Consiglio di Stato, sezione quarta, con ordinanza n. 3213 depositata il 27 luglio 2017

Il Consiglio di Stato paventa che vi sia effettivamente una violazione della carta Costituzione e, pur non potendo sospendere la procedura del passaggio dei dipendenti da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’importanza di tale funzione, ha espresso già un giudizio negativo nel merito.  Il Consiglio di Stato, infatti, ha citato due delle più recenti sentenze con cui la Corte costituzionale ha ribadito il principio della necessità del concorso pubblico. La sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale riguarda il famoso scandalo dei 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate elevati “motu proprio” al rango di dirigenti senza bandi o gare. Lo scandalo è sfociato nella pronuncia del 2015 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità delle proroghe, aprendo un contenzioso infinito fra tentativi di sanatoria e nuove bocciature amministrative. Secondo la Consulta «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici».

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Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 18;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Sciplino, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Equitalia s.p.a., Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., Ernesto Maria Rufini quale amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario straordinario nominato con d.P.C.M. 16/2/2017, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

nei confronti di

U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Gruner in Roma, via Dandolo, 19/A;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 03138/2017, resa tra le parti.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di Equitalia s.p.a., di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., di U.I.L. Credito Esattorie e Assicurazioni, della Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito, della Federazione Autonoma Bancari Italiani, della Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario, di Giovanna Ricci, Anna Maria Landoni, Emma Marra, Silvano Righi nonché di Ernesto Maria Ruffini quale amministratore delegato di Equitalia s.p.a. e quale commissario straordinario nominato con d.P.C.M. 16/2/2017;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti gli avvocati Medici, Lirosi, Police, Martinelli, Dinelli e Gruner nonché l’avvocato dello Stato De Bellis;

Richiamato e fatto proprio quanto già osservato nel decreto del Presidente della Sezione 26 giugno 2017, n. 2677, e cioè che:

“Considerato che le doglianze di merito – nella parte rivolta a criticare l’immissione nel ruolo dirigenziale dell’agenzia, senza alcuna eccezione, di personale della ex società di riscossione – sembrano ammissibili e prima facie supportate da fumus, alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa e soprattutto costituzionale;

Considerato però, sotto il profilo del danno, che allo stato il pregiudizio allegato non esibisce – sotto tale specifico profilo e visto l’andamento della procedura – il requisito di assoluta attualità;

Considerato altresì e soprattutto che l’esigenza pubblica di continuità del servizio nazionale di riscossione non può che prevale nel bilanciamento tra i due contrapposto interessi operabile in questa sede monocratica;

Considerato, conclusivamente, che l’istanza cautelare va respinta, dovendosi rinviare ogni ulteriore approfondimento alla più propria sede collegiale”.

Rilevato che:

a) tenuto conto dell’evidente rilievo pubblico della controversia, che investe l’esercizio di una funzionale essenziale per lo Stato, e la correlata esigenza che essa trovi una soluzione definitiva, e non solo interinale, nei tempi più brevi, l’interesse dalla Federazione appellante potrà avere tutela – a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – mediante una sollecita definizione della controversia nel merito;

b) in quella sede dovranno essere meglio valutate sia le eccezioni di rito sollevate, sia i motivi aggiunti depositati da Dirpubblica in primo grado, sia le questioni di legittimità costituzionale proposte sotto diversi profili – nel che sembra essere l’effettiva ragion d’essere del ricorso introduttivo del giudizio – anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. da ultimo le sentenze 17 marzo 2015, n. 37, e 25 novembre 2016, n. 248);

c) a questi soli fini l’appello cautelare va accolto;

d) il T.a.r. provvederà a fissare l’udienza pubblica di discussione con carattere di priorità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. (Ricorso numero: 4653/2017) nel senso di disporre che il T.a.r. fissi l’udienza pubblica di discussione con priorità.

Ordine che, a tal fine, a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Giuseppe CastigliaVito Poli

IL SEGRETARIO