CONSIGLIO di STATO sentenza n. 4189 del 11 ottobre 2016 sez. II – L’art. 5 del d.lgs. 109/2012 stabilisce che i datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.