CONSIGLIO di STATO sentenza n. 4922 del 23 novembre 2016 sez. II
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – DIPENDENTI PUBBLICI – QUALIFICHE – INQUADRAMENTO – TUTELA GIURISDIZIONALE – AZIONE DI ACCERTAMENTO
FATTO E DIRITTO
1. Nel 1999 l’appellante, dipendente dell’A.U.S.L. Roma B (e in precedenza della U.S.L. Roma 7 cui dal 1 gennaio 1995 è succeduta per legge ASL RM B), inquadrata nel ruolo amministrativo con posizione di collaboratore direttivo, VII livello retributivo,, proponeva ricorso al T.A.R. Lazio (r.g. 9064/1999) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B; nonché della “gestione liquidatoria” della cessata USL RM 7 e della Regione Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto all’inquadramento nel X livello retributivo, o in subordine nel IX, o in ulteriore subordine nell’VIII in corrispondenza alle mansioni superiori svolte in base a reiterati formali atti di incarico; in via subordinata poi, chiedeva, in ogni caso, la conseguente corresponsione delle corrispondenti differenze retributive, compresi gli ulteriori importi per rivalutazione e interessi.
A sostegno della domanda deduceva di avere svolto, a partire dal mese di ottobre 1980, mansione di posizioni superiori a quella formalmente posseduta (che corrispondeva al VII livello).
1.1.Si è costituita in giudizio ASL RM B, che, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per le pretese relative al periodo in questione (da porr a carico della Gestione liquidatoria di USL RM 7), nel merito, poi, chiedeva, comunque, il rigetto delle varie domande sia per mancato effettivo esercizio di mansioni superiori a quelle della posizione funzionale di VII livello sia per mancata sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per l’inquadramento straordinario in applicazione della legge n.207/1985; comunque restando escluso, in via subordinata, il riconoscimento di interessi e rivalutazione cumulati in caso di eventuale riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori.
1.1 bis. Nelle more del giudizio innanzi al TAR Lazio, peraltro, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, adito dall’interessata per ottenere il riconoscimento dell’esercizio delle mansioni superiori e del diritto alle relative differenze retributive, con sentenza n. 5821/2007 (pubblicata il 26 marzo 2007), passata in giudicato, accoglieva la domanda della dipendente limitatamente al periodo a decorrere dal 1° luglio 1998, data corrispondente alla devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario (avendo già dichiarato con separata ordinanza il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore) e limitatamente alla pretesa alle differenze retributive, escluso il diritto all’inquadramento in un livello superiore.
1.2. Con sentenza n. 5952/2009 il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto lo ha respinto .
Più precisamente il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui contiene domande rivolte nei confronti dell’A.U.S.L. Roma B relativamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1995, data di istituzione delle Aziende Sanitarie locali (che succedevano ex lege nei rapporti attivi e passivi delle soppresse Unità Sanitarie Locali), in quanto, in applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, comunque, i debiti delle soppresse Unità Sanitarie Locali non gravavano sulle neo istituite Aziende Sanitarie, ma passavano in carico alle speciali gestioni stralcio istituite presso le neo istituite ASL; uffici poi trasformati dalla legge n.549/1995 in vere e proprie gestioni liquidatorie, di cui era responsabile il direttore generale della neo istituita ASL in cui era stata incorporata la soppressa USL.
Per la restante parte la sentenza del TAR Lazio, nel negare che la sentenza del Tribunale Ordinario avesse autorità di giudicato nella controversia pendente davanti alla giurisdizione amministrativa (per altro periodo e tra parti diverse), ha respinto il ricorso, affermando che, nel pubblico impiego, l’esercizio di fatto delle mansioni superiori non costituisce di per sé titolo per l’inquadramento nella qualifica corrispondente e che, comunque, la pretesa all’inquadramento in una qualifica superiore non potrebbe essere fatta valere mediante una domanda di accertamento di un supposto diritto, ma semmai mediante l’impugnazione degli atti amministrativi, che abbiano disposto diversamente.
Quanto alla pretesa alla corresponsione delle differenze stipendiali, il T.A.R. ha affermato che, pur la medesima astrattamente configurabile anche in mancanza dell’inquadramento nella qualifica superiore, nel caso concreto non ne risultavano dimostrati tutti i presupposti, fra i quali l’esistenza di un posto vacante in organico.
1. 3 . Con appello, notificato in data 9 giugno 2009 alle controparti meglio indicate in epigrafe, l’interessata (nelle more collocata a riposo nel novembre 2008) ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, chiedendone l’annullamento ed insistendo nelle domande ritenute infondate dal T.A.R..
In particolare, con riferimento alla dichiarata inammissibilità in parte qua del ricorso, l’appellante, pur riconoscendo il divieto ( introdotto dalla legge n. 724/1994) di far gravare sulle Aziende Sanitarie i debiti contratti fino a tutto il 31.12.1994 dalle soppresse U.S.L., tuttavia rappresenta che quei debiti fanno comunque carico alle Gestioni Liquidatorie delle stesse U.S.L. ed, in ultima istanza, sulle Regioni; queste ultime, peraltro, nonostante siano state ritualmente entrambe chiamate in causa in primo grado dalla ricorrente proprio per questa ragione (affinché rispondessero per quanto di competenza), non si sono costituite nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in appello l’Azienda Sanitaria Roma B con atto di mera forma, mentre la Gestione liquidatoria di USL RM B 7 e la Regione Lazio, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
Alla pubblica udienza meglio in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la domanda dell’appellante, dipendente ASL RM B , ex USL Roma 7, ad ottenere l’inquadramento nella X posizione funzionale oppure in altra, comunque, superiore alla Settima, in cui risulta formalmente collocata, nonché la domanda di accertamento del diritto ad ottenere le corrispondenti differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori dall’ottobre 1980 al 1 luglio 1998.
2.1. Circa lo svolgimento del rapporto di servizio dell’appellante, dapprima presso la USL RM 7, e poi presso la neo costituita AUSL RM B, è opportuno un breve riepilogo.
Dalla documentazione esibita in giudizio risulta che all’appellante, nominata collaboratore amministrativo di ruolo in applicazione ANUL 1979, poi è stato attribuita la posizione funzionale di “collaboratore amministrativo direttivo”, inserito nel VII livello retributivo, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 348/1983 (che, per il ruolo amministrativo, attribuisce il livello VIII al collaboratore coordinatore, il IX al vice direttore amministrativo, il X al direttore amministrativo e l’XI al direttore amministrativo capo servizio).
In particolare dalle delibere del Comitato di Gestione della allora operante U.S.L. Roma 7 si rileva che il suddetto Comitato, con decorrenza dal 9 marzo 1981, con delibera 56/1981 conferiva all’appellante per un semestre l’incarico di “responsabile del settore provveditorato, economato e patrimonio”; l’incarico, poi, in realtà, veniva confermato dal Comitato fino al febbraio 1988 con successive delibere (tutte vistate dall’organo di controllo) per ulteriori periodi semestrali con la precisazione che, “considerato che allo stato attuale la USL ha nel proprio organico una sola unità di personale a livello dirigenziale”, permanevano le esigenze organizzative della USL RM 7 di nominare i responsabili dei vari Settori del Servizio Amministrativo della stessa USL, affidando incarichi provvisori a personale con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale .
Quindi, per sopperire a tali esigenze organizzative, quindi, il Comitato di gestione con delibere successive al 1981 conferiva all’appellante anche l’incarico di “responsabile della gestione del fondo economale” e di “rappresentante della U.S.L. in senso alla commissione tecnica di cui all’art. 5 della legge regionale n. 33/86”; infine la stessa AUSL RM B, succeduta alla soppressa USL RM 7,.con delibere del Direttore generale del 1994 , del 1995 e del 1998 reiterava alla appellante l’incarico di responsabile del settore Economato, confermando le pressanti esigenze organizzative e la carenza in organico delle figure professionali cui affidare i compiti di responsabilità, prima dei settori, e poi delle unità operative.
2.2 Premesso quanto sopra, si passa ad esaminare il primo profilo di appello.
la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui (in parziale accoglimento della corrispondente eccezione) dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo ad AUSL RM B limitatamente alla pretesa della ricorrente relativa a prestazioni di servizio rese in epoca antecedente al 31 dicembre 1994.
La sentenza, infatti, correttamente afferma che, ai sensi della legge n.724/1994, art.6, tra le neo costituite AA.SS.LL. e le soppresse UU.SS.LL si è verificata una successione ex lege, per cui la legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti obbligatori in sorti in epoca anteriore a quella data non spetta alle neo costituite AA.SS.LL., ma alle apposite gestioni stralcio delle soppresse UU.SS.LL.
Pertanto è infondato il motivo di appello che chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che la AUSL RM B era, comunque, obbligata per le pretese della interessata sorte nel periodo antecedente al 31 dicembre 1994.
2.2.1.Sempre in via preliminare questo Collegio (quanto allo specifico motivo di appello) conferma la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che la sentenza del Tribunale Civile di Roma non ha autorità di giudicato nella presente controversia, neppure nel senso che abbia risolto una questione pregiudiziale alla cui decisione il giudice amministrativo adito si debba ora attenere.
Al riguardo va precisato che, in applicazione del D.P.R. n. 80/1998 (che ha devoluto al giudice civile le controversie del pubblico impiego a decorrere dal 1° luglio 1998) la complessa vertenza fra l’interessata e gli enti sanitari si è divisa in due parti: le pretese relative al servizio prestato fino a tutto il 30 giugno 1998 sono rimaste alla giurisdizione amministrativa, quelle relative al servizio prestato dal 1°luglio 1998 in poi sono state attribuite al giudice civile. E’ evidente dunque che non vi è identità di oggetto.
2.2.2. Né, ad avviso del Collegio, vi è identità o analogia di questioni giuridiche, per cui l’intero periodo dell’esercizio delle mansioni superiori da parte dell’appellante debba essere deciso con parametro unico per necessità logica, tenuto conto che nel corso del rapporto di servizio verosimilmente potrebbero essersi verificati mutamenti di fatto o di diritto .
Invero, mentre il giudice civile si è riferito al d.lgs. n. 165/2001, art. 52, riguardo agli effetti dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, diversa è la fonte normativa che disciplina i rapporti anteriori al 1luglio 1998.
2.3. Inoltre la sentenza appellata va confermata anche nella parte in cui rigetta la domanda rivolta all’accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore .
Infatti (come ricorda lo stesso giudice di primo grado), poiché (per giurisprudenza consolidata) la pretesa del dipendente pubblico all’inquadramento in una qualifica superiore ha natura di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, essa non può essere tutelata in giudizio con un’azione di accertamento, ma solo con un’azione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che abbiano disposto il censurato inquadramento.
2.3.1.Peraltro la pretesa al miglior inquadramento sarebbe infondata, comunque, anche sotto il profilo sostanziale, in quanto la disciplina del pubblico impiego (a differenza di quanto stabilito per i dipendenti privati dall’art 13 della legge n.300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori ) non prevede che il dipendente pubblico, ove incaricato di svolgere mansioni superiori a quelle della declaratoria della qualifica di appartenenza, per questa sola ragione acquisisca il titolo per essere inquadrato in quella qualifica.
Invero, posto che uno dei principi fondamentali del pubblico impiego è che l’accesso alle varie qualifiche funzionali avviene per concorso, bandito su posti vacanti e disponibili nell’organico dell’ente, solo in via eccezionale il legislatore (in deroga a tali principi) con leggi “di sanatoria”, (applicabili una tantum e con riferimento a fattispecie ed apparati organizzativi specifici, come la legge n. 207/1985 per il personale transitato alle neo istituite Unità Sanitarie Locali nel 1979), ha consentito il miglior inquadramento a favore dei dipendenti, che avessero svolto de facto mansioni di un livello superiore a quello formalmente posseduto.
2.3.2.Nel caso di specie, poi, l’appellante non poteva chiedere al giudice di primo grado, nel 1999, di accertare la sussistenza dei presupposti per applicare a suo favore le particolari disposizioni della legge n.207/1985 (quanto all’inquadramento nella posizione corrispondente alle mansioni di responsabile di settore), ove si consideri che le invocate disposizioni configurano in capo al personale in servizio presso le UU.SS.LL dell’epoca una posizione di interesse legittimo all’adozione del provvedimento di inquadramento (previa tempestiva domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima) da parte dei Comitati di Gestione, e non una posizione di diritto soggettivo azionabile anche con domanda di accertamento.
Tra l’altro, in punto di fatto, è utile chiarire che né in primo grado né in appello l’interessata riferisce di aver presentato, all’epoca, la domanda per l’inquadramento ai sensi della legge n.207/1985 né di aver impugnato il relativo silenzio della USL RM 7, ma si limita a richiamare una diffida inoltrata alla ASL RM B il 16 giugno 1997, per chiedere le differenze stipendiali corrispondenti alle mansioni superiori svolte come “ titolari di Unità Operative di rango superiore” in esecuzione di delibere assunte dalla USL RM 7 per vari periodi.
2.3.3. Per completezza, peraltro, è utile rappresentare che l’appellante (secondo quanto si rileva dalla documentazione esibita) non avrebbe potuto, comunque, beneficiare dell’inquadramento straordinario nella posizione funzionale ricoperta per incarico, in quanto (a prescindere da altri elementi) non aveva il titolo di studio richiesto per il miglior inquadramento, visto che il DM Sanità 30 gennaio 1982, richiedeva il diploma di laurea a partire dalla posizione funzionale di collaboratore amministrativo, di VII livello retributivo.
Per le esposte ragioni la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore a quella posseduta va dichiarata sia inammissibile sia infondata.
2.4. Va ora esaminata, sempre limitatamente al periodo dal fino a tutto il 30 giugno 1998, la subordinata domanda di accertamento del diritto alle differenze stipendiali tra il trattamento economico di settimo livello percepito dall’appellante (in corrispondenza all’inquadramento nella posizione di collaboratore amministrativo) e quello spettante al personale di X posizione funzionale oppure, in via subordinata, al personale di IX ed VIII livello retributivo..
La sentenza di primo grado, previa la puntuale ricostruzione del quadro normativo, rappresenta che per giurisprudenza consolidata, con riferimento al personale degli enti del servizio sanitario pubblico, l’art. 29 del D.LGS. n. 761/1979, pone in linea di principio il divieto di affidare ai dipendenti mansioni di qualifica superiore a quella formalmente posseduta, ma fa salvi gli incarichi di durata non eccedente sessanta giorni per anno e prevede che, se l’incarico si prolunga oltre i sessanta giorni per ogni anno, per la durata eccedente spetta al dipendente la maggiore retribuzione prevista per la qualifica superiore.
Inoltre (aggiunge il giudice di primo grado) è riconosciuto il diritto alle differenze retributive solo ove le mansioni superiori siano svolte previo formale incarico, conferito dall’organo competente ad emanare provvedimenti sullo status giuridico -economico del personale e su posto di organico vacante e disponibile.
2.4.1.Nel caso di specie, in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti, la sentenza appellata esamina, in primo luogo, quello della prospettata vacanza del posto di organico corrispondente alle mansioni superiori esercitate dalla ricorrente, giungendo, però, alla conclusione che l’interessata né ha fornito alcun concreto elemento circa l’esistenza di un posto vacante in pianta organica (corrispondente alle asserite mansioni superiori in questione).
Inoltre (sul punto) il giudice del TAR , pur prendendo atto che il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma (con la sentenza n.5821/2007) ha accolto la domanda di differenze stipendiali dell’interessata per il periodo dal 1 luglio 1998 al 2003 (rientrante nella sua giurisdizione) sull’esplicito presupposto della accertata “scopertura di posizioni di organico deputate allo svolgimento delle mansioni stesse”, tuttavia ritiene che la ricorrente non potrebbe avvalersi delle statuizioni della sentenza in questione a causa della “genericità degli assunti contenuti nella documentazione prodotta dalla ricorrente” e della incertezza circa la situazione effettiva relativa al periodo di servizio oggetto della controversia innanzi al Giudice Amministrativo.
Infatti (ad avviso del giudice del TAR) la ricorrente avrebbe dovuto considerare, non l’organico di fatto, ma l’organico di diritto risultante dalle piante organiche provvisorie di USL RM 7 (ai sensi della legge n.12/1982) oppure dalle successive modifiche deliberate dalla USL ed approvati dalla Regione .
2.4.2. La esposta statuizione della sentenza impugnata non è condivisibile.
Infatti, pur ammettendo che (in ordine ai fatti accertati) il giudicato civile a favore dell’appellante non faccia stato nel giudizio amministrativo instaurato tra l’appellante e la Gestione Liquidatoria di USL RM 7 e l’ASL RM B (anche perché, tra l’altro, innanzi al Giudice del Lavoro non è stata intimata né la Gestione Liquidatoria né la Regione Lazio), tuttavia il Giudice Amministrativo non può non tener conto, se non altro come principio di prova ed elemento utile alla formazione del suo libero convincimento, di alcuni fatti accertati dal Giudice del Lavoro (con riscontri sia documentali sia testimoniali), pur se tali situazioni si riferiscono alle mansioni superiori esercitate nel periodo anteriore a quello in esame in questo giudizio amministrativo.
Infatti il Giudice del Lavoro per il periodo di propria competenza ha chiaramente posto a fondamento della sua statuizione favorevole alla dipendente, da un lato, il continuativo e comprovato esercizio delle mansioni (confermato anche con prova testimoniale) e, dall’altro, la “scopertura di posizioni in organico deputate allo svolgimento delle mansioni stessa”, rilevando, altresì, che, a fronte del materiale probatorio acquisito ad istanza della ricorrente, l’azienda sanitaria resistente “ non ha fornito alcun utile contributo in senso contrario”.
2.4.3. Pertanto il Collegio, in primo luogo, prende atto che né la Gestione Liquidatoria della USL RM 7 né la Regione Lazio (pur ritualmente intimate) si sono costituite in giudizio né innanzi al TAR né in questo grado di appello e, quindi,valuta tale inerzia ai sensi dell’art 116 cpc ai fini della formazione del suo convincimento.
In secondo luogo, poi, il Collegio rileva che l’AUSL Roma B, si è costituita in appello con atto di mera forma, limitandosi a chiedere genericamente il rigetto dell’appello.
2.5.Peraltro, ove si volessero valutare le difese svolte da AUSL RM B in primo grado, emergerebbe che, quanto all’invocato esercizio delle mansioni superiori di X livello, l’Azienda sanitaria (nell’esporre la difesa di merito in via subordinata rispetto alla dedotta eccezione di carenza di legittimazione passiva) non aveva replicato sulla sussistenza dei provvedimenti di incarico alla ricorrente, ma si era soffermata a contestare soltanto la mancata prova dell’effettivo e continuativo esercizio delle prospettate funzioni dirigenziali e l’inapplicabilità in capo all’appellante delle norme di favore dettate dalla legge n.207/1985 (in tema di inquadramento nella posizione corrispondente alle mansioni superiori esercitate) .
In particolare l’ASL RM B osservava (sempre in primo grado) che, mentre lo svolgimento di mansioni dirigenziali si connota per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna, invece, nel caso all’esame la dipendente sarebbe stata incaricata di compiti di mera organizzazione interna connessi alla responsabilità del settore economato, come era accaduto nel caso degli incarichi di “responsabile del procedimento di gara”, richiamati – invece-dall’interessata come esempio di esercizio di funzioni dirigenziali.
2.6. Invece la medesima ASL, per il periodo a partire dal 1 gennaio 1995, da un lato, non aveva fornito controdeduzioni in ordine all’inserimento delle mansioni superiori in questione tra quelle rientranti nella declaratoria della (più modesta) posizione funzionale di collaboratore coordinatore di VIII livello, mentre, dall’altro, non aveva contestato che in organico ci fosse un posto di VIII livello vacante, corrispondente alle mansioni in questione, all’epoca in cui ASL RM B con delibere n.911/1994 e n. 1393/1995 conferiva alla dipendente l’incarico di Responsabile del Settore Economato gestione ospedaliera e con delibera n.1546/1998 reiterava l’incarico di responsabile della Unità operativa gestione servizi economali.
2.7. Pertanto, alla luce di quanto agli atti di primo grado ed in assenza di specifiche controdeduzioni in grado di appello, non sussistono ragioni, allo stato, per escludere che l’appellante, comunque, nel periodo dal 9 marzo 1981 (data in cui con delibera n.56/1981 il Comitato di Gestione di USL RM 7 nominava vari dipendenti tra cui l’interessata responsabili dei vari settori del Servizio Amministrativo) e fino al 1 luglio 1998 abbia svolto mansioni superiori, che, seppur non di livello dirigenziale, risultano verosimilmente riconducibili, quanto meno, a quelle di responsabile di settore e, quindi, sono proprie della posizione funzionale di collaboratore coordinatore, VIII livello retributivo, cioè di una posizione funzionale immediatamente superiore a quella del formale inquadramento dell’interessata nel VII livello come collaboratore direttivo.
Al riguardo si ricorda che la disciplina delle mansioni superiori del personale del comparto del SSN è stata dettata, tra l’altro, dai contratti collettivi del comparto succedutisi con frequenza triennale e recepiti dal D.P.R. n.348/1983, D.P.R. n.270/1970 e DPR n.384/1990, prima del D.LGS.n.29/1993 (che ha introdotto la c.d.privatizzazione del rapporto di impiego con la P.A.) ed infine dal testo unico sul rapporto di lavoro con la P.A., di cui al D.LGS. n.165/2001).
2.8. Parimenti, quanto poi alla vacanza del posto in organico di VIII livello retributivo, valutando complessivamente fatti e documenti, il Collegio non può non considerare che né in primo grado né in questo grado di appello sono emersi dai documenti e dalle difese elementi chiari, che portino ad escludere la vacanza o la disponibilità di un posto di collaboratore amministrativo di VIII livello nella pianta organica esistente, dapprima, presso USL RM 7 e, poi, presso ASL RM B, nel periodo dalla istituzione della medesima e fino al 1 luglio 1998.
2.8.1. Va precisato, infine, che né in primo grado né in secondo ( e neanche davanti al Giudice del Lavoro) le controparti intimate hanno eccepito l’ intervenuta prescrizione dei crediti maturati nel periodo anteriore agli ultimi cinque anni.
2.9. Pertanto, valutando gli elementi di giudizio sopra esposti, il Collegio ha tratto il convincimento che all’appellante, in corrispondenza all’esercizio delle mansioni superiori di collaboratore coordinatore, siano dovute le differenze retributive tra il trattamento retributivo di VII livello percepito e quello spettante al personale di VIII livello retributivo dal 9 marzo 1981 (data della citata delibera USL RM 7 n.56/1981) al 1 luglio 1998, per l’intero periodo di esercizio delle mansioni superiori di VIII livello svolte con reiterati incarichi formali (conferiti con delibere sia della USL RM 7 sia della ASL RM B ), detratti i primi 60 giorni per ogni anno solare (ai sensi dell’art 29 DPR n.761/1979).
Sulle somme che sono dovute alla dipendente, ai sensi della legge n.724/1994, art 22, comma 36, vanno computati gli oneri accessori secondo i criteri fissati da questo Consiglio di Stato con A.P. n.18/2011 e con A. P. n.3/1998 ed, in particolare, vanno calcolati cumulativamente interessi e rivalutazione monetaria soltanto per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1993, mentre per quelli maturati a partire dal 1 gennaio 1994 vanno calcolati solo gli interessi legali (secondo il tasso annuale vigente).
3. Riepilogando, quindi, preliminarmente va confermata in parte qua la carenza di legittimazione passiva di AUSL RM B in questo giudizio limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1995, in conformità a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, mentre nel merito l’appello va accolto in parte qua e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di accertamento del diritto alle differenze retributive va accolta limitatamente alle differenze tra il trattamento economico spettante al personale di ottavo livello retributivo e quello percepito dall’appellante per il periodo dal 9 marzo 1981 al 1 luglio 1998, detratti i primi 60 giorni per ogni anno solare, compresi gli oneri accessori (da computarsi con i criteri sopra indicati) con la corrispondente condanna, per il periodo dal 9 marzo 1981 al 31 dicembre 1994,della Gestione Liquidatoria della USL RM 7, ove ancora operante, nonché della Regione Lazio (quale ente ope legis comunque successore nei debiti della suddetta gestione liquidatoria), con vincolo solidale, e di AUSL RM B, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 1 luglio 1998, a corrispondere quanto dovuto all’appellante; per le altre domande l’appello in parte va dichiarato inammissibile ed in parte va respinto nei sensi sopra esposti.
Considerata la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) preliminarmente confermata la carenza di legittimazione passiva in parte qua di AUSL RM B limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1995, nel merito accoglie in parte qua l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di accertamento del diritto alle differenze retributive, limitatamente alle differenze tra il trattamento economico spettante al personale di ottavo livello retributivo e quello percepito dall’appellante per il periodo dal 9 marzo 1981 al 1 luglio 1998, detratti i primi 60 giorni per ogni anno solare, compresi gli oneri accessori (da computarsi con i criteri indicati in motivazione) con la corrispondente condanna, per il periodo dal 9 marzo 1981 al 31 dicembre 1994, della Gestione Liquidatoria della USL RM 7, ove ancora operante, nonché della Regione Lazio (quale ente ope legis comunque successore nei debiti della suddetta gestione liquidatoria), con vincolo solidale, nonché di AUSL RMB, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 1 luglio 1998, a corrispondere all’appellante quanto dovutole; per le altre domande in parte dichiara l’appello inammissibile ed in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.