Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 3909 depositata il 20 settembre 2016
N. 03909/2016REG.PROV.COLL.
N. 01411/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2016, proposto dalla SR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini C.F. xxxxxxxxxx, Federico Tedeschini C.F. xxxxxxxxxxx, Pietro Pomanti C.F. xxxxxxxxxxx e Francesco Vagnucci C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101
contro
Atac S.p.a. Azienda per la Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Leone C.F. xxxxxxxxxxx e Paola Conio C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso Luca Leone in Roma, via Appennini, 46
nei confronti di
S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Maria Cocconi C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ciro Menotti, 1;
W. S.r.l., PM Spa, E. S.p.a., M. S.p.a., O., MAG Ltd, Rti L. S.p.a. – I. Srl, O. (CB Srl), Lucian S.r.l., Rti Q. Spa – M. S.p.a. non costituiti in giudizio
per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio, Sezione II-ter, n. 152/2016
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATAC S.p.a. Azienda per la Mobilità e della S. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Francesco Vagnucci, l’avvocato Covino su delega dell’avvocato Tedeschini, l’avvocato Luca Leone e l’avvocato Riccardo De Montis su dichiarata delega dell’avvocato Giovanni Maria Cocconi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
I termini fattuali della vicenda di causa sono descritti nei termini che seguono nell’ambito dell’impugnata sentenza del T.A.R. del Lazio.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio e recante il n. 12150/2015 l’odierna appellante esponeva di aver preso parte alla procedura indetta dall’ATAC s.p.a. con avviso pubblico n. 72/2014, volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse relative al servizio di mobile ticketing(distribuzione di titoli dematerializzati attraverso la gestione di applicazioni operanti su smartphone).
La fornitura del servizio aveva ad oggetto la vendita da remoto di m-ticket attraverso un Circuito Multiservizi Mobile, con uso di piattaforma tecnologica già esistente o da realizzare a cura e spese esclusive degli operatori economici, di proprietà o comunque nella disponibilità del fornitore, senza costi aggiuntivi per ATAC né aumento del prezzo del titolo e con remunerazione lI.tata ad un aggio fisso del 4 per cento sul valore nominale dei titoli venduti, senza garanzia di corrispettivo minimo.
Nel bando si prevedeva che “con l’ammissione alla procedura si ottiene esclusivamente il diritto di sottoporre la propria proposta ad ATAC, che si riservava di valutarla e di affidare il servizio ad uno o più soggetti; a tale ultimo proposito, il bando chiariva che al termine della procedura, ATAC avrebbe affidato al primo affidatario un percorso di realizzazione sviluppo e test del sistema di bigliettazione elettronica “al fine di verificare la funzionalità del sistema”, mentre “i successivi operatori fino ad un massimo di 4 complessivi, verranno selezionati alla chiusura della manifestazione e dovranno dotarsi in tempo utile della piattaforma”.
Presentata la propria istanza di partecipazione, ritenuta ammissibile dal seggio di gara dopo alcuni chiarimenti ed integrazioni, la relativa offerta veniva ammessa alla valutazione tecnica, da svolgersi ai sensi dell’articolo 6 penultimo capoverso dell’avviso, con attribuzione di punteggi tecnici “nel rispetto dei principi generali che regolano la materia degli appalti pubblici applicando il metodo aggregativo compensatore mediante confronto a coppie” con elementi fissati dall’articolo 7 dell’avviso stesso (elencati in atti), che si concludeva nella seduta del 23 luglio 2015.
La graduatoria di gara, stilata dalla Commissione, collocava al primo posto la società Moovit Ltd ed, a seguire, la S., L. Spa-I., O. (CB), W., Lucian, Q. – M., PM, E. e, da ultimo, l’offerta della odierna appellante SR.
Al fine di accertare la legittI.tà dell’operato della S.A. la società SR inoltrava istanza di accesso in data 11 settembre 2015, evasa solo in parte, asseritamente senza motivazione specifica.
Pertanto, la SR proponeva il ricorso di primo grado che il T.A.R. del Lazio respingeva con la sentenza in epigrafe.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla stessa SR la quale ne ha chiesto l’integrale riforma articolando tre complessi motivi.
Si è costituita in giudizio l’ATAC s.p.a. la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.
Si è altresì costituita in giudizio la S. s.r.l. la quale ha a propria volta concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore dei servizi informatici (e-ticketing) – la quale aveva partecipato alla gara indetta dall’ATAC s.p.a. Azienda per la mobilità per l’aggiudicazione dei servizi di e-ticketing collocandosi in ultima posizione – avverso la sentenza del T.A.R. Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui la gara è stata aggiudicata in favore di altro operatore.
2. Con il primo motivo di appello la SR lamenta il mancato accoglimento, da parte del T.A.R., del motivo di ricorso con cui si era lamentato il carattere del tutto anomalo della procedura di gara indetta dall’ATAC, in quanto basata su una scansione procedimentale svincolata dai principi di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità che permeano la disciplina in tema di bandi di gara europei.
In particolare, la gara per cui è causa sarebbe strutturata in modo da non rispettare i principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e par condicio che trovano applicazione per tutti i contratti pubblici, ivi compresi quelli incidenti nei cc.dd. ‘settori speciali’ di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Il T.A.R.. inoltre, avrebbe omesso di considerare:
– che la procedura per cui è causa è certamente ascrivibile al novero dei cc.dd. ‘settori speciali’ di cui alla Parte III del previgente ‘Codice dei contratti’, ragione per cui per la stessa trovano applicazione gli articoli 206 e 210 i quali rendono applicabili le disposizioni in tema di criteri di aggiudicazione e di procedure di scelta del contraente valevoli nei cc.dd. ‘settori ordinari’;
– che l’ATAC è certamente qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26 del ‘Codice dei contratti’ e che la gara per cui è causa è altrettanto certamente connessa e strumentale al perseguimento di finalità pubblicistiche;
– che la procedura per cui è causa non è riconducibile all’allegato IIB al previgente ‘Codice dei contratti’ (con quanto ne segue in termini di ritenuta libertà per la stazione appaltante di organizzare la procedura secondo la propria massima discrezionalità);
– che, anzi, la procedura in parola (anche in ragione delle previste modalità di remunerazione) è piuttosto qualificabile come relativa a una concessione (laddove per le concessioni trovano applicazione i generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità – che nel caso in esame risulterebbero violati).
Allo stesso modo, non risulterebbe persuasivo l’argomento dei prI. Giudici secondo cui il carattere sperimentale dell’affidamento giustificherebbe in qualche misura la parziale deroga alle richiamate disposizioni generali in tema di pubblicità e trasparenza degli affidamenti.
Ed ancora, non potrebbe ritenersi che l’intervenuta pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea possa in qualche misura ‘redimere’ le richiamate lacune.
A tacer d’altro – osserva sul punto l’appellante – il fatto che si sia proceduto a una siffatta pubblicazione risulta idoneo a soddisfare esigenze di carattere formale, ma non soddisfa anche le ulteriori esigenze di carattere sostanziale, quali quelle che risultano violate con l’adozione della lex specialis di gara.
In definitiva, il T.A.R. avrebbe omesso di valutare l’illegittI.tà della procedura per cui è causa, in quanto contrastante con i principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione e par condicio che debbono presiedere anche all’indizione di tale tipo di procedure.
2.1. Il motivo nel suo complesso è infondato.
2.1.1. Va premesso che, anche a seguire la tesi dell’appellante (secondo cui la gara per cui è causa sarebbe ascrivibile al novero dei cc.dd. ‘settori speciali’ di cui alla Parte III del previgente ‘Codice dei contratti’), non ne deriverebbe per ciò stesso l’accoglimento della tesi secondo cui l’ATAC avrebbe violato i principi in tema di pubblicità e trasparenza degli affidamenti e, più in dettaglio, l’obbligo di conformarsi puntualmente alle tipologie di procedure di selezione di cui agli articoli 55, 58, 60 e 66 di tale ‘Codice’.
Si osserva al riguardo che, ai sensi dell’articolo 206 del richiamato decreto n. 163 del 2006, per i contratti pubblici afferenti i cc.dd. ‘settori speciali’ trovano applicazione le disposizioni di cui alll’intera Parte I, ivi compreso – ai fini che qui rilevano – l’articolo 20 (si tratta della disposizione secondo cui l’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB resta disciplinata esclusivamente dagli articoli 68 – in tema di specifiche tecniche – 65 – in tema di c.d. ‘avviso di postinformazione’ – e 225 – in tema di avvisi relativi agli appalti aggiudicati -).
L’allegato IIB, in particolare, stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 in relazione (inter alia) ai “servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti”, ai quali appare certamente riconducibile l’attività sperimentale all’origine dei fatti di causa.
2.1.2. Né a conclusioni diverse può giungersi alla luce degli argomenti dell’appellante finalizzati a sentir dichiarare la qualificazione dell’ATAC s.p.a. come ‘organismo di diritto pubblico’ ai sensi dell’articolo 3, comma 26 del decreto legislativo n. 163, cit.
Ed infatti, anche ad ammettere tale qualificazione (che invero appare corretta), non ne restano travolte le conclusioni sin qui tracciate per ciò che riguarda l’applicabilità al caso in esame delle previsioni di cui all’articolo 20 del previgente ‘Codice’ in relazione alle attività di cui all’allegato IIB.
2.1.3. Ma se la procedura all’origine dei fatti di causa resta disciplinata dalle più elastiche previsioni di cui al richiamato articolo 20 (il quale non contempla l’applicazione delle disposizioni in tema di procedure di scelta richiamate dall’appellante), ne consegue evidentemente che non sussistano i profili di illegittI.tà paventati dalla stessa appellante, così come la lamentata violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e par condicio (di cui, invero, l’appellante stessa lamenta la violazione senza tuttavia individuare le puntuali disposizioni che nel caso in esame risulterebbero violate).
Vero è che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 27 del previgente ‘Codice’, “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (…)”.
Ma è anche vero che (entro gli elastici lI.ti di cui al richiamato articolo 20) la procedura all’origine dei fatti di causa non sembra aver violato i richiamati lI.ti generali, se solo si consideri:
– che l’avviso relativo all’indizione della procedura in questione risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 27 novembre 2014;
– che l’articolazione della procedura in due fasi (la prima finalizzata essenzialmente all’acquisizione di manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione idonea ad attestare l’idoneità all’espletamento del servizio e la seconda finalizzata ad esaminare la possibilità di affidare il servizio a uno o più soggetti), pur nella sua oggettiva peculiarità, sembra aver assicurato a tutti i concorrenti parità di informazioni e di condizioni partecipative.
2.1.4. Neppure possono essere condivisi gli argomenti con cui l’appellante contesta i passaggi motivazionali con i quali i prI. Giudici hanno affermato il carattere ‘sperimentale’ dell’oggetto della procedura per cui è causa (anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 221, comma 1, lettera b) del previgente ‘Codice’).
Al riguardo ci si lI.ta ad osservare che il carattere sperimentale dell’iniziativa, oltre ad emergere dall’esame obiettivo delle attività oggetto del bando, era espressamente richiamato dallo stesso Avviso di gara (il quale stabiliva in modo esplicito che “il presente Avviso [ha] uno scopo sperimentale ed è da intendersi finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprese in grado di offrire il servizio di distribuzione di titoli dematerializzai attraverso la gestione di applicazioni operanti su Smartphone”).
A conclusioni del tutto analoghe conduce l’esame dell’articolo 7 del medesimo Avviso, secondo cui “al termine della prima data di scadenza ATAC procederà all’individuazione del primo affidatario Operatore del mercato con il quale avviare un percorso di realizzazione, sviluppo e test del sistema di bigliettazione elettronica al fine di verificare la funzionalità del sistema ed esaminare gli adeguati standard di sicurezza dei sistemi di comunicazione nonché di protezione dei dati sia verso ATAC che verso il cliente finale (…)”.
La ratio della disposizione appena richiamata è evidentemente quella di avviare una fase di sperimentazione non necessariamente destinata a concludersi con l’attivazione di un sistema a regime.
2.1.5. Si osserva, infine, che non potrebbe giungersi a conclusioni diverse da quelle sin qui delineate neppure laddove (seguendo la ricostruzione – invero plausibile – dell’appellante) si qualificasse l’oggetto dell’affidamento come concessione di servizi, avuto prioritario riguardo alle relative modalità di remunerazione.
Ed infatti, quand’anche tale qualificazione fosse condivisa (il che, lo si ripete, appare plausibile), non ne deriverebbe – come sembra postulare l’appellante – l’obbligo per l’ATAC di applicare puntuali disposizioni in tema di procedure di scelta.
Al contrario – e alla luce di consolidati principi trasfusi al comma 3 dell’articolo 30 del previgente ‘Codice’ – l’affidamento di siffatte concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discrI.nazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
Si tratta, tuttavia, di un complesso di principi che, per le ragioni dinanzi esposte, non risultano nel caso di specie violati, pur nell’obiettiva peculiarità dell’articolazione della procedura per cui è causa.
3. Con il secondo motivo l’appellante lamenta che il T.A.R. abbia erroneamente respinto il motivo con cui si era lamentata la pura e semplice attribuzione da parte della Commissione di punteggi numerici senza la previa determinazione di criteri e sub-criteri i quali avrebbero consentito di contestualizzare e adeguatamente motivare l’espressione di un punteggio altrimenti sfornito di qualunque giustificazione effettiva.
Al riguardo l’appellante richiama la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui l’attribuzione di semplici punteggi numerici può risultare legittima solo se preceduta dalla previa fissazione di adeguati criteri di valutazione (il che nel caso in esame non sarebbe avvenuto).
E’ vero che l’articolo 6.8 dell’Avviso di indizione si lI.tava a richiamare l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore mediante confronto a coppie, escludendo in modo espresso l’osservanza dell’articolo 83 del previgente ‘Codice’. Ma il punto è che tale clausola della lex specialisrisulterebbe essa stessa illegittima in quanto violativa delle previsioni di legge che espressamente impongono all’amministrazione aggiudicatrice di operare la ponderazione relativa di cui all’articolo 83, comma 2 e di indicare l’ordine di importanza di cui all’articolo 83, comma 3 (in tal senso, gli articoli 206 e 210 del richiamato ‘Codice’).
3.1. Il motivo nel suo complesso è infondato.
3.1.1. In primo luogo il Collegio osserva che, per le ragioni già esposte retro, sub 2, non può essere condiviso il presupposto logico-concettuale da cui sembra muovere in parte qua il costrutto argomentativo dell’appellante: quello secondo cui nel caso in esame verrebbe in rilievo un appalto (o una concessione) di servizi nell’ambito dei cc.dd. ‘settori speciali’ in relazione alla quale troverebbe applicazione – fra gli altri – l’articolo 83 del previgente ‘Codice’ il quale impone l’introduzione della ponderazione relativa fra i diversi criteri (comma 2), nonché l’indicazione dell’ordine di importanza fra gli stessi (ivi, comma 3 – in tal senso, gli articoli 206 e 210 del medesimo ‘Codice’).
Il punto è che, tuttavia, nel caso in esame trova applicazione (mercé il rinvio operato dall’articolo 206) l’articolo 20 il quale, come si è già osservato, rende applicabili agli appalti individuati dall’allegato IIB solo alcune disposizioni (fra le quali non rientra l’articolo 83, la cui violazione viene in questa sede lamentata dall’appellante).
3.1.2. Si osserva inoltre che l’applicabilità del richiamato articolo 83 risulta espressamente esclusa dall’articolo 6.8 dell’Avviso inditivo della procedura, secondo cui “dato lo scopo sperimentale della presente procedura, l’oggetto dell’affidamento, che rientra nell’allegato IIB al D.Lgs. n. 163/2006 e la natura dell’affidamento, non trovano applicazione alla fattispecie gli articoli 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 cui non si è inteso in alcun modo fare riferimento e, di conseguenza, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà nel rispetto dei principi generali che regolano la materia degli appalti pubblici, applicando il metodo aggregativo-compensatore mediante confronto a coppie, ma senza obbligo di osservanza dell’art. 83 citato”.
Si osserva al riguardo che non può certamente contestarsi la violazione che la clausola della lex specialis testé richiamata avrebbe operato di una disposizione – l’articolo 83 del previgente ‘Codice’ – certamente non rilevante nel caso di specie.
3.1.4. Occorre quindi domandarsi se la richiamata clausola risultasse altresì violativa dei generali principi di economicità, imparzialità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità di cui è menzione all’articolo 27 del medesimo ‘Codice’.
Ad avviso del Collegio al quesito deve essere fornita risposta negativa.
Si osserva al riguardo:
– che non risulta contestata in atti l’erronea applicazione del c.d. ‘criterio aggregativo-compensatore’ di cui al d.P.R. 207 del 2010;
– che risulta, piuttosto, contestata la mancata, previa articolazione dei (nove) criteri di valutazione in un numero adeguato di sub-criteri;
– che, tuttavia, mutuando – per la parte compatibile – gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’applicazione del più volte richiamato articolo 83, deve ritenersi che non in tutti i casi di mancata articolazione dei criteri in sub-criteri è per ciò stesso ravvisabile un error in procedendo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Al contrario, in siffatti casi l’interprete deve piuttosto domandarsi se l’originaria articolazione delle voci di valutazione fosse caratterizzata da un livello di dettaglio tale da delI.tare il giudizio della Commissione e da giustificare un’espressione valutativa lI.tata all’espressione di un voto numerico;
– che, esaminando in concreto i richiamati (nove) criteri di valutazione (a ciascuno dei quali era associato un punteggio massimo), ne emerge il carattere adeguatamente dettagliato e la complessiva idoneità a fissare un coerente percorso logico-concettuale all’interno del quale inquadrare, in modo adeguatamente strutturato, l’espressione di un voto numerico da parte della Commissione (si pensi, solo a mo’ di esempio, al criterio relativo al “numero di clienti attivi per servizi di vendita su applicazione mobile” e a quello relativo alla “pluralità dei sistemi di pagamento per il servizio di acquisto dei titoli di viaggio”: in ambo i casi il criterio in questione consentiva un’agevole graduazione delle offerte pervenute e un’altrettanto agevole attribuzione del voto numerico atta a descrivere in modo adeguato la collocazione di ciascuna delle imprese concorrenti).
4. Con il terzo motivo di appello la SR chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui i prI. Giudici hanno dichiarato inammissibile – per carenza di interesse – la domanda ostensiva articolata in corso di causa, volta ad ottenere l’integrale accesso (invero, già in larga parte soddisfatto) alla documentazione prodotta in gara dalle nove concorrenti che la precedevano in graduatoria.
Al riguardo il T.A.R. ha condivisibilmente osservato che l’appellante (la quale, è bene ribadirlo, si è collocata in ultima posizione fra i dieci concorrenti in gara) non abbia allegato in atti alcun elemento – neppure di carattere minimale – atto a suffragare la tesi secondo cui l’ostensione delle domande di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte presentate avrebbe potuto condurre a un diverso esito della gara (i cui esiti sono stati contestati dalla stessa appellante per ragioni che esulano dal contenuto specifico della documentazione prodotta in gara dalle altre concorrenti).
Del pari condivisibilmente i prI. Giudici hanno ritenuto di fare nel caso di specie applicazione della previsione di cui all’articolo 13, comma 5, lettera a) del previgente ‘Codice dei contratti’, secondo cui – e in deroga alle previsioni generali di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 – resta precluso l’esercizio dell’accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime le quali costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Al riguardo si osserva che, se (per un verso) l’esistenza di un segreto tecnico e commerciale non può essere addotta quale escamotage per omettere in modo sistematico e ingiustificato l’accesso agli atti della gara, per altro verso il peculiare oggetto della gara in questione (relativa all’acquisizione di progetti sperimentali e innovativi in un settore ad alto contenuto tecnologico) rende del tutto plausibile che il diniego di accesso rinvenisse un’effettiva ratio giustificatrice.
In ipotesi quale quella che qui ricorre occorre prestare la massima cautela al fine di evitare anche il rischio anche solo potenziale che la domanda di accesso (lungi dal mirare all’effettivo perseguimento di finalità defensionali), risulti piuttosto finalizzata al solo scopo di acquisire per tale via informazioni commerciali di carattere riservato, al di là di un qualunque ed effettivo interesse alla comparazione fra la propria offerta tecnica e quella dei concorrenti la cui offerta costituisce oggetto di domanda ostensiva.
Anche per questa ragione l’appello in epigrafe deve essere respinto.
5. L’infondatezza dell’appello (al pari del ricorso di primo grado) palesa altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria nella presene sede riproposta.
Non sussistono infatti, per le ragioni sin qui esaminate, gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva dell’illecito foriero di danno.
6. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000 (cinquemila) oltre gli accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Luigi MassI.liano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudio Contessa | Francesco Caringella | |
IL SEGRETARIO
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