonei allo svolgimento della Professione, a tutela del suo corretto esercizio. Non si tratta, dunque, di una semplice prerogativa ma, più propriamente, dell’esercizio di un potere-dovere da parte dell’Ordine professionale diretto a conservare, in ultima analisi, attraverso il rispetto e l’osservanza dei doveri individuati dalla legge e dall’etica professionale, il patrimonio morale della comunità professionale a beneficio dell’intera collettività. Basti ricordare, a tal riguardo, che l’art. 5 del Codice deontologico della professione stabilisce espressamente che “il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione” (NOTA 1) e che “soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente” (NOTA 2). Il dovere di agire nell’interesse al corretto esercizio della professione rivela, dunque, l’esigenza, da parte della Professione, di garantire non solo l’interesse particolare (si pensi a quello del cliente diretto ad ottenere la prestazione professionale) ma anche di tutelarne uno più ampio, connesso alla crescita e allo sviluppo della società intera.
1.2 La responsabilità disciplinare
Per responsabilità disciplinare si intende un tipo di responsabilità diversa e autonoma da responsabilità di altra natura (civile, penale o amministrativa); essa è ascrivibile al professionista in conseguenza dell’inosservanza delle norme di legge e di deontologia professionale (NOTA 3) cui è specificamente assoggettato in virtù dell’iscrizione nell’Albo.
Con riferimento alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, l’art. 49, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (NOTA 4) stabilisce che il mancato rispetto di disposizioni di legge e regolamentari, delle norme deontologiche della Professione nonché, in ogni caso, la violazione dei doveri generali di dignità, probità e decoro, genera una responsabilità disciplinare in capo all’iscritto nell’Albo (NOTA 5); parimenti l’art. 50, co. 6, del medesimo provvedimento stabilisce una responsabilità disciplinare per fatti, ascrivibili al professionista, che seppur non riguardanti l’attività professionale, si riflettano comunque sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria (NOTA 6).
1.3 L’organo disciplinare: le novità introdotte dal D.P.R. n. 137/2012
E’ opportuno segnalare che, attraverso taluni interventi di riforma succedutisi negli ultimi anni nella normativa professionale, il Legislatore ha recentemente apportato rilevanti novità riguardo all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini professionali. In particolare, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 (NOTA 7) il nuovo sistema realizzato si caratterizza per la scissione della funzione disciplinare, attribuita ad un apposito organo (Consiglio di disciplina) costituito in seno all’Ordine territoriale, da quella propriamente amministrativa, attribuita al Consiglio dell’Ordine locale. Tale netta separazione delle due funzioni, gestionale e disciplinare, ha così inteso migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema delle Professioni ordinistiche, confermando, ancora una volta, la rilevanza della funzione disciplinare come strumento indispensabile alla effettiva realizzazione dei fini istituzionali delle categorie professionali. La citata disposizione non ha introdotto una disciplina dettagliata della materia disciplinare ma ha stabilito solo alcune regole minime, demandando ai Consigli Nazionali delle singole Professioni l’adozione di regolamenti attuativi per l’individuazione dei criteri di nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina nonché dei profili procedurali e di funzionamento di tali organi.
Di seguito, si illustreranno brevemente le novità che hanno interessato rispettivamente gli Ordini locali e l’Ordine Nazionale in tema di esercizio dell’azione disciplinare dando conto anche delle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Nazionale.
Il DPR n. 137/2012 ha previsto la costituzione, a livello locale, dei Consigli di Disciplina, presso i Consigli degli Ordini territoriali, con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell’Albo, stabilendo, attraverso la espressa previsione dell’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina, una netta scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) affidate a soggetti diversi.
Per quanto riguarda la individuazione dei componenti il Consiglio di disciplina locale questi devono essere nominati dal Presidente del Tribunale (del circondario presso cui ha sede il Consiglio dell’Ordine locale) che li sceglie tra i nominativi indicati nell’elenco predisposto e proposto dall’Ordine locale. Per quanto riguarda i criteri con i quali il Consiglio dell’Ordine locale sceglie i nominativi da proporre al Presidente del tribunale, il decreto ha demandato ai Consigli Nazionali il compito di individuarli con apposito regolamento.
Anche in tema di funzionamento del Consiglio di disciplina locale, l’articolo 8, ai co. 4 e 6, si limita a stabilire regole minime rinviando al regolamento di competenza dei Consigli nazionali, limitandosi a prevedere in particolare:
– le modalità di individuazione del Presidente (che deve essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo o, in caso di presenza di componenti non iscritti all’albo, quello con maggiore anzianità anagrafica) e del Segretario (consigliere con minore anzianità di iscrizione all’albo o, in caso di presenza di componenti non iscritti all’albo, quello con minore anzianità anagrafica),
– la durata in carica del Consiglio di disciplina territoriale (che coincide con quella del Consiglio dell’Ordine o Collegio territoriale).
Ciò detto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in attuazione di quanto contenuto al co. 3 dell’art. 8 del decreto citato – che affida ai Consigli Nazionali l’attività di redazione dei regolamenti attuativi – ha approvato, a fine 2012, il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il regolamento, in vigore dal 15 maggio 2013, ha disciplinato, conformemente all’art. 8 del DPR n. 137/2012, i criteri di composizione dei Consigli di disciplina territoriali prevedendo, sotto il profilo operativo, che il Consiglio dell’Ordine locale predisponga entro trenta giorni dal suo insediamento, l’elenco da inviare al Presidente del Tribunale contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina.
Il regolamento del Consiglio nazionale ha altresì individuato i requisiti per le candidature da parte degli iscritti all’Ordine che siano interessati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale prevedendo la possibilità, da parte del Consiglio dell’Ordine, sia di individuare tali nominativi in caso di mancanza di candidature sia di inserire nell’elenco anche nominativi di soggetti terzi non iscritti all’Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.
Per quanto riguarda gli Organismi nazionali che decidono le questioni disciplinari in via amministrativa la riforma prevede l’istituzione di consigli di disciplina nazionali cui restano affidate le stesse competenze finora assegnate ai consigli nazionali e cioè l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari degli iscritti nell’albo.
Anche per i Consigli degli Ordini Nazionali viene mantenuto fermo il principio della separazione della funzione disciplinare da quella amministrativa. E’ rimessa, peraltro, ai singoli organismi nazionali la competenza a individuare, tramite appositi regolamenti attuativi (sottoposti al parere vincolante del Ministero di Giustizia nella sua veste di soggetto chiamato a effettuare la vigilanza sulla Professione), le modalità con cui attuare la ripartizione di tali funzioni disciplinari e amministrative tra i componenti dell’organismo nazionale. In tal senso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il Regolamento che disciplina i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i suoi Consiglieri.
Il regolamento, poi, interviene a disciplinare nel dettaglio la composizione dell’organo individuando i soggetti cui devono attribuirsi, rispettivamente, le funzioni di Presidente e Segretario nonché le modalità di sostituzione dei componenti venuti meno. Anche per il Consiglio di Disciplina Nazionale viene confermata la durata in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e ne viene affermata la piena in dipendenza di giudizio e autonomia organizzativa.
1.4 Il procedimento disciplinare
Sotto il profilo operativo, la responsabilità disciplinare deve essere non solo attentamente valutata nel corso di un’istruttoria dinanzi all’organo disciplinare ma anche censurata (attraverso la comminazione di sanzioni tassativamente individuate dalla legge) laddove fosse verificata la contrarietà del comportamento dell’iscritto ai sopraindicati precetti e canoni. Per quanto riguarda l’organo disciplinare, come già evidenziato, esso è attualmente individuato nel Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale (o Registro di Tirocinio nel caso di praticante) in cui il soggetto è iscritto. A tale organo compete il potere di iniziare l’azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari segnalate; conseguentemente ogni notizia disciplinarmente rilevante deve essere portata a conoscenza di tale organo (nella persona del suo Presidente). Il numero dei Consiglieri di Disciplina deve essere pari al numero dei Consiglieri dell’Ordine (NOTA 8). Laddove il Consiglio di disciplina sia composto da più di 5 membri, inoltre, deve essere istituito il Collegio di Disciplina (NOTA 9) composto da minimo tre consiglieri; qualora in Consiglio di disciplina fosse composto da un numero almeno pari o superiore a 6 componenti, devono essere istituiti singoli collegi (NOTA 10).
Come accennato, l’organo disciplinare così individuato è tenuto ad effettuare una valutazione della condotta posta in essere dall’iscritto nell’ambito di un procedimento amministrativo improntato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché a irrogare, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità di questa, una delle sanzioni tassativamente previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 139/2005 (comminando, secondo un criterio di gravità crescente, la sanzione della censura o della sospensione dall’esercizio della professione fino ad un periodo di due anni ovvero della radiazione dall’Albo).
Di tale procedimento si dà sinteticamente conto di seguito.
1.4.1 Attività propedeutiche all’azione disciplinare
L’organo disciplinare è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi, mentre deve promuovere d’ufficio l’azione disciplinare quando ha notizia di fatti rilevanti o su segnalazione del Consiglio dell’Ordine o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati (NOTA 11). Dopo il ricevimento di un esposto (ovvero dopo l’assunzione di una iniziativa d’ufficio) e prima di provvedere all’apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto, l’organo disciplinare (NOTA 12) invita l’interessato a prendere visione degli atti che lo riguardano e a fornire i chiarimenti più opportuni sui fatti denunciati, fissando un termine non inferiore a 5 giorni per il deposito di documenti e/o memorie. Tale fase preliminare, attinente ad attività propedeutiche all’avvio di una vera e propria azione disciplinare, si conclude con la delibera di:
– archiviazione (NOTA 13) della notizia (succintamente motivata) o, altrimenti, di – apertura del procedimento disciplinare.
1.4.2 L’apertura del procedimento e la fase istruttoria
Solo con tale ultimo provvedimento si apre il vero e proprio procedimento disciplinare. In particolare la delibera deve contenere:
- la motivazione (succinta) delle ragioni dell’avvio dell’azione,
- l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare,
- la conseguente indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumono violate,
- l’individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990,
- la menzione che l’iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell’Albo,
- l’individuazione del Consigliere Relatore (vale a dire il soggetto che ha il compito di condurre l’istruttoria).
Il provvedimento di apertura del procedimento deve essere notificato con spedizione entro 60 giorni a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario all’iscritto incolpato e comunicata:
– al Consiglio dell’Ordine,
– ai soggetti che hanno segnalato la notizia,
– al Pubblico Ministero;
– al Procuratore generale presso la Corte di Appello;
– al Ministero della Giustizia.
Con l’avvio del procedimento si apre la fase istruttoria nella quale l’organo disciplinare provvede ad acquisire ogni notizia e documentazione ritenuta utile. In tale fase deve essere disposta l’audizione dell’iscritto da effettuarsi attraverso apposita comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, del Presidente. Tale comunicazione deve contenere:
– la data di convocazione (NOTA 14) nonché
– la menzione della facoltà di presentare memorie e documenti fino a 10 giorni prima dell’audizione.
Nell’ambito di tale audizione – che deve essere verbalizzata (NOTA 15) – possono essere sentiti anche il soggetto che ha segnalato la notizia (l’esponente) e altri soggetti informati dei fatti; ad essi può essere richiesta la esibizione di documenti.
L’istruttoria può concludersi con delibera di:
- archiviazione (NOTA 16) del procedimento,
- fissazione della data del dibattimento (salvo che si ritenga necessaria la prosecuzione dell’istruttoria; in tal caso la delibera deve contenere indicazioni al riguardo),
- integrazione del capo di incolpazione ovvero
- apertura di altro procedimento disciplinare.
Il provvedimento che fissa la data del dibattimento deve essere comunicato:
– all’incolpato,
– al Pubblico Ministero (se il procedimento è stato di iniziativa di quest’ultimo)
– all’esponente (qualora si renda necessaria la sua audizione)
a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario.
La data del dibattimento deve essere fissata tenuto conto che devono intercorrere almeno 20 giorni di calendario tra la data di ricezione della comunicazione da parte dell’iscritto e la data del dibattimento.
1.4.3 La fase dibattimentale
Nel corso del dibattimento (che non è pubblico ed è verbalizzato) il Relatore espone lo svolgimento dei fatti e l’esito della istruttoria da questi condotta e vengono ammessi i mezzi di prova ed acquisiti gli elementi di fatto e di diritto che l’organo disciplinare ritiene rilevanti per la decisione del procedimento.
Dopo l’esposizione del Relatore, l’organo disciplinare sente il Pubblico Ministero (ove presente), l’iscritto (che può farsi assistere da un avvocato o da altro commercialista iscritto nell’Albo di qualunque Ordine Territoriale), il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un suo delegato (se la notizia proviene da quest’ultimo), nonché l’esponente (se convocato) e i testimoni espressamente ammessi con suo provvedimento (NOTA 17). L’iscritto può nuovamente avere la parola solo dopo che l’organo disciplinare ha ascoltato i sopraindicati soggetti e solo qualora lo richieda espressamente.
Il verbale del dibattimento deve contenere:
– la data della riunione dibattimentale, con l’indicazione del giorno, mese ed anno;
– il numero ed il nome dei componenti dell’organo disciplinare (Consiglio o Collegio) presenti, con l’indicazione delle rispettive funzioni;
– il nome del Consigliere relatore;
– la menzione della relazione istruttoria;
– l’indicazione del Pubblico Ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
– l’indicazione dell’iscritto e del suo eventuale difensore, nonché delle dichiarazioni rese;
– l’indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le rispettive dichiarazioni rese;
– i provvedimenti adottati dall’organo disciplinare in dibattimento;
– i dispositivi dei provvedimenti adottati dall’organo disciplinare durante la riunione in camera di consiglio;
– la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario dell’organo disciplinare.
Laddove l’organo disciplinare ritenga necessario acquisire ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della decisione può disporre la riapertura dell’istruttoria, rinviando il dibattimento ed eventualmente fissando dei termini (NOTA 18) per l’espletamento degli incombenti istruttori. Tale decisione viene comunicata all’iscritto mediante lettura al termine della seduta dibattimentale, ovvero, con le consuete modalità (a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante ufficiale giudiziario).
1.4.4 La fase decisoria
Dopo aver esaurito le incombenze relative al dibattimento, l’organo disciplinare si ritira per deliberare. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti l’organo e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del suo facente funzioni.
La decisione deve contenere:
– nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato;
– esposizione dei fatti;
– svolgimento del procedimento;
– motivazione;
– dispositivo;
– la data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno;
– la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario dell’organo disciplinare che ha assunto la decisione;
– la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno;
– l’avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale e l’indicazione del relativo termine.
La decisione è presa con delibera motivata e può consistere:
– nell’archiviazione del procedimento;
– nella sospensione del procedimento;
– nell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge (censura, sospensione dall’esercizio della professione fino a due anni o radiazione dall’Albo).
Il dispositivo della decisione può essere immediatamente comunicato mediante lettura in seduta; in ogni caso la decisione è pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di 30 giorni dalla data della pronuncia.
Nei casi particolarmente complessi, l’organo disciplinare, al termine dell’udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo e comunque entro il termine massimo di 60 giorni.
Il provvedimento disciplinare deve essere notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario:
– all’iscritto e
– al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione questi risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l’Ordine.
Il provvedimento deve essere, inoltre, comunicato:
– al Consiglio dell’Ordine,
– al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e
– al Ministero della Giustizia
– ai soggetti interessati al procedimento
a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.
Il termine per l’impugnazione del provvedimento disciplinare (di 30 giorni) decorre dalla data della notifica all’incolpato; spirato tale termine, il provvedimento diviene esecutivo. L’organo disciplinare è tenuto a comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del suddetto provvedimento.
L’iscritto, contestualmente al ricorso o con atto separato, può presentare apposita istanza al Consiglio di Disciplina Nazionale per richiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Disciplina Nazionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza.
1.4.5 Durata del procedimento
Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve concludersi entro diciotto mesi dall’avvenuta notifica della sua apertura (NOTA 19). E’ consentito, tuttavia, all’organo disciplinare di autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il suddetto termine, ma entro il termine massimo (improrogabile) di trenta mesi (NOTA 20).
2 – IL CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
2.1 La genesi del Codice
Come si è evidenziato, dunque, l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla necessità di assicurare l’effettivo rispetto, da parte del singolo iscritto nell’Albo, delle regole di condotta individuate dalla legge professionale nonché dalle norme deontologiche. Queste ultime, in particolare, ispirate a principi di carattere generale (probità, dignità, decoro, etc.), assolvono alla funzione di tipizzare, per quanto possibile e in linea sommaria, comportamenti rilevanti sotto l’aspetto deontologico desunti dal comune modo di sentire della categoria, dell’opinione pubblica e dalla giurisprudenza in campo professionale. In altri termini, i canoni e precetti previsti nei codici deontologici delle professioni intellettuali costituiscono una mera esplicitazione di principi generali e non esauriscono la tipologia delle violazioni che hanno rilevanza disciplinare. Anche il Codice deontologico dei Commercialisti (NOTA 21), nel dettare le regole dei COMPORTAMENTI che il professionista è tenuto a osservare nei confronti di CLIENTI, COLLEGHI, COLLABORATORI e ISTITUZIONI, concorre a costruire un modello comportamentale riconducibile all’imperativo generale di agire con correttezza, obiettività e indipendenza, competenza e diligenza, comportamento professionale e riservatezza, individuando ipotesi generiche ed eventualmente rapportabili al caso specifico. La circostanza, dunque, che le fattispecie che danno luogo a un illecito disciplinare, poiché conseguenti alla violazione di norme (quali quelle deontologiche) ispirate a principi generali, sono sovente ‘a condotta liberà, ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a considerare il principio di legalità, nel campo della responsabilità disciplinare, in un modo particolare, ritenendosi che esso debba considerarsi rispettato anche laddove la punibilità attenga alla generica violazione di tali regole di comportamento. Tale circostanza, d’altra parte, ha condotto da sempre il giudice disciplinare alla individuazione di canoni di condotta che, nell’insieme, hanno contribuito a realizzare una sorta di tipizzazione degli illeciti disciplinarmente rilevanti.
In tale contesto si inserisce la formulazione, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di un apposito Codice delle sanzioni disciplinari. In particolare il Consiglio Nazionale, cui l’art. 29, co. 1,lett. c) del D.lgs. n. 139/2005 attribuisce espressamente la competenza a emanare norme regolamentari in materia di esercizio della funzione disciplinare a livello locale e nazionale, ha risposto all’esigenza, segnalata da più parti, di fornire, sulla base della propria decennale esperienza di organo disciplinare di secondo grado, un ausilio concreto ai Consigli di disciplina territoriali favorendo, attraverso la formulazione di un apposito Codice delle Sanzioni disciplinari, un’applicazione uniforme dell’apparato sanzionatorio su tutto il territorio nazionale. Il Codice, infatti, fornisce, in generale, alcuni parametri per la individuazione della sanzione da applicare nel caso concreto (individuazione di criteri per l’applicazione della sanzione, individuazione di circostanze aggravanti e attenuanti, etc.) e individua le specifiche sanzioni da comminare in presenza delle medesime violazioni dei precetti deontologici, in ossequio ai principi costituzionali di proporzionalità nonché di uguaglianza e di parità di trattamento. Ciò è stato realizzato in continuità con l’attività di revisione delle norme deontologiche: con l’emanazione del Codice delle sanzioni disciplinari (NOTA 22), di poco successiva all’aggiornamento del Codice Deontologico dei Commercialisti, si è inteso, infatti, rafforzare il sistema dei valori etici di riferimento per la Professione fornendo all’organo disciplinare uno strumento operativo che lo possa agevolare nella delicata funzione di tutela effettiva di tali valori. In concreto, il percorso scelto dal Consiglio Nazionale, nel corso dei lavori relativi alla redazione del Codice, è stato quello di coinvolgere, attraverso una pubblica consultazione, i Consigli di disciplina territoriali in modo da valorizzare, nell’ambito della predisposizione dei contenuti di tale codice, l’esperienza maturata sul campo dai giudici disciplinari in questi primi anni di operatività della riforma.
2.2 La struttura del Codice
Sotto il profilo operativo, il Codice delle Sanzioni disciplinari (di seguito Codice), in conformità con quanto già previsto dall’Ordinamento professionale:
– reca (NOTA 23) disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni nonché sulle circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle fattispecie da parte del giudice disciplinare,
– individua (NOTA 24) le sanzioni edittali da comminare in corrispondenza di condotte in violazione delle norme del Codice deontologico della Professione.
L’individuazione dell’entità delle suddette sanzioni in corrispondenza delle specifiche infrazioni è stata sostanzialmente effettuata sulla base della esperienza disciplinare maturata e della casistica giurisprudenziale formatasi nel tempo, prevedendo, come si vedrà a breve, un meccanismo di aggravamento o attenuazione della sanzione in presenza di determinate circostanze.
Giova, da ultimo, evidenziare che il Codice trova applicazione nei confronti non solo degli iscritti nell’Albo professionale, ma anche, nei limiti di compatibilità, degli iscritti nell’elenco speciale nonché dei tirocinanti.
2.3 La tipologia di sanzioni
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, co. 2, del Codice deontologico dei Commercialisti, nel Codice sono stati innanzitutto precisati i criteri generali che presiedono all’applicazione dell’apparato sanzionatorio a partire dal principio generale di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla violazione commessa. Accanto all’enunciazione di tale principio, costituzionalmente fondato – che rappresenta, peraltro, il primario criterio di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali – sono stati individuati alcuni parametri (gravità del fatto, grado di intensità dell’elemento intenzionale, comportamento del professionista) con l’obiettivo di agevolare il giudice disciplinare nel delicato compito, da una parte, di ricostruire la ratio della norma deontologica e, dall’altro, di individuare la soglia di disvalore connessa alla sua violazione in ragione della severità della sanzione ritenuta adeguata a ricomporre tale disvalore.
Per quanto riguarda l’individuazione della specifica sanzione da irrogare nel caso concreto, l’organo disciplinare, effettuata la valutazione della condotta posta in essere dal professionista e accertata l’avvenuta violazione di uno o più dei principi e precetti di legge e deontologici, è chiamato a comminare una delle fattispecie sanzionatorie tassativamente previste dalla legge professionale. In tal senso l’art. 52 del D.lgs. n. 139/2005 stabilisce, secondo un criterio di gravità crescente, le seguenti sanzioni disciplinari:
– censura
– sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a due anni
– radiazione dall’Albo.
Come può osservarsi, tali sanzioni, di natura disciplinare, costituiscono un numero chiuso per esigenze di certezza giuridica e in ottemperanza al favor libertatis: deve ritenersi, pertanto, illegittima qualsiasi sanzione, irrogata dal giudice disciplinare, laddove fosse inflitta al di fuori dell’ambito strettamente individuato dal Legislatore (si pensi, ad esempio, all’irrogazione di una sanzione pecuniaria). Al tempo stesso, la loro comminazione risulta del tutto indipendente dall’applicazione di sanzioni previste da altre leggi (si pensi alle sanzioni penali ovvero a quelle amministrative).
Passando a una breve disamina delle misure sanzionatorie, la prima sanzione individuata dalla legge è quella della censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo da comminarsi nei casi di infrazioni di non particolare gravità, tenuto conto del grado di responsabilità e l’assenza di precedenti. Nel trattare della sanzione della censura, il Codice introduce anche l’istituto del “richiamo”, il quale non ha natura di sanzione vera e propria: l’art. 4, co. 3, dispone infatti che, qualora la sanzione della censura risulti comunque sproporzionata considerata la tenuità della violazione commessa dal commercialista ovvero il contesto oggettivo o soggettivo nell’ambito del quale si è svolta, l’organo giudicante, nel disporre l’archiviazione immediata, può effettuare un richiamo all’interessato, motivato e verbalizzato. Tale richiamo, pur non avendo carattere sanzionatorio, costituisce un precedente che il giudice disciplinare è tenuto a considerare laddove il professionista, già sottoposto a procedimento disciplinare e non sanzionato (ma solamente ‘richiamato’), fosse soggetto a nuovo procedimento per la contestazione di violazioni della stessa natura.
Ulteriore sanzione tipica è la sospensione, che comporta l’inibizione all’esercizio della professione fino ad un massimo di 2 anni, in funzione sia del danno provocato a terzi nonché di quello arrecato all’immagine della professione sia della presenza o meno di dolo o colpa grave. La sanzione della sospensione per un periodo non superiore a un anno è irrogata a fronte di comportamenti gravi sia colposi che dolosi che tuttavia non abbiamo avuto, come conseguenza, un significativo danno a terzi e all’ immagine della professione. La più severa sanzione della sospensione da uno a due anni viene invece comminata nei casi di infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che abbiano comportato un significativo danno a terzi e all’ immagine della categoria professionale. Gli effetti della sospensione sono di non poco conto se si considera che l’iscritto, sanzionato con la sospensione, non può più svolgere le attività professionali per l’intervallo di tempo individuato dal provvedimento disciplinare e decade dagli incarichi per i quali il requisito per il loro affidamento e svolgimento è l’iscrizione nell’Albo; altre possibili conseguenze attengono, ad esempio, alla revoca di particolari abilitazioni (si pensi ad esempio a quella relativa all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali mediante il canale entratel). Si dovrà poi verificare l’efficacia del provvedimento nel caso in cui, il commercialista destinatario della sanzione sia iscritto anche in altri albi professionali o registri (si pensi ad esempio alla contemporanea iscrizione nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e nel registro dei Revisori legali, ovvero alla contestuale iscrizione nell’Albo dei Consulenti del Lavoro ovvero in quello degli Avvocati). In tali casi, infatti, pur non realizzandosi meccanismi di automatica apertura di un procedimento disciplinare a carico del commercialista presso il diverso Ordine professionale, la circostanza dell’avvenuta irrogazione della sanzione della sospensione potrà da questi essere valutata ai fini dell’apertura di un altro procedimento disciplinare (soprattutto qualora la fattispecie che ha portato all’irrogazione della sanzione nei confronti del commercialista abbia riflessi anche per la specifica normativa di riferimento della diversa professione o funzione che questi ulteriormente svolge).
La radiazione è, infine, un provvedimento sanzionatorio estremo che consiste nell’esclusione dall’Albo e di conseguenza dell’esercizio della professione; tale provvedimento disciplinare comporta l’impossibilità di iscrizione su tutto il territorio nazionale. Si intende punire con la più grave delle sanzioni edittali il professionista che violi l’essenza stessa della professione, ponendo in essere infrazioni tali dei precetti di legge o deontologici da rendere impossibile la permanenza della sua iscrizione nell’Albo. Un soggetto radiato può, tuttavia, essere riammesso nell’Albo, solo su istanza dell’interessato, qualora siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione (NOTA 25).
Il Codice individua, inoltre, autonome circostanze, aggravanti e attenuanti, alla ricorrenza delle quali è possibile procedere, a una modificazione dell’entità della sanzione edittale ivi previste, generandone rispettivamente un aggravamento ovvero una riduzione. Si tratta di elementi accidentali (che dunque potrebbero non sempre ricorrere nel caso concreto) aventi la rilevante funzione di ridurre il divario tra l’astrattezza della norma violata e la diversità e varietà di situazioni e condotte che possono essere oggetto di contestazione dinanzi al giudice disciplinare.
In particolare sono ritenute autonome circostanze aggravanti:
– la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto,
– la sussistenza di dolo nel comportamento tenuto,
– la significatività della violazione o del danno arrecato
– la reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti del professionista.
La ricorrenza di circostanze aggravanti dà luogo a un aumento della sanzione originariamente individuata nel Codice per la singola fattispecie secondo i seguenti criteri: laddove sia prevista la sanzione originaria della censura, questa viene aggravata nella sospensione fino a due mesi (con l’ulteriore precisazione che, nel caso in cui sia prevista la censura ma ricorra l’ipotesi di reiterazione della violazione, la sanzione viene ulteriormente aggravata nella sospensione non superiore a un anno). Qualora sia prevista la sospensione sino a un anno, la sanzione viene mutata in una sospensione superiore ad un anno; infine qualora sia prevista la sospensione da uno a due anni, la sanzione, in ipotesi di particolare gravità, può essere aggravata fino alla radiazione.
Allo stesso tempo, sono individuate le circostanze che comportano l’applicazione di una sanzione più mite rispetto a quella prevista dalla cornice edittale. Sono considerate, in particolare, circostanze attenuanti:
– l’assenza di dolo o danno rilevante a terzi,
– l’evidenza di errore in buona fede ovvero
– i casi in cui l’iscritto abbia spontaneamente provveduto ad una tempestiva ed efficace riparazione del danno o, quantomeno, si sia spontaneamente attivato per attenuare le conseguenze dannose del suo operato.
In presenza di tali circostanze attenuanti si avrà quindi un mitigazione della sanzione da irrogare: in particolare laddove sia prevista la sanzione edittale della sospensione fino a sei mesi, questa viene ridimensionata alla sanzione della sola censura; qualora la sanzione originariamente stabilita sia la sospensione fino a un anno, è possibile ridurre il periodo di sospensione da 2 a 6 mesi; qualora la sanzione da irrogare preveda la sospensione da 1 a 2 anni, si può invece irrogare una sospensione da 6 mesi a un anno; infine, qualora il comportamento tenuto fosse sanzionabile con la radiazione, questa può essere ridotta alla sospensione da 1 a 2 anni.
A chiusura delle disposizioni generali, il Codice ribadisce che ogni provvedimento disciplinare, conformemente a quanto previsto per i procedimenti amministrativi, deve essere motivato e devono sempre essere considerate le circostanze, siano esse aggravanti che attenuanti, e di esse deve essere fatta specifica menzione nel provvedimento stesso (NOTA 26).
2.4 Le sanzioni in caso di violazioni di specifiche disposizioni del Codice deontologico
Per quanto riguarda le disposizioni del II Titolo del Codice (relative alle sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico), nel ribadire che le fattispecie ivi sanzionate non esauriscono la platea delle condotte che possono generare una responsabilità disciplinare in capo al commercialista, si riporta in allegato una tabella riepilogativa relativa delle sanzioni previste negli articoli da 11 a 27 del Codice delle sanzioni (con l’indicazione, per ciascuna sanzione, del riferimento all’articolo del Codice di deontologia in cui è stabilito l’obbligo, il precetto o il divieto alla cui violazione consegue la comminazione di detta sanzione).
2.5 Le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di formazione continua e di copertura assicurativa
Appare opportuno soffermarsi, con qualche specifica considerazione, su talune fattispecie, particolarmente ricorrenti ovvero particolarmente rilevanti, rispettivamente in punto di violazione dell’obbligo di formazione professionale e di dotazione di copertura assicurativa per i rischi professionali.
Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di formazione professionale continua, l’art. 15 del Codice stabilisce una gradualità nell’irrogazione delle sanzioni in funzione del numero dei crediti mancanti al raggiungimento del monte ore richiesto dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale per la formazione
Continua (NOTA 27) (la norma infatti prevede l’obbligo di maturare 90 crediti nel corso di un triennio – di cui almeno 9 nelle cosiddette materie speciali).
E’ appena il caso di ricordare che tale obbligo è stato introdotto negli ultimi anni dal Legislatore (NOTA 28) per tutte le professioni regolamentate al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale.
Ciò detto, passando alla ricognizione della norma sanzionatoria, viene stabilito che qualora, nel triennio, il professionista non abbia maturato crediti di FPC (0 crediti) la sanzione prevista è la sospensione fino a tre mesi. Si tratta di una misura sanzionatoria severa che evidenzia la particolare gravità del comportamento del professionista che ha inadempiuto all’obbligo di formazione. Laddove i crediti maturati siano inferiori a 30 la sanzione da comminare è la sospensione fino a due mesi; qualora il professionista abbia maturato un numero di crediti superiore a 30, ma inferiore a 60, la sanzione prevista è quella della sospensione fino a un mese; infine se il numero dei crediti maturati è superiore a 60, ma inferiore a 90, la sanzione irrogata sarà quella della censura.
Il caso di recidiva, cioè in questo caso la mancata maturazione dei crediti minimi nel triennio successivo, è considerata aggravante e comporta, relativamente al triennio successivo, la comminazione della sanzione della sospensione per un periodo che può giungere ad essere il doppio di quello previsto dalla sanzione edittale. In ogni caso il mancato conseguimento del minimo di 20 crediti annuali o dei 9 crediti «speciali» nel triennio comporta la sanzione della censura.
L’irrogazione di sanzioni per il mancato conseguimento dei crediti formativi comporta poi delle sanzioni “accessorie”; infatti il professionista sanzionato per la mancata formazione:
– non può accogliere tirocinanti presso il suo studio nel triennio successivo;
– non può essere inserito in elenchi previsti da specifiche normative o formati dal consiglio dell’Ordine su richiesta dell’autorità giudiziaria (si pensi agli incarichi come delegati alle vendite nelle esecuzioni, agli incarichi nell’ambito delle procedure concorsuali, etc.) o della pubblica amministrazione (incarichi sindacali, arbitrati, valutazioni, etc.);
– non può essere nominato commissario nelle commissioni di esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione.
Come può osservarsi, dunque, il Codice ha provveduto a specificare le sanzioni edittali per le molteplici situazioni derivanti dall’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di formazione continua. Peraltro, la necessità di censurare la condotta degli iscritti che tralasciano di adempiere a tale obbligo, risponde alla precisa esigenza di contribuire allo sviluppo di un diverso approccio alla formazione continua professionale, diretto a considerarla non solo come un obbligo, bensì come una necessità e un’opportunità. Oggi più che mai, infatti, accanto alla formazione “tecnica”, giuridica ed economica – indispensabile per l’esercizio della professione – sono presenti tematiche corrispondenti a nuove necessità ed esigenze con cui il libero professionista e lo studio professionale devono confrontarsi (utilizzo di nuove tecnologie, gestione dei rapporti con clienti e terzi, acquisizione di soft skills e principi di manageriali, etc.). In tale ottica la formazione rappresenta, dunque, uno dei principali strumenti non solo per ampliare le proprie capacità e competenze ma anche per acquisire consapevolezza dell’evoluzione del mercato delle prestazioni professionali e dei nuovi scenari ivi emergenti.
Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi alla copertura assicurativa, deve osservarsi preliminarmente che l’obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa, in vigore dal 2013 per effetto di quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 137/2012, risponde alla necessità di tutelare i clienti, provvedendo a dare copertura ai professionisti per i danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. La suddetta norma, accanto all’obbligo di stipula della polizza, prevede, inoltre, a carico del professionista l’obbligo, di carattere accessorio, di informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali (che devono essere adeguati). Il legislatore stesso precisa, in tale disposizione, che il mancato adempimento di tali obblighi (stipula della polizza e comunicazione degli estremi della polizza al cliente) costituisce illecito disciplinare. Come può osservarsi, quindi, l’obbligo di assicurazione non riveste natura meramente privatistica: non rileva cioè esclusivamente nell’ambito del rapporto di prestazione d’opera che si instaura tra il professionista e il cliente, ma assume una connotazione ulteriore, di tipo pubblicistico. Ciò in quanto l’inadempimento di tale obbligo configura un illecito disciplinare sanzionabile, in base alla relativa gravità, nelle forme previste dall’ordinamento professionale. Pertanto, dall’unica condotta (omessa stipulazione della polizza) sorge in capo al professionista una duplice forma di responsabilità: la prima, nei confronti del cliente (il quale, in caso di mancata comunicazione degli estremi della polizza, potrebbe far valere tale inadempimento in termini di riduzione del costo della prestazione professionale), la seconda nei confronti dell’Ordine, legittimato ad avviare un’azione disciplinare nei confronti del professionista e ad applicare all’esito del procedimento la sanzione ritenuta adeguata.
Ciò premesso, conformemente a quanto previsto dalla sopraindicata disposizione di legge, l’art. 19 del Codice stabilisce che la mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale sia sanzionata con la sospensione fino a sei mesi. Anche in questo caso la severità della sanzione deve essere letta alla luce dell’esigenza di tutela dei terzi che si rivolgono al professionista.
2.6 Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito
E’, infine, interessante segnalare che per le sopraindicate violazioni (dell’obbligo di formazione continua e di dotazione di idonea assicurazione professionale) e per altre fattispecie tassativamente individuate è stata prevista (NOTA 29), in sede di procedimento disciplinare, una procedura più snella per l’accertamento dell’avvenuta violazione.
Si tratta in particolare dei casi di inadempimento, da parte del professionista, dell’obbligo:
– di effettuare la formazione professionale continua (previsto dall’art. 7 del DPR n. 137/2012),
– di dotarsi di copertura assicurativa per i rischi professionali (stabilito dall’art. 5 del DPR n. 137/2012),
– di attivazione e utilizzo di un indirizzo di posta certificata-PEC (stabilito dall’art. 16, co. 7, del D.L. n. 185/2008),
– di versamento integrale all’Ordine professionale del contributo annuale di iscrizione (stabilito dagli artt. 12, co. 1, lett. p) e 29, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 139/2005).
E’ infatti di immediata evidenza che, per tali illeciti disciplinari, il procedimento non necessita, in effetti, di una complessa attività istruttoria al fine di verificare l’avvenuta violazione della norma e la conseguente responsabilità del professionista per la sussistenza di immediati riscontri oggettivi da parte dell’Ordine. Pur se semplificato, esso deve, in ogni caso, garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, del contradditorio e del principio di proporzionalità e adeguatezza tra i fatti commessi e la sanzione irrogata.
—
Note:
(1) Vd. art. 5 del Codice deontologico della Professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 1° marzo 2016, (Informativa CNDCEC n. 109/2015, consultabile su www.commercialisti.it).
(2) Vd. art. 5 del Codice deontologico, comma 2.
(3) Per quanto riguarda i precetti deontologici, è appena il caso di ricordare che essi costituiscono, come anche affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007, norme giuridiche integrative del precetto legislativo.
(4) Il provvedimento reca “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34”.
(5) Vd. art. 49, co.1, C.D.:
“1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione”.
(6) Vd. art. 50, co. 6, del C.D.: “Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine o la dignità della categoria.”.
(7) Il provvedimento reca “Riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011”.
(8) Vd. art. 8, co.2, del DPR n. 137/2012.
(9) In tal caso l’assegnazione dei singoli consiglieri a ciascun Collegio è di competenza del Consiglio di Disciplina, con le modalità che esso avrà deliberato; in ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina presiede uno dei Collegi istituiti.
(10) Nel Consiglio e nei Collegi le funzioni di Presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione nell’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti nell’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
(11) Per ‘interessati’ devono intendersi tutti i soggetti che abbiano subito un pregiudizio dalla condotta dell’iscritto.
(12) In tale fase preliminare può essere nominato un Relatore
(13) L’archiviazione deve essere comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al professionista interessato (nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire la segnalazione).
(14) Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l’audizione devono intercorrere non meno di 20 giorni di calendario.
(15) Il verbale dell’audizione deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell’atto; qualora uno di questi si rifiuti di sottoscriverlo, deve farsi menzione di tale fatto.
(16) La delibera di archiviazione deve essere motivata.
(17) Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, l’organo disciplinare può rinviare il procedimento ad altra data per il proseguimento del dibattimento.
(18) Laddove le disposizioni contenute nella decisione istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, l’organo disciplinare può decidere allo stato degli atti.
(19) Il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincide con la data di adozione della decisione.
(20) Salvo, naturalmente, il caso in cui, con ordinanza, l’organo disciplinare sospenda il procedimento in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del suddetto procedimento.
(21) Vd. Informativa CNDCEC n. 109/2015, “Codice deontologico della professione”, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 1° marzo 2016.
(22) Entrato in vigore il 1° gennaio 2017 (Vd. Informativa CNDCEC n. 90/2016).
(23) Vd. Titolo I del Codice.
(24) Vd Titolo II del Codice.
(25) Vd. art. 57 del D.lgs. n. 139/2005.
(26) Vd. art. 10 del Codice.
(27) Vd. “Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale il 3 dicembre 2015 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2015.
(28) Vd. art. 7 del DPR n. 137/2012 (in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, co. 5, lett. b) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011).
(29) Vd. “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 maggio 2015.
Allegato 2
Tabella delle sanzioni previste nel Titolo II del Codice delle sanzioni disciplinari
DISPOSIZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO | SANZIONE PER LA SUA VIOLAZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO DEL CODICE DELLE SANZIONI |
---|---|---|
ART. 5, co. 33. Ai fini della tutela dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina. | CENSURA | ART. 11 (Violazione del dovere e della responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione) |
ART. 6, co. 2 e 32. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina. | Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 1 ANNO | ART. 12 (Violazione dei doveri di integrità) |
ART. 71. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale. 3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte. | Da CENSURA a SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 13 (Violazione dei doveri di obiettività) |
ART. 8, co. 2, 3, 4, 6, 7 e 82. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere. | CENSURA | Art. 14 (Violazione dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione) |
4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all’incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica6. Il professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale. 7. Nell’esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da essi svolta. 8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese. | ||
ART. 8, co. 55. L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. | Zero crediti -> SOSPENSIONE fino a 3 MESI < 30 crediti -> SOSPENSIONE fino a 2 MESI 30 < crediti < 60 -> SOSPENSIONE fino a 1 MESE 60 < Crediti < 90 -> CENSURA- In caso di violazione ripetuta anche nel triennio successivo -> SOSPENSIONE fino al doppio di quanto sopra indicato; – In caso di mancato conseguimento dei crediti minimi annui (20) ovvero dei crediti speciali (9) CENSURA Per gli Iscritti nell’elenco Speciale: Violazione dell’obbligo di formazione professionale -> CENSURA Per gli Iscritti > 65 anni: Zero crediti -> SOSPENSIONE fino a 3 MESI < 10 crediti -> SOSPENSIONE fino a 2 MESI 10 < crediti < 20 -> SOSPENSIONE fino a 1 MESE 20 < Crediti < 30 -> CENSURA La violazione dell’obbligo di fpc comporta: – l’impossibilità di accogliere tirocinanti – l’impossibilità di essere iscritti negli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica amministrazione o enti pubblici ovvero designati commissari d’esame | Art. 15 (Violazione dell’obbligo di Formazione Professionale) |
ART. 9, co. 1, 2, 3 e 51. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse. 2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale. 3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC. 5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività. | CENSURA | Art. 16 (Violazione dei doveri di indipendenza) |
ART. 10, co. 1 e 21. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 17, co. 1 (Violazione dei doveri di riservatezza) |
ART. 10, co. 33. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori. | CENSURA | Art. 17, co. 2 (Violazione dei doveri di riservatezza) |
ART. 11, co. 1,2,4 e 51. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa. 2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività professionale. 4. Il professionista ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall’Ordine e dal Consiglio di Disciplina. 5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione. | CENSURA | Art. 18, co. 1 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale) |
ART. 11, co. 33. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 18, co. 2 (Violazione dei doveri relativi al comportamento professionale) |
ART. 14Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Rinvio all’art.5, co. 1, DPR n. 137/2012 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 19 (Violazione dei doveri inerenti l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità professionale) |
ART. 15, co. 1, 2, 3, 5, 6 e 71. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà. 2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi. 3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione. 5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega. 6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge. 7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso. | CENSURA | Art. 20, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 15, co. 44. Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 20, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 16, co. 1, 2 lett. a) e c), 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 91. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono. 2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato 3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente. 4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso. 5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato. 6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine. 9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. | CENSURA | Art. 20, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 16, co. 2 lett. b)2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve: b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 20, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 171. I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento. 2. Il professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale scorretta, ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. | CENSURA | Art. 20, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 18, co. 1, 2 e 31. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà. 2. Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega. 3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica. | CENSURA | Art. 20, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 18, co. 44. Il professionista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 20, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 191. Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti. 2. Il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 20, co. 7 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi) |
ART. 20, co. 44. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 21, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 21, co. 44. Il professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione. | CENSURA | Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 22, co. 3, 4 e 53. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli. 4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali. 5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente. | CENSURA | Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 23, co. 1, 2, 3 e 41. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento. 3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista. 4. Nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. | CENSURA | Art. 21, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 22, co. 66. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali. | SOSPENSIONE fino a 1 ANNO | Art. 21, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 23, co. 55. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale. | SOSPENSIONE fino a 3 MESI | Art. 21, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 24, co. 1 e 21. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi. 2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità. | CENSURA | Art. 21, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 251. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. 2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi. 3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale. 4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. 5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi. 6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate. | CENSURA | Art. 21, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 24, co. 4 e 54. In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenervisi. 5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo. | SOSPENSIONE da 6 MESI a 1 ANNO | Art. 21, co. 6 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 24, co. 33. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito. | SOSPENSIONE da 6 MESI a 1 ANNO (Salvo che il pagamento sia avvenuto nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da gravami) | Art. 21, co. 7 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i clienti) |
ART. 26, co. 22. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell’esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l’iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irriguardose e denigratorie nei confronti dei candidati. | CENSURA | Art. 22, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria) |
ART. 27, co. 22. Nell’esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose e denigratorie nei confronti di altri candidati. | CENSURA | Art. 22, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria) |
ART. 281. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all’ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera categoria per la valorizzazione della professione, nell’interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto. 2. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell’Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell’Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall’accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all’Ordine l’indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l’indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell’Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità. 3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall’esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi. 4. Non è consentito utilizzare l’incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L’incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali. | CENSURA | Art. 22, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria) |
ART. 29, co. 3 e 43. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali. 4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina. | SOSPENSIONE fino a 6 MESI | Art. 22, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con gli enti istituzionali di categoria) |
ART. 31, co. 22. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui. | SOSPENSIONE da 6 a 12 MESI | Art. 23, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori) |
ART. 31, co. 33. Il collaboratore che sia iscritto nell’albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione. | SOSPENSIONE da 6 a 12 MESI | Art. 23, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori) |
ART. 32Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste. | CENSURA | Art. 23, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i dipendenti e collaboratori) |
ART. 351. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi. 2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. 3. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d’esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale. 4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi. 5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. 6. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale. 7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia. 8. Il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro. | CENSURA | Art. 24, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i tirocinanti) |
ART. 371. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta. 2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame. 3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l’Esame di Stato con esito favorevole. | CENSURA | Art. 24, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con i tirocinanti) |
ART. 361. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio. 2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l’esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio. 3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza. 4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare. 5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina dell’Ordine territorialmente competente. Rinvio alle sanzioni previste dall’art. 13 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 7 agosto 2009, n. 143: | a) CENSURAb) SOSPENSIONE fino a 90 GIORNI c) INTERRUZIONE e CANCELLAZIONE | Art. 25 (Violazione dei doveri inerenti il tirocinio professionale) |
ART. 38, co. 22. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma (*) non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale. (*) Magistrati, membri commissioni tributarie e funzionari della P.A. | SOSPENSIONEfino a 6 MESI | Art. 26, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti) |
ART. 39Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice. | CENSURA | Art. 26, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti) |
ART. 40Il professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze. | CENSURA | Art. 26, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti i rapporti con altri soggetti) |
ART. 41Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri. | SOSPENSIONE Fino a 3 MESI | Art. 27, co. 1 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza) |
ART. 42, co. 11. È vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione. | SOSPENSIONE fino a 2 ANNI | Art. 27, co. 2 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza) |
ART. 42, co. 22. Nel rispetto della tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina. | CENSURA | Art. 27, co. 3 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza) |
ART. 43E’ vietata l’intermediazione che possa pregiudicare l’indipendenza e l’obiettività del professionista. | SOSPENSIONE da 6 MESI A 1 ANNO | Art. 27, co. 4 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza) |
ART. 441. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. 2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione. 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti. 5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto. 6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi. 7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione. 8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo. 9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale. 10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari. | CENSURA | Art. 27, co. 5 (Violazione dei doveri inerenti la concorrenza) |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON - Nota 29 luglio 2022, n. 9066 - Variazione dati albo e procedimenti disciplinari - Modalità di comunicazione al Ministero della Giustizia - Comunicazione dati albo al Consiglio Nazionale
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 12 maggio 2020, n. 45 - Emergenza epidemiologica Covid-19. Indicazioni sulla sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Disciplina Nazionale e…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 giugno 2020, n. 64 - Indicazioni in merito al riavvio dei procedimenti disciplinari dopo la sospensione ai sensi di quanto disposto dai D.L. n. 18 e 23 del 2020
- Formazione obbligatoria per l’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della crisi d’impresa e…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 26 aprile 2021, 52 - Documento "Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti"
- Linee guida per la redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) dei commercialisti - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota n. 48 del 3 aprile 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…