CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Comunicato 28 febbraio 2020
Coronavirus: Ministero e Cnf diramano linee guida
Dalla collaborazione tra i capi degli uffici giudiziari e i consigli dell’Ordine degli avvocati scaturirà, oltre che una ancora più capillare diffusione delle comunicazioni delle norme igienico-sanitarie da rispettare, anche ogni accorgimento per evitare assembramenti nelle aule di udienza e negli spazi limitrofi. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, ieri hanno firmato un documento contenente le “Linee guida” per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione al contrasto del contagio da COVID-19. Il documento, che richiama le ordinanze e le circolari emanate nei giorni scorsi sia dal ministero della Salute che dal ministero della Giustizia, si compone di 7 articoli.
Da parte del Consiglio nazionale forense è stata espressa l’opportunità, pienamente recepita nel documento sottoscritto ieri, di provvedere a indicazioni utili per tutte le sedi giudiziarie, anche con riferimento a quelle che non rientrano nelle aree più colpite dal contagio. In particolare il Cnf ha tenuto a che fosse prevista la facoltà per i magistrati, d’intesa con i presidenti degli Ordini forensi, di ridurre, nei limiti del possibile, il numero delle udienze da trattare nel singolo giorno, e di riformulare il calendario in modo da rinviare tutte le udienze che non fosse possibile celebrare. L’obiettivo essenziale è ridurre, con il carico, anche il numero delle presenze fisiche negli uffici: non solo nelle aule di udienza, ma anche negli spazi di attesa, dove un eccessivo assembramento ha già causato, negli ultimi giorni, situazioni incompatibili con le indicazioni già emanate, sia per gli avvocati che per le parti dei singoli processi.
Allegato
Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Norme igienico-sanitarie
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati diffondono nelle rispettive sedi e – per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati – tra gli iscritti nell’Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute richiamate in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate, nonché i “Dieci comportamenti da seguire” reperibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.
La diffusione avverrà il prima possibile mediante affissione nelle sedi degli uffici giudiziari e dei Consigli dell’Ordine e mediante pubblicazione sui relativi siti istituzionali, la quale comprenda il rinvio agli aggiornamenti permanenti disponibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Per le modalità di affissione nei luoghi pubblici, si osserveranno le normative vigenti in materia.
Art. 2
Svolgimento delle udienze e degli altri incombenti a cui partecipa l’avvocatura
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati collaborano al fine di concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto delle norme processuali vigenti e ferma restando – per le modalità di svolgimento delle udienze e ove necessario – l’adozione di tutte le misure di particolare cautela previste dai provvedimenti richiamati in epigrafe.
In particolare, il Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, potrà autorizzare i giudici a tenere le udienze secondo un calendario che rispetti e assicuri gli obiettivi di cui in premessa, in particolare attraverso la loro calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate e limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall’avvocato.
Nel caso di udienze civili si invita a valutare che, su congiunta richiesta delle parti, l’udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con modalità da remoto e incentivando l’assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica.
Il Capo dell’Ufficio giudiziario potrà valutare di autorizzare, specialmente con riferimento alle zone particolarmente interessate dall’emergenza, i giudici a contingentare le udienze o i procedimenti chiamati per ciascuna di esse riformulandone il calendario, eccezion fatta per quelle indifferibili e urgenti.
I provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine forense e sul sito del Ministero della giustizia.
Art. 3
Sostituzioni
Il Consiglio dell’Ordine provvede a formare un elenco di iscritti che si rendano disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.
L’elenco è pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine per assicurarne la diffusione e la pubblicità.
Art. 4
Attività amministrative, funzioni di cancelleria e altri adempimenti
Nell’esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo dell’Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l’accesso agli uffici.
Ai medesimi fini, ferma restando ogni discrezionale valutazione del difensore, il Consiglio dell’Ordine provvede a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio.
Nell’ambito dei procedimenti penali, si invitano gli uffici giudiziari a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema SNT secondo specifiche che saranno indicate da Ministero della giustizia.
Art. 5
Sportello per il cittadino e informazioni utili
Il Consiglio dell’Ordine mette a disposizione della cittadinanza il proprio Sportello per il cittadino, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all’accesso alla giustizia adottate in relazione all’emergenza sanitaria in corso.
Lo Sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica.
Gli Ordini forensi inseriscono nei rispettivi siti istituzionali i link utili alle conferenti pagine informative del Ministero della giustizia e degli Uffici giudiziari locali, in modo da favorire la corretta informazione circa le misure di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Rapporti con le prefetture
I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati intrattengono in maniera sinergica i necessari rapporti con le Prefetture, al fine di condividere ogni aggiornamento e informazione utile al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.
Art. 7
Pubblicazione
Le presenti Linee guida, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sul sito del Consiglio dell’Ordine, su quelli degli uffici giudiziari e sono affissi nelle relative sedi.
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