CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V , SENTENZA 4 novembre 2016, n.4628
MASSIMA
Affinché sia riconosciuta la legittimazione processuale delle associazioni rappresentative di interessi collettivi è necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati. È inoltre indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 3565/2016).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V , SENTENZA 4 novembre 2016, n.4628 – Pres. Caringella;Est. Contessa REPUBBLICA ITALIANA sul ricorso numero di registro generale 3881 del 2016, proposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dal Consiglio di Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Svolgimento del processo Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 16532/2014 il dott. B.R.P., Consigliere di Stato, premesso di essere stato nominato magistrato amministrativo nel novembre del 1982 e di essere stato nominato Consigliere di stato con decorrenza giugno 2003, chiedeva l’annullamento di numerosi atti adottati dall’Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa. Motivi della decisione 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal dottor B.R.P., Consigliere di Sato, per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 3565/2016 con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha dapprima modificato i criteri per la nomina alle qualifiche di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e di Presidente di Tribunale amministrativo regionale (già in precedenza fissati con delibera in data 22 ottobre 2000) e, successivamente – con diversi atti -, ha negato all’odierno appellante incidentale la richiesta nomina a Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto |
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