CONSIGLIO di STATO sentenza n. 493 del 6 febbraio 2017
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIEGO PUBBLICO – INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO – COMITATO DI VERIFICA – COMPETENZE ESCLUSIVE PER LE CAUSE DI INFERMITA’ DA SERVIZIO
FATTO
1. In data 2 dicembre 2002 il dottor -OMISSIS-, magistrato presso il Tribunale militare di Napoli, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: I) artrosi del rachide cervicale e lombare con discopatia; II) gastrite e colonpatia; III) laringite cronica con disfonia.
2. E’ seguita la diagnosi della Commissione medico ospedaliera, sezione distaccata di Napoli, che – con verbale del 4 novembre 2003 – ha ascritto per cumulo tali infermità alla tabella A, categoria 6, nella misura massima.
3. Con parere n. 5597/06 dell’11 ottobre 2007, il Comitato di verifica per la cause di servizio ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate.
4. Su tale parere il Consiglio della magistratura militare, con deliberazione n. 2697 del 4 febbraio 2008, ha respinto la domanda del dottor-OMISSIS-.
5. Tale deliberazione è stata recepita dal Ministero della difesa con decreto n. 626 del 27 maggio 2008.
6. Il dottor-OMISSIS- ha impugnato gli atti a lui avversi proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Campania, sez. I, dopo avere disposto istruttoria per l’acquisizione di documenti, ha respinto con sentenza 6 novembre 2009, n. 7014. Il Tribunale regionale ha ritenuto che, nella specie, non sussistessero né evidenti vizi di illegittimità (per travisamento dei fatti, arbitrarietà e illogicità manifesta) né vizi procedimentali, che soli consentirebbero al giudice amministrativo di sindacare il giudizio tecnico reso dal comitato.
7. Il dottor-OMISSIS- ha interposto appello contro la sentenza lamentando:
a) l’insufficiente considerazione della relazione di servizio redatta in data 11 novembre 2010 dal Procuratore militare della Repubblica, all’epoca capo dell’ufficio di appartenenza dell’appellante, che avrebbe ribadito l’esattezza e la veridicità di una precedente relazione del Presidente del Tribunale militare in data 16 gennaio 2004 circa la riferibilità a causa di servizio delle patologie in discussione, alla luce del carico di lavoro particolarmente oneroso per numero di udienze, fascicoli esaminati, rilevanza e complessità delle questioni trattate, svolgimento di processi di enorme rilevanza, anche mediatica, e delicatezza (quali quelli per crimini di guerra o per le false cure termali), della necessità di recarsi settimanalmente a Roma per i lavori del Consiglio della magistratura militare, di cui era componente senza essere stato collocato fuori ruolo, della durata delle udienze, dell’obsolescenza e del carattere non ergonomico degli arredi;
b) l’insufficiente considerazione della consulenza tecnica di parte depositata in primo grado, che sarebbe più che idonea a sorreggere come principio di prova la fondatezza della domanda rigettata e sarebbe confermata da un nuovo elaborato peritale;
c) la mancanza di propria responsabilità nella omessa trasmissione del proprio fascicolo personale;
d) l’error in iudicando sul numero delle udienze e delle sedute del Consiglio della magistratura militare, come pure sul numero dei viaggi, che secondo il T.A.R. non comparirebbero nella relazione del Capo dell’ufficio giudiziario.
In conclusione, il dottor-OMISSIS- chiede, previa eventuale consulenza tecnica o verificazione, la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’equo indennizzo con interessi e rivalutazione monetaria.
8. Il Ministero della difesa, assente in primo grado, si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che reputa inammissibile e comunque infondato nel merito.
9. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
10. In via preliminare, il Collegio:
a) osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) ritiene di poter prescindere sia dall’esame dell’eccezione di almeno parziale inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa erariale (non sarebbe stata impugnata la decisone di primo grado nella statuizione in cui enuncia i limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia), sia da una valutazione di ammissibilità dei documenti prodotti dall’appellante per la prima volta in questa sede, in quanto l’appello è privo di fondamento per le ragioni che ora si diranno.
11. In premessa, non può essere revocata in dubbio la competenza esclusiva del Comitato di verifica per le cause di servizio, come discende dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente dall’art. 11, comma 1, il quale dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.
12. Sviluppando una dettagliata e condivisibile analisi dei singoli punti del giudizio del Comitato, il T.A.R. si è posto correttamente nel solco dell’orientamento costante di questo Consiglio di Stato (dal quale non vi è alcuna ragione per discostarsi), secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr., ad es., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383).
13. Nel caso di specie, non è dato riscontrare nessuno dei vizi che consentirebbero una verifica giurisdizionale della valutazione impugnata. Infatti, all’articolato parere espresso dal Comitato l’appellante contrappone giudizi che in parte sono atecnici (le relazioni del Capo dell’ufficio), in parte esprimono punti di vista medico-legali che sono bensì difformi, ma non appaiono in grado di mettere in luce una palese irragionevolezza nell’apprezzamento del Comitato. Inoltre, né dagli uni né dagli altri in alcun modo emerge che le concrete condizioni di lavoro dell’appellante, benché gravose, andassero oltre le difficoltà e il pratico disagio che sovente sono connessi all’esercizio della giurisdizione e abbiano avuto quel carattere di eccezionale gravità che, prevalendo sui fattori individuali, solo potrebbero rendere ammissibile il giudizio di dipendenza causale o concausale.
14. Dalle considerazioni che precedono discende che, senza necessità di istruttoria, l’appello – come anticipato – è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza gravata.
15. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
16. Considerata la natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del decreto legislativo n.196/2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
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