Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 3645 depositata il 19 agosto 2016
N. 03645/2016REG.PROV.COLL.
N. 04007/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2011, proposto da:
E. C. Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Oronzo, con domicilio eletto presso Domenico Naso in Roma, Salita S. Nicola Da Tolentino, 1b;
contro
Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco pro tempore,
nei confronti di
Vincenza Leone De Sanctis, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso Chiara Lieto in Roma, Via Salento N. 73;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00113/2011, resa tra le parti, concernente approvazione variante al Piano Particolareggiato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vincenza Leone De Sanctis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata (per delega dell’avv. Oronzo) e Ferrante (per delega degli avv.ti Silvestri e Vasile);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società E. C. srl ( in seguito E. ) espone di essere proprietaria di alcuni terreni ricompresi nel lotto 14 dell’ambito EC2 del PP2 del Comune di Montesilvano per una estensione di 17,747 mq con una cubatura di mc 5.055 mentre i restanti terreni compresi nel predetto lotto sono di proprietà della sig.ra Vincenza Leone De Sanctis, aventi l’estensione di 4.085 mq con una volumetria di 945 mc.
Il suindicato Comune dovendo realizzare una strada di collegamento tra via Vestina e Via Chiarini che comportava l’esproprio di altri terreni della predetta sig.ra De Sanctis, con deliberazioni consiliari del giugno e novembre 2005 nonché del novembre 2007 approva un accordo bonario con la proprietaria di tali terreni avente ad oggetto la conversione dell’indennizzo di esproprio in un aumento di cubatura dell’area ricompresa nel lotto 14.
Quindi l’Amministrazione comunale con delibera consiliare n. 105 del 30 luglio 2009 introduceva una variante parziale al Piano Particolareggiato relativamente al lotto 14 con cui suddivideva il predetto lotto unitario in due lotti denominati a) e b), il primo di proprietà della Società appellante e il secondo di proprietà della sig.ra De Sanctis per il quale veniva consentita l’edificazione di ulteriori 3.360 mc.
La predetta Società impugnava innanzi al TAR dell’Abruzzo sezione di Pescara la suindicata delibera consiliare n. 105/2009 recante la suddivisione del lotto de quo nonché gli atti ad essa presupposti e connessi e l’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 113/2011 , previa dichiarazione della tardività dell’impugnativa proposta avverso gli atti presupposti alla delibera n. 105/2009 ( le delibere approvative dell’accordo bonario con la sig.ra De Sanctis) accoglieva solo parzialmente il ricorso proposto, limitatamente alla parte in cui erano state aumentate le aree a cessione imposte sull’area della ricorrente.
La E. C. ha ritenuto non satisfattivo il decisum suindicato che perciò è stato oggetto di impugnazione relativamente alle restanti statuizioni in esso contenute di tipo sfavorevole alle richieste di annullamento fatte valere dalla ricorrente di primo grado con il gravame introduttivo della controversia.
Questi i motivi di gravame:
Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del c.p.a. 8 già art. 20 legge n. 1034/1971: violazione e falsa applicazione dell’art. 1351 del codice civile.;
Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 11 bis del REC del Comune di Montesilvano. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del DPR n. 38072001 nonché di ogni altra norma e principio in materia di rilascio del permesso a costruire e relativa a procedimenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 delle NTA del PP2 approvato. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta. Motivazione apparente. Eccesso di potere per contraddittorietà
Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 32 delle NTA del PP2. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Irragionevolezza manifesta;
Difetto assoluto di motivazione. Omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia, quello relativo alla richiesta di rimborso degli oneri di cui alla legge n. 10/1977.
Si è costituita in giudizio per resistere la controinteressata sig.ra Leone De Sanctis.
Le parti hanno prodotto memorie difensive anche di replica ad ulteriore illustrazione delle tesi rispettivamente propugnate.
All’udienza pubblica del 21aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Col primo mezzo d’impugnazione parte appellante rileva la erroneità della statuizione assunta dal primo giudice di dichiarare tardiva l’impugnativa degli atti comunali che hanno approvato l’accordo bonario descritto in fatto, posto che nella specie alcuna acquiescenza vi sarebbe stata da parte della Società in ordine agli atti in questione.
Sul punto peraltro parte resistente ha formulato relativa eccezione di irricevibilità nonché di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.
Occorre in primo luogo nell’affrontare le eccezioni di rito, far rilevare che il rilievo di inammissibilità mosso ex adverso dalla difesa della controinteressata non può essere condiviso.
Invero da nessun elemento di giudizio è evincibile che la Società ricorrente abbia prestato acquiescenza agli atti deliberativi dell’accordo bonario, e tanto né esplicitamete né a mezzo di comportamenti concludenti, sicchè non se ne può trarre il convincimento di una ipotesi di inammissibilità del ricorso di prime cure.
Cosa diversa invece è verificare la tempestività del gravame alla luce della regola processuale del tutto inderogabile della impugnazione nel termine decadenziale degli atti e provvedimenti direttamente lesivi delle proprie posizioni giuridiche soggettive di cui la parte interessata sia venuta a conoscenza
Al riguardo occorre dare atto che la dichiarazione di irricevibilità in parte qua del ricorso fatta dal Tar si appalesa esatta, contrariamente a quanto dedotto col primo mezzo di appello.
Invero, in data 16 maggio 2006 veniva stipulato per atto notaio Gioffrè un preliminare di vendita tra la sig.ra De Sanctis e il sig. Vladimiro Lotorio, rappresentante della E. C. , in quanto Amministratore unico della società che si impegnava appunto ad acquistare la volumetria di mc 945 realizzabile sull’area della predetta.
Ora siccome con detto atto la capacità edificatoria viene riversata, a mò di asservimento sugli altri terreni facenti parte dell’ambito del PP2 denominato E.C.2 che sono di proprietà della E., appare evidente che quanto meno dalla predetta data quest’ultimo soggetto era a conoscenza dell’accordo intervenuto tra il Comune di Montesilvano e la sig.ra De Sanctis in ordine all’intervenuto accordo di riconoscimento di volumetria aggiuntiva su altro terreno derivante dalla conversione dell’indennizzo di esproprio, proprio perchè il negozio giuridico di promessa di vendita ( rectius asservimento della volumetria ) stipulato tra le parti private presuppone necessariamente quello intercorso tra la parte pubblica e la sig.ra De Sanctis.
Se così è E. solo nel 2009 si lamenta della pretesa illegittimità degli atti comunali di approvazione dell’accordo bonario sostitutivo dell’indennizzo da corrispondersi in sede espropriativa, e lo fa in epoca in cui è abbondantemente decorso il termine decadenziale per impugnare atti e comportamenti dell’Amministrazione lesivi dei suoi interessi, intervenuti tre anni prima.
All’uopo vale qui richiamare un preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui la decorrenza del termine per l’impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, laddove la piena conoscenza del provvedimento causativo non può comunque ritenersi operante ogni oltre limite temporale atteso che ciò renderebbe l’attività dell’amministrazione e le iniziative dei controinteressati suscettibili di impugnazione sine die, in aperta contraddizione con il limite temporale che la legge impone al soggetto di farsi parte diligente ( cfr Cons. Stato sez. V 5/3/20210 n. 1298).
Di qui dunque la tardività in parte qua del ricorso.
Si può passare dunque ad esaminare i profili di doglianza dedotti nei confronti delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale con la delibera consiliare n. 105 del 30 luglio 2009 in ordine all’assetto del lotto n. 14. dell’ambito EC2 del PP2 “ fascia pedecollinare”.
In quella sede, è utile ricordarlo, il Comune ha introdotto una variante al piano particolareggiato in questione per modifiche all’ambito EC2 e ha suddiviso il lotto unitario in due distinti lotti ( 14 a) e 14), conservando per il primo ( di proprietà di E. ) la capacità edificatoria di mc. 5.055, e consentendo per il secondo ( di proprietà della sig.ra De Sanctis ) una ulteriore capacità edificatoria di 3360 mc.
Parte appellante contesta la legittimità di siffatte determinazioni comunali e lo fa sulla base di due fondamentali argomentazioni rispettivamente formulate col secondo e terzo motivo di ricorso, così riassumibili:
l’Amministrazione ha obliterato di definire alcuni progetti di edificazione presentati dalla dante causa della E. ( sig.ra Del Pozzo Annamaria ) e in particolare la richiesta ad aedificandum interessante il lotto 14 del PP2 nella sua unitarietà , esaminata favorevolmente e per la quale erano state chieste nel luglio del 2004 integrazioni documentali e tenuto altresì conto che per tale progetto erano stati versati gli oneri urbanizzativi di cui alla c.d. legge Bucalossi;
le scelte effettuate con detta delibera sono illogiche in quanto comportano lo stravolgimento dell’assetto urbanistico del lotto in questione, andando negativamente ad incidere sulle condizioni di vivibilità dell’intera area.
Ritiene il collegio che i predetti assunti difensivi dedotti a supporto dei relativi mezzi d’impugnazione non siano condivisibili.
Non il primo, in quanto le istanze di edificazione sono risalenti nel tempo, ( anni 2003 e 2004 ) e non risulta che la parte interessata abbia attivato le iniziative e soprattutto i rimedi di tipo anche giurisdizionale volti a far accertare inadempienze o illegittimità delle prescrizioni documentali imposte alla medesima da parte del Comune di Montesilvano.
Al momento in cui l’Amministrazione ha deciso di introdurre una variazione all’assetto urbanistico del lotto ( 2009 ) le pregresse richieste della dante causa dell’appellante Società ben potevano essere considerate abbandonate e comunque l’assenza di atti amministrativi conclusivi in ordine a tali domande idonei a definire in maniera diversa il rapporto in questione nonché la mancanza di una accertata situazione di illegittima inerzia non potevano certo impedire al Comune di assumere le determinazioni di che trattasi.
Né si può giungere a diversa conclusione per il fatto che a suo tempo relativamente alla chiesta edificazione dell’area de qua si è proceduto a cura della parte interessata a versare al Comune gli oneri di urbanizzazione ex lege n. 10/77, quantificati in euro 25.023.00, dal momento che tale circostanza vale solo a costituire titolo per ottenere il rimborso di quanto a suo tempo versato, dovendosi all’uopo qui peraltro dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione al rimborso del predetto importo maggiorato ( ove, s’intende, effettivamente versato alle casse comunali ) degli interessi legali dovuti sulla predetta somma.
Relativamente poi alla censure volte ad evidenziare la illogicità delle scelta urbanistica di scindere il lotto 14 del piano particolareggiato in due sottolotti, il dedotto profilo di doglianza va respinto perché impinge nel merito di una scelta rimessa esclusivamente al pianificatore, come tale insuscettibile di censura.
Invero, la scelta in questione è avvenuta in sede di approvazione di un variante al Piano Particolareggiato e siffatte variazioni si risolvono in divisamenti che rientrano nell’alveo delle scelte discrezionali rimesse al regolatore comunale , perciò stesso insindacabili nel merito e sottratte altresì all’apprezzamento del giudice ( cfr, ex multis Cons Stato Sez. IV 317372015 n. 3969).
Relativamente poi al quarto motivo di appello dello stesso si può omettere l’esame avuto riguardo a quanto sopra puntualizzato dal Collegio in ordine alla questione del versamento degli oneri di urbanizzazione e al diritto di restituzione dei relativi importi.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato .
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una decisione di segno diverso.
Conclusivamente l’appello in quanto infondato, va respinto.
Tenuto conto peraltro della peculiarità della vicenda sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Andrea Migliozzi | Antonino Anastasi | |
IL SEGRETARIO
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