CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Comunicato 30 ottobre 2020
Decreto Ristori, la scheda del CNF
Il Decreto Ristori mira a compensare le conseguenze economiche determinate dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica.
Il decreto legge contiene anche disposizioni di diretto interesse per la professione forense.
Leggi la scheda curata dall’Ufficio studi del CNF.
Allegato
Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020
c.d. Decreto ristori
Scheda Ufficio studi n. 55
Sommario:1. I contenuti generali. 2. Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia (art. 31). 3. Disposizioni in materia di giustizia. 3.1. Disposizioni in materia di giustizia civile (artt. 4, 23). 3.2. Disposizioni in materia di giustizia penale (artt. 23, 24). 3.3. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (art. 25). 3.4. Disposizioni in materia di giustizia contabile (art. 26). 3.5. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 27).
- I contenuti generali.
Il d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, c.d. Decreto ristori, mira a compensare le conseguenze economiche determinate dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica, da ultimo, con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Di conseguenza il testo dispone una serie eterogenea di strumenti a sostegno delle attività economiche più coinvolte dalle restrizioni (fondi, contributi a fondo perduto, crediti di imposta, cancellazione di imposte ecc.). Il decreto legge contiene altresì disposizioni di altro genere, alcune delle quali di diretto interesse per la professione forense. Ad esse è dedicata la presente scheda di analisi.
- Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia (art. 31).
La disposizione introduce la possibilità di svolgere in modalità telematica le elezioni per il rinnovo degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.
In particolare, il comma 1 prevede che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possano svolgersi attraverso modalità telematiche “da remoto”, disciplinate con un apposito regolamento adottato dal consiglio nazionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
In base al comma 2, inoltre, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare, con il regolamento di cui al comma 1, modalità di votazione in forma telematica anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi; ciò nel caso in cui tale rinnovo si svolga in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
Il comma 3 prevede, infine, che il consiglio nazionale può differire, per un periodo non superiore a 90 giorni, la data prevista per le elezioni degli organi territoriali e della rappresentanza nazionale, ove tale data sia stata già fissata al momento di entrata in vigore del Decreto legge.
Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia) 1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell’ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. 3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Disposizioni in materia di giustizia.
Gli artt. 23/27, nonché l’art. 4 dettano disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
3.1. Disposizioni in materia di giustizia civile (artt. 4, 23).
L’art. 4 estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore portandola al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 giugno previsto in forza dell’art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il secondo capoverso prevede l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile» – rectius dei pignoramenti immobiliari (NOTA 1) – che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della (futura) legge di conversione del decreto legge.
Art. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa) 1. All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’art. 23 introduce, tra l’altro, misure per l’esercizio dell’attività giurisdizionale in materia civile (NOTA 2).
Il comma 1, pur nell’ambiguità del riferimento al «termine di scadenza» di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 può ragionevolmente interpretarsi nel senso che le disposizioni dettate trovino applicazione fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al permanere dello stato d’emergenza (NOTA 3).
Fino alla medesima data trovano altresì applicazione le disposizioni dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020 – c.d. decreto rilancio, come convertito dalla l. n. 77/2020, che prevede modalità di celebrazione dell’udienza civile alternative alla forma canonica prevista dal codice di rito. Sul punto di rimanda alla relativa scheda di analisi (NOTA 4).
A tali previsioni, dunque, si aggiungono per la giustizia civile le disposizioni di nuova introduzione.
Il comma 3 dell’art. 23, stabilisce che le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell’articolo 128 c.p.c. Pertanto, con tale disposizione il legislatore ha individuato a monte una ragione in base alla quale i giudici possono disporre la trattazione delle udienze in assenza di pubblico, senza così incorrere in nullità. Dal testo emerge che la scelta della modalità di trattazione senza pubblico è una facoltà rimessa alla valutazione del singolo magistrato.
Al comma 6 è previsto che per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto il giudice possa disporre la c.d. trattazione scritta, in luogo di quella celebrata in presenza. La norma, che recepisce sul punto le Linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza covid-19, adottate dal CNF con delibera del 20 aprile 2020, dispone che tale forma di trattazione sia utilizzabile esclusivamente nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, «nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare». La modalità a trattazione scritta, prevista dall’art. 221, del D.L. n. 34/2020, come convertito in l. n. 77/2020 consiste nel deposito telematico di note scritte con emissione del provvedimento del giudice fuori udienza.
Il comma 7 dispone una deroga all’art. 221, co. 7 D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020, prevedendo che in caso di trattazione dell’udienza con collegamenti audiovisivi al Giudice non sia richiesta la presenza nell’ufficio giudiziario, potendo parteciparvi da un luogo diverso. Il successivo comma 9 regola le modalità di svolgimento delle camere di consiglio collegiali prevedendo che le deliberazioni possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Infine, il comma 10, prevede che le nuove disposizioni in tema di giustizia introdotte con il presente D.L. n. 137/2020 nonché quelle previste all’articolo 221 D.L. n. 37/2020 (ndr articolo 221 D.L. n. 34/2020), conv. L. n. 77/2020, in quanto compatibili, si applichino altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Art. 23. (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente […] 3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. […] […] 6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare. 7. In deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. […] 9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
3.2. Disposizioni in materia di giustizia penale (artt. 23 e 24).
Per quanto attiene al periodo di vigenza, si rimanda a quanto osservato al paragrafo precedente.
La norma si applica in primo luogo durante la fase delle indagini preliminari, stabilendo al comma 2 che nel corso delle stesse il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. Tuttavia, la disposizione pone condizioni al ricorso al collegamento da remoto, il quale potrà essere utilizzato:
– sempreché la presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
– ancorché il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza (in caso, ovviamente, di atto cd. “assistito” come, ad esempio, l’interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta ad indagini che abbia ricevuto il relativo avviso di conclusione).
Circa il procedimento la disposizione stabilisce che le persone chiamate a partecipare (da remoto) all’atto siano tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.
Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
La persona offesa e quella sottoposta alle indagini possono partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste e i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale (ex art. 137, comma 2, c.p.p.)
Il giudice può procedere con collegamento da remoto anche all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (ex art. 294 c.p.p.).
Il comma 3 dell’art. 23 del Decreto stabilisce che le udienze penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (ex art. 472, comma 3, c.p.p.).
Il tenore letterale della previsione conduce a ritenere, ragionevolmente, che ogni tipologia di udienza penale (da quella innanzi il Giudice di pace, a quella preliminare sino a quella dibattimentale) debba essere celebrata unicamente alla presenza e con la partecipazione (necessaria) dell’ausiliario del giudice, del pubblico ministero e del difensore delle parti private nonché alla presenza e con la partecipazione (invero, solo eventuali) delle parti private, degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, degli interpreti, consulenti o periti.
In ragione di quanto stabilito dal successivo comma 5, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, dagli interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto così come pure, salvo che le parti non vi acconsentano, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
Il comma 5 dispone che le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possano essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Medesima disciplina trova applicazione (cfr. infra) per la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate quando ciò sia possibile e comunque in tutti i casi in cui la presenza dei detti soggetti non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (comma 4).
Lo svolgimento dell’udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Per quanto attiene alle decisioni, il comma 9 stabilisce che nei procedimenti penali:
– le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
– che dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria.
Tali previsioni non trovano applicazione alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
Il comma 5, 4° periodo, dispone che la persona arrestata o fermata in custodia presso la propria abitazione o presso altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero presso una casa famiglia protetta (ex art. 284, comma 1, c.p.p.) possa partecipare, al pari del difensore, all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale (ex art. 137, comma 2, c.p.p.), o di vistarlo (ex art. 483, comma 1, c.p.p.).
Il comma 8 stabilisce che per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 (Procedimento in camera di consiglio) e 614 (Dibattimento) c.p.p. la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale.
Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni.
Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte dalla Corte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria. Le previsioni anzidette non trovano applicazione alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. Non si applica la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 615 (Deliberazione e pubblicazione) c.p.p. per cui “la sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato” essendo stabilito che il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 (Difensori) c.p.p. entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.
La disciplina applicabile in caso di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata si ritrova in diverse disposizioni dell’art. 23.
La partecipazione, durante la fase delle indagini preliminari nonché ad ogni tipologia di udienza, delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, a tenore del comma 4, è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto a prescindere dal preventivo consenso previsto dall’articolo 221, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
– quando ciò sia possibile;
– ed in tutti i casi in cui la presenza dei detti soggetti non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Relativamente alle udienze dibattimentali, il Decreto stabilisce che si applicano in quanto compatibili le ipotesi di cui ai commi cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e in particolare che:
– qualora viene disposta la partecipazione a distanza, deve essere attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto e se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri (comma 3);
– è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato e qualora il difensore o il suo sostituto siano presenti nell’aula di udienza possano consultarsi riservatamente con l’imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei (comma 4);
– il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza (comma 5).
Art. 23. (Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente 2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all’interrogatorio di cui all’articolo 294 del codice di procedura penale. 3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 128 del codice di procedura civile e dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell’articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato. 5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. 6. […] 7. […] 8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
L’art. 24 detta disposizioni in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.
Il comma 1 stabilisce che:
– il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dal comma 3 dell’articolo 415-bis (Avviso di conclusione delle indagini preliminari) c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico;
– il portale del processo penale telematico deve essere “individuato” con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
– il deposito degli atti (uti supra richiamati) si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il comma 2, poi, stabilisce che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, può individuare gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità anzidette.
Da ultimo, il comma 6 prevede che per gli atti di cui al comma 3 dell’art. 415-bis e per quelli che saranno individuati dal Ministero della giustizia, il difensore può procedere al deposito esclusivamente per il tramite del portale del processo penale telematico non essendo consentito, e non producendo alcun effetto di legge, l’invio tramite posta elettronica certificata.
A ciò si aggiunga la condivisibile previsione di cui al comma 4 dell’art. 23, la quale stabilisce che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 possono essere depositati con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Art. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. In deroga a quanto prevista dall’articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. 2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1. 3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. 5. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio. 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
3.3. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (art. 25)
L’art. 25 introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l’ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.
In particolare, il comma 1 dispone che continuino ad applicarsi – dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021- le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, periodo quarto e seguenti, del D.L. n. 28/2020.
A mente di tali previsioni, come modificate dalla legge di conversione n. 70/2020:
– le parti possono chiedere la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto. Secondo il quarto periodo dell’articolo 4, l’istanza può essere depositata nel termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell’udienza cautelare. A termini del comma 3, invece, per le udienze e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020 potrà essere depositata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale. In ogni caso, l’istanza è accolta dal Presidente se proviene congiuntamente da entrambe le parti, mentre è valutata negli altri casi. La discussione orale può essere comunque disposta con decreto dal presidente se ritenuta necessaria.
– L’udienza di discussione orale viene preceduta – tre giorni prima della data fissata – da comunicazione da parte della segreteria, che informa su ora e modalità di collegamento, e viene dato atto a verbale delle modalità di accertamento delle identità dei partecipanti. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.
– In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.
Sempre ai sensi del comma 1, è previsto che fino al 31 gennaio 2021 il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all’articolo 13 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010) che definisce le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
Il comma 2, infine, prevede che – salvo quanto previsto dal comma 1 in tema di discussione orale da remoto – nel medesimo periodo (9 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) gli affari in trattazione passino in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
Art. 25. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo) 1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
- Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. 3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l’istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell’articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale.
3.4. Disposizioni in materia di giustizia contabile (art. 26).
L’art. 26 introduce disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19». Il comma 1, al dichiarato fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, stabilisce che le adunanze e le udienze dinanzi la Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico debbano celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell’art. 91, co. 2 D.Lgs. n. n. 174/2016.
Dalla lettura della norma emerge, a differenza di quanto previsto per le udienze civili e penali, l’assenza di discrezionalità per il giudice di poter decidere se celebrare l’udienza a porte aperte o chiuse. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della detta disposizione (29.10.2020) e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti si svolgeranno di regola a porte chiuse.
Art. 26. (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica) 1. Ferma restando l’applicabilità dell’art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell’art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. […]
3.5. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 27).
L’art. 27 introduce disposizioni per lo svolgimento del processo tributario in pendenza dello stato di emergenza epidemiologica.
Al comma 1 è previsto che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio avvenga con collegamento da remoto.
Tale modalità è autorizzata, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
Nei casi in cui sia prevista la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.
Il comma 2 prevede quale modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto quella in cui la controversia passi in decisione sulla base degli atti depositati. In tal caso è comunque prevista la facoltà per la singola parte di chiedere la discussione da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
Altresì, qualora venga richiesta la discussione da remoto e non sia possibile procedervi, l’udienza si svolgerà nella forma della trattazione scritta, tramite la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
In sintesi, in base alle nuove misure di cui ai precedenti commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti tributari, siano essi in pubblica udienza o camera di consiglio, non potranno svolgersi in presenza dei difensori e magistrati, ma solo con modalità di collegamento da remoto o in forma di trattazione scritta.
Al comma 3 è previsto l’esonero dalla presenza presso la sede della Commissione interessata per celebrare le udienze o camere di consiglio per i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza.
Il comma 4 richiama per lo svolgimento delle udienze da remoto l’art. 16 D.L. n. 119/2018, conv. L. n. 136/2018.
Art. 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario. 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio. 3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. 4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.
—
Nota:
(1) La procedura di espropriazione immobiliare comincia, infatti, con il pignoramento, di cui l’adempimento della notifica del titolo esecutivo e del precetto costituisce mera attività prodromica.
(2) Per le disposizioni in materia di giustizia penale, cfr. infra il successivo paragrafo.
(3) Il riferimento all’art. 1 del d.l. n. 19/20 è sicuramente improprio. Tale disposizione, in forza delle modificazioni apportate con la legge di conversione, si limita a prorogare lo stato d’emergenza dichiarato – «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» -, da altra fonte, ovvero dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
La norma richiamata, inoltre, contempla un altro «termine di scadenza», ossia quello relativo alla vigenza dei d.p.c.m. adottabili «per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021». Dunque, il riferimento potrebbe altresì intendersi limitato a 30 giorni dall’entrata in vigore, ossia al 28 novembre 2020. Questa seconda lettura apparirebbe maggiormente conforme al dato letterale di talune delle previsioni dell’art. 23 – si pensi alla deroga prevista dal comma 7 – che, se riferita al 31 gennaio 2021, equivarrebbe ad un’abrogazione della previsione della presenza nell’ufficio giudiziario del magistrato e non già ad una mera deroga limitata nel tempo. Tuttavia, lo spirito complessivo della disposizione, suffragato dalla rubrica (sia pur priva di valore normativo), spingono a ritenere applicabile l’art. 23 fino alla conclusione dello stato di emergenza.
(4) Per le modalità di celebrazione dell’udienza civile da remoto si rinvia, in particolare, alla scheda di analisi sul d.l. n. 18/2020, alla scheda di lettura del d.l. n. 28/2020, alla scheda di lettura del d.l. n. 34/2020 e, infine, alla scheda di analisi della l. n. 70/2020.
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