CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Nota 01 aprile 2020
Decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di Concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze – Scheda di lettura
Premessa. Il 28 marzo 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il Decreto che estende l’indennità di euro 600 (seicento) stabilita dall’art. 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ai liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero professionale. Il Decreto interministeriale è stato pubblicato il 1° aprile del 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ambito di applicazione. Possono richiedere l’indennità di euro 600 (seicento), che non concorre alla formazione del reddito, gli avvocati, iscritti alla Cassa Forense in base all’art. 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per come attuato dal Regolamento dedicato, che:
– hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
ovvero
– hanno percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) hanno cessato l’attività libero professionale e cioè abbiano chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 [art. 2, c. 1, lett. a)];
ovvero
b) hanno ridotto o sospeso l’attività libero-professionale e cioè hanno registrato una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 [art. 2, c. 1, lett. b), primo periodo].
La riduzione reddituale anzidetta va calcolata secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività [art. 2, c. 1, lett. b), ultimo periodo].
Limitazioni. L’indennità non può essere richiesta:
– dai soggetti che beneficino delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18;
– dai soggetti percettori del reddito di cittadinanza di cui alla legge 28 marzo 2019, n. 26;
– dai soggetti che siano titolari di pensione.
Periodo di riferimento. Il beneficio è a copertura del mese di marzo 2020.
Procedimento per richiedere l’indennità. Al fine di ottenere l’indennità, l’avvocato richiedente, a pena di inammissibilità, deve:
a) formulare apposita istanza a partire dal 1° aprile ed entro e non oltre il 30 aprile 2020 alla Cassa Forense secondo lo schema che questa ultima predisporrà;
b) dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lettere da a) ad e);
c) allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
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