CONSIGLIO di STATO sentenza n. 4864 del 21 novembre 2016 sez. II
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – DIPENDENTI PUBBLICI – CONCORSO PUBBLICO – PUBBLICO CONCORSO PER PROVE SCRITTE
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo annullava, in accoglimento del ricorso proposto dalla Dott.ssa L. O., quarta classificata, la graduatoria pubblicata in data 11 luglio 2014 relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti (d’ora innanzi Azienda) per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale.
Avverso la predetta decisione proponevano appello, con due distinti ricorsi, il Dott. Ma. Pi., vincitore della predetta selezione, e l’Azienda, censurando il giudizio di illegittimità pronunciato dal TAR e concludendo per la riforma della sentenza appellata e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Resisteva, in entrambi i ricorsi, la Dott.ssa O., contestando la fondatezza degli appelli avversari e riproponendo i motivi del ricorso di primo grado rimasti assorbiti nella sentenza impugnata, della quale domandava la conferma (in ipotesi con diversa motivazione).
Nel ricorso R.G. n. 6588 del 2015 si costituiva in giudizio anche il Dott. Ge. Sc., che concludeva per l’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza in data 10 settembre 2015 veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.
I ricorsi venivano successivamente trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 10 novembre 2016.
DIRITTO
1.- Occorre preliminarmente provvedere alla riunione dei due appelli indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., siccome rivolti avverso la medesima sentenza.
2.- Nel merito è controversa la legittimità del concorso bandito dall’Azienda per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale, sotto i profili della correttezza della prova orale e di quella pratica.
Il Tribunale di prima istanza ha, infatti, giudicato illegittima sia la prima, siccome concentrata irragionevolmente sul (solo) settore della responsabilità medica, sia la seconda, siccome non espletata mediante l’esecuzione materiale e manuale di una tecnica medica.
Gli appellanti criticano la legittimità dei predetti giudizi e ne invocano la riforma.
3.- Gli appelli sono fondati, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e vanno accolti.
4.- Con riferimento alla prova orale, deve premettersi, in via generale, che la scelta dei quesiti su cui concentrare l’esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506).
4.1- Ne consegue che, nel caso in esame, la dedotta concentrazione della prova orale su temi afferenti alla responsabilità medica deve ritenersi immune, di per sé, da profili di palese illogicità, tenuto conto che le funzioni oggetto dell’incarico dirigenziale oggetto del concorso risultano per lo più attinenti alla valutazione della correttezza dell’operato dei medici dell’azienda (sotto il peculiare profilo della violazione delle relative regole tecniche) e che, quindi, la prova orale contestata si rivela legittimamente incentrata, in coerenza con il paradigma normativa di riferimento, “sui compiti connessi alle funzioni da conferire” (art. 26, comma 1 lett. c, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483). 4.2- Né vale obiettare, come sintomo di sviamento, che i quesiti della prova orale sarebbero stati ricavati da una pubblicazione riferibile, come coautore, a un altro candidato (il Dott. G. S., classificatosi secondo), atteso che le domande in questione non risultano in alcun modo riconducibili al tema trattato dallo Sc. nel capitolo dell’opera collettiva da lui redatto e che, comunque, il carattere generale delle domande controverse impedisce qualsivoglia puntuale riferibilità a studi o contributi di singoli candidati.
5.- Quanto, invece, alla prova pratica, si rileva che la definizione normativa dell’oggetto della prova pratica come afferente a “tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso” (art. 26, comma 1, lett. b, d.P.R. cit.) dev’essere intesa come significativa di un esame che non implica necessariamente l’esecuzione di operazioni materiali, ma che serva a verificare “la capacità e l’abilità del candidato nel risolvere casi o problemi pratici che possono presentarsi al suo esame nel corso del lavoro per cui viene reclutato” (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2012, n. 6087).
5.1- Ne consegue che la prova pratica deve intendersi conforme al citato dettato normativo, se concepita ed eseguita come finalizzata alla valutazione delle competenze del candidato nella soluzione di problemi operativi, a prescindere dalle modalità con cui viene acquisita la dimostrazione della predetta attitudine.
5.2- Orbene, nella fattispecie in esame, il modus procedendi seguito dall’Azienda, e sintetizzabile nell’illustrazione da parte di ciascun candidato, per iscritto e in via orale, della “tecnica operativa più appropriata, relativamente all’esame interno, di sezione del cadavere che presenta un foro di entrata sulla superficie laterale del torace ed uno in uscita sulla superficie controlaterale”, si rivela del tutto coerente con i caratteri sopra indicati, nella misura in cui non si risolve in una trattazione teorica e, anzi, serve proprio a verificare l’abilità operativa del candidato, e, quindi, immune dai vizi erroneamente riscontrati a suo carico dai giudici di primo grado.
6.- L’accoglimento degli appelli riuniti, sulla base delle considerazioni che precedono, impone l’esame dei motivi assorbiti dal TAR e tempestivamente riproposti dall’appellata Dott.ssa Ot..
6.1- Il primo motivo riproposto, con cui si deduce la violazione del termine dilatorio della prova orale, dev’essere disatteso, sulla base dell’assorbente considerazione che il termine asseritamente violato serve a preavvertire con un congruo anticipo il candidato circa la data di svolgimento della prova, e non ad assegnare un tempo maggiore per la preparazione dell’esame, sicché, se il candidato partecipa alla prova orale senza contestare la tardività della comunicazione, non può successivamente contestarne la illegittimità, posto che, in ogni caso, la stessa ha assolto la funzione a cui risulta preordinata (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315).
6.2- Quanto alla dedotta illegittimità della contestualità dello svolgimento della prova pratica e di quella orale, è sufficiente osservare che non consta alcuna disposizione che ne vieta l’espletamento nello stesso giorno, purché i due esami, restino, come nel caso di specie, distinti.
6.3- In ordine alla regolarità della prova pratica, già supra riscontrata, resta solo da aggiungere che la stessa, per la sua peculiarità, non esigeva né le garanzie di anonimato né la pubblicità della seduta (non imposto, infatti, da alcuna previsione normativa).
6.4- L’assunto dell’omessa predeterminazione dei criteri valutativi si rivela, poi, infondato in fatto, risultando, al contrario, che la Commissione abbia proceduto al predetto, preliminare adempimento nella seduta del 28 febbraio 2014.
6.5- L’ultima censura, con cui si deduce la violazione della par condicio in ragione dell’estrazione da parte di un candidato della traccia della prova pratica da una busta non sigillata, dev’essere dichiarata inammissibile, siccome proposta sulla base di una formulazione del tutto generica e poco intellegibile, e, comunque, infondata, siccome basata sull’illazione (del tutto indimostrata e priva di qualsiasi riscontro) della previa conoscenza della traccia da parte di uno o più candidati (così, perlomeno, pare di capire).
7.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento degli appelli e, in riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso di primo grado.
8.- La peculiarità di alcune questioni controverse giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2020, n. 19846 - Al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza…
- Corte di Cassazione sentenza n. 31412 depositata il 24 ottobre 2022 - Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17576 - Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, sentenza n. 10627 depositata il 7 dicembre 2023 - L’art. 97, comma 4, della Costituzione impone a tutte le amministrazioni l’accesso al pubblico impiego mediante concorso e tale principio si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22907 - La "prova pratica" non coincide necessariamente con la "prova manuale" e si contrappone a quella teorica perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 - In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…