Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 5194 depositata il 13 novembre 2017
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – EQUO INDENNIZZO – COMITATO DI VERIFICA – COMMISSIONE MEDICA – COMPITI
FATTO e DIRITTO
1) L’odierno appellante, già vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, con il ricorso in primo grado n.r. 4861/2010 ha impugnato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio in data 22 dicembre 2009 e il conseguente provvedimento ministeriale n. 623/N del 17 febbraio 2010, che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di varie infermità (“cardiopatia ischemica con impianto PMK; ernia iatale; duodenite bulbare) rigettando la istanza di liquidazione dell’equo indennizzo e ritenendo l’istanza tardiva per altre patologie (sinusopatia mascellare e rinite cronica; spondiloartrosi; esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro; ipoacusia destra e neurosensoriale sinistra; esiti di lieve distorsione al piede destro”).
A sostegno dell’impugnativa, con unico motivo, è stata dedotto:
Eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, per errata valutazione dei servizi prestati, per carenza di istruttoria, per illogicità, in relazione alle difformi conclusioni della commissione medica ospedaliera.
Nel giudizio si è costituito il Ministero della Difesa che ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso.
2) Con sentenza n. 4843 del 9 aprile 2014 il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso rilevando come:
– competa al solo Comitato di verifica di pronunciarsi sulla dipendenza delle infermità dal servizio, non essendo in alcun modo vincolato dal giudizio della C.M.O. (che aveva invece sostenuto la dipendenza da causa di servizio, con diritto alla pensione privilegiata, con ascrizione, nel cumulo delle patologie, alla categoria 2 della tabella A), onde non sussiste alcuna contraddittorietà rispetto a quest’ultimo.
– che il Comitato di verifica ha motivato in modo sufficiente il diniego della dipendenza da causa di servizio “… sulla base dell’esame di tutti gli elementi connessi al servizio prestato risultanti dagli atti assunti all’istruttoria dello stesso Comitato”;
– che il giudizio espresso dal Comitato “… non è superato dal parere medico legale depositato agli atti del giudizio dal ricorrente”.
3) Con appello notificato il 23 ottobre 2014 e depositato il 24 novembre 2014, l’interessato ha impugnato la predetta sentenza, deducendo la carente motivazione della sentenza, tenuto conto che il Comitato di verifica non aveva sottoposto a visita l’interessato né acquisito parere di specialista cardiologo, aveva contraddetto senza motivazione il giudizio della C.M.O., non aveva considerato le specifiche caratteristiche del servizio prestato (si invocano e depositano consulenza tecnica di parte e parere medico-legale).
Con memoria difensiva depositata il 10 aprile 2017 l’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Nel giudizio non si è costituito il Ministero della Difesa, ancorché intimato in modo rituale.
All’udienza pubblica del 27 giugno 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
4) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
4.1) Com’è noto ai sensi dell’art. 11 comma 1 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il Comitato di verifica “… accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”, laddove alla Commissione medica compete solo “la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio”, ai sensi del precedente art. 6 comma 1.
Peraltro, già l’art. 5 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, aveva chiarito che i giudizi delle commissioni mediche ospedaliere erano definitivi, “… ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo”, così escludendo che tali pareri fossero equiordinati.
La giurisprudenza, al riguardo, ha escluso recisamente, in presenza di pareri discordi del C.M.O. e del C.P.P.O. e ora del Comitato di verifica, che l’amministrazione debba motivare in ordine alla preferenza accordata al secondo perché a esso solo resta affidata, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, la competenza a esprimere una valutazione definitiva (vedi tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6214; nonché per più recenti affermazioni Sez. III, 15 luglio 2013, n. 3864).
Tale giudizio è sindacabile nei soli e stretti limiti in cui esso manifesti assoluta carenza della motivazione, o contrasto con acquisizioni medico-scientifiche, o mancanza di considerazione di circostanze di fatto effettivamente idonee a incidere sulla valutazione conclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011 n. 2959, tra le tante)
4.2) Orbene, nel caso di specie il Comitato di verifica ha recisamente escluso, con giudizio di squisita discrezionalità tecnica, che le patologie (“cardiopatia ischemica con impianto PMK; ernia iatale; duodenite bulbare”) siano dipendenti, anche solo in senso concausale, dal servizio prestato, in quando considerate ascrivibili a fattori di ordine endogeno-costituzionale.
D’altro canto le circostanze relative al servizio prestato, come consacrate nel rapporto informativo formato in relazione all’istanza dell’interessato, risultano affatto generiche, riferendosi a servizi in ufficio (centralino; addetto all’armeria) e servizi esterni (autista, servizi di vigilanza; ordine pubblico in occasione di consultazioni elettorali e altri eventi eccezionali) dai quali non è dato evincere l’esposizione a fattori negativi (stress particolari, perfrigerazioni, traumatismi) tali da poter sorreggere valutazioni di segno diverso.
In disparte poi l’inammissibilità, quale documento nuovo introdotto nel giudizio d’appello, del parere medico-legale del dott. Manfredo Eramo, in data 17 settembre 2014, il medesimo, come anche il parere del dott. C.G. in data 10 maggio 2010 – già versato agli atti del giudizio di primo grado risultano formulati in via generale e ipotetica senza alcuno specifico rilievo anamnesico relativo all’interessato.
4.3) In conclusione l’appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
5) Le questioni esaminate esauriscono tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello, stante la mancata costituzione del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r. 9194 del 2014, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 4843 del 9 aprile 2014;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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