CONSIGLIO DI STATO sentenza n. 4406 del 21 ottobre 2016
MASSIMA
Il Consiglio di Stato ribadisce il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti della commissione giudicatrice, indipendentemente dalla qualifica professionale, in base a quanto previsto stabilito dal previgente ordinamento del 1933, non abrogato formalmente dalla nuova disciplina della professione forense.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7166 del 2016, proposto dal Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato – Sessione 2014 – c/o Corte D’Appello di Campobasso, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
contro
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il MOLISE – Sede di CAMPOBASSO- SEZIONE I n. 00335/2016, resa tra le parti, concernente mancata idoneità all’abilitazione professione avvocato, sessione 2014 – mcp;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’ avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 335/2016 il Tribunale amministrativo regionale per il Molise – Sede di Campobasso – ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata teso ad ottenere l’annullamento del verbale n.13 /2015 del 19 novembre 2015 della I Sottocommissione giudicatrice degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso; del provvedimento di pari data con il quale la originaria ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, era stata ritenuta non idonea all’esercizio della professione di Avvocato e, ove occorra, del verbale n.1 2015 del 26 giugno 2015 della I Sottocommissione giudicatrice degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso, relativo alla formulazione dei criteri di valutazione;
di tutti gli atti preparatori, connessi, presupposti e consequenziali nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della dalla odierna parte appellata ad essere esaminata da una commissione composta in conformità a quanto prescritto dall’art. 47 l. n. 247/2012 e rappresentativa di tutte le componenti professionali chiamate a farne parte, oltre che del suo diritto ad una valutazione chiara, completa, motivata, secondo i criteri prefissati dall’art. 46, commi 11 e 12 della L. 247/12 espressamente richiamato dal bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Sessione 2014 (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 12-09-2014).
2. L’odierna parte appellata aveva impugnato i detti provvedimenti prospettando censure di violazione di legge ed eccesso di potere ed aveva sottolineato, in particolare:
a) la illegittima composizione della commissione esaminatrice in quanto, anche nell’espletamento delle singole prove la Commissione doveva essere formata da rappresentanti delle tre categorie (avvocati, magistrati e professori universitari) sulla base della proporzione indicata dall’art. 47 della l. n. 247/2012 (diposizione, questa, di immediata applicazione) e, con la conseguente illegittimità della valutazione compiuta alla seduta del 19 novembre mancando il magistrato nella commissione che aveva svolto l’esame orale della predetta originaria ricorrente.
b) l’assoluta assenza di intellegibile motivazione dalla quale arguire quali fossero le lacune e gli errori commessi in sede di esame orale, (nel verbale di esame orale mancava ogni riferimento alla c.d. breve esposizione dell’elaborato scritto;,difettava anche una preliminare valutazione della candidata ed indicava poi solo, un voto numerico globale in assenza di giudizi individuali dei singoli commissari e di un minimo di motivazione, in violazione dell’art. 46 della l. n. 247/2012 immediatamente applicabile perché richiamato dal bando).
3. Il Ministero della Giustizia si era costituito chiedendo il rigetto del gravame
4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondata, sotto profili assorbenti, la prima censura tesa a stigmatizzare la illegittima composizione della commissione esaminatrice, ed avendo ritenuta necessaria la presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal comma 1 dell’art. 47 della legge n. 247/2012.
Ha pertanto imposto all’amministrazione la rinnovazione dell’esame orale della originaria ricorrente da parte di una commissione composta secondo le previsioni di cui all’art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012, e con la partecipazione di membri che non avevano partecipato alla seduta del 19 novembre 2015.
5. L’amministrazione originaria resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione deducendo che il T.a.r. aveva erroneamente disatteso i principi ricavabili dalla prevalente giurisprudenza amministrativa che aveva a più riprese sostenuto il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale a cagione della permanente applicabilità della previsione di cui all’art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933, in quanto formalmente non abrogato dalla nuova legge.
6. Alla odierna camera di consiglio del 20 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Stante la completezza del contraddittorio la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione della parte presente, resa edotta dal Presidente del Collegio della possibile definizione del merito della controversia alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa può essere decisa nel merito.
1.1. Va anzitutto rilevato che l’appellata non si è costituita nell’odierno grado di giudizio e che pertanto l’unica questione da esaminare riposa nella censura prospettata dall’appellante amministrazione, non potendosi esaminare gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal T.a.r..
2. Ciò premesso, l’appello è fondato e va accolto, con consequenziale riforma dell’impugnata decisione, reiezione del ricorso di primo grado, e salvezza degli atti impugnati.
2.1.Con riferimento alla censure accolta dal T.a.r. – dichiarata illegittimità della composizione della Sottocommissione per la presenza, nella seduta di correzione degli elaborati della candidata del 13 febbraio 2015, di avvocati quali membri sia titolari che supplenti, rappresentanti di un’ unica categoria professionale in violazione dell’art. 47 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 22 del R.D.L n. 1578 del 1933 – osserva il Collegio che sia sotto la previgente disciplina che sotto la nuova disciplina non vengono all’evidenza preclusioni, sul piano della ratio normativa e della sua ragionevolezza, a che i componenti titolari possano essere sostituiti da componenti supplenti appartenenti a diversa categoria professionale.
Sotto questo profilo, non appaiono persuasive le argomentazioni secondo cui il predetto art. 47 imporrebbe la regola della infungibilità delle tre categorie professionali, ciò in quanto tale articolo si limita a sostituire nel testo unicamente l’art. 22, comma 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per ciò che concerne la composizione della Commissione (composta non più da due magistrati, due avvocati e un professore universitario, bensì da un magistrato, tre avvocati e un professore universitario).
2.2.Il Collegio condivide la tesi dell’Amministrazione che, nella ricostruzione sistematica delle norme, evidenzia la vigenza dell’art. 22, comma 5 del R.D.L. n. 1578 del 1933 – “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo” -, trattandosi di una norma generale che afferma il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti non espressamente abrogata, come risultante anche dalla previsione di cui all’art. 65 della legge n. 247 del 2012 secondo cui “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
2.3. Del resto, il predetto principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti, non modificato dalla nuova disciplina, trova la sua ratio nella particolarità dell’istituto della supplenza volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni della Commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, atteso il rilevante interesse pubblico allo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazioni professionali in termini di economicità e celerità nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, senza pertanto che possano rinvenirsi i censurati profili di contrasto con i principi costituzionali (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165; Tar Campania, Napoli, sez. VIII 10 maggio 2010, n. 3531; .Tar Trentino-Alto Adige, sez. I 24 settembre 2009, n. 243) .
2.4. L’orientamento sinora esposto appare al Collegio più aderente rispetto al dato normativo rispetto a quello (pure talvolta patrocinato dalla giurisprudenza di primo grado, T.A.R. Catania, -Sicilia-, sez. IV, 27/11/2015, n. 2784) fatto proprio dalla sentenza impugnata.
Ed è il caso di sottolineare che recentemente questa Sezione, seppur in sede cautelare (ordinanze nn. 1693/2016, 4556/2016) ha avuto modo di ribadire la condivisibilità della giurisprudenza della Sezione in ordine alla fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e cioè alla possibilità di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta.
3.Non ravvisandosi motivi per discostarsi da tale orientamento, ne discende l’accoglimento della impugnazione, la riforma della sentenza, e la reiezione del ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
3.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
3.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Possono tuttavia essere compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio a cagione della sussistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali sulla questione di diritto rimessa all’esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.
Spese processuali del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Nicola D’Angelo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Fabio Taormina | Raffaele Greco | |
IL SEGRETARIO
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