CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 04 ottobre 2013, n. 4908
Diniego di accesso a documenti
Fatto e diritto
1.- L’appellante signora D.F.V. impugna il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 554 del 2012, dichiarativa della cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. che ella aveva proposto a seguito del parziale diniego opposto in data 21 febbraio 2012 dall’Inail a sua richiesta di data 25 gennaio 2012 tesa ad ottenere l’accesso all’intera documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla sua domanda di riconoscimento di malattia professionale (pratica n. 508499954 del 3 marzo 2010, la cui archiviazione le era stata in precedenza comunicata).
Ella denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, 1° co., cod. proc. amm., con riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (ex art. 45 legge 69/2009)”, segnalando la mancata indicazione ed affermando l’inconfigurabilità nel caso di specie, caratterizzato dalla chiara sussistenza del diritto di accesso e da un comportamento elusivo e defatigatorio dell’amministrazione, che ha dato causa al giudizio, di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, sole, consentono di discostarsi dalla regola di attribuzione del carico delle spese secondo il principio della soccombenza. Conclude per l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Inail e la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Resiste l’Istituto intimato, che sostiene di aver evaso la richiesta dell’odierna appellante il 21 febbraio 2012, ossia entro la scadenza dei trenta giorni, consentendo l’accesso agli atti ritenuti ostensibili e non consentendo, in piena conformità alle disposizioni del codice della privacy, di prendere visione della versione integrale del verbale ispettivo recante dati coperti da riservatezza (in particolare le dichiarazioni rese all’Ispettore dell’Inail da parte di alcuni colleghi di lavoro dell’istante), in relazione ai quali occorreva chiedere il consenso del soggetto potenzialmente controinteressato, e di aver provveduto a inviare all’istante il verbale ispettivo nella sua versione integrale dopo che con nota del 26 aprile 2012 l’Agenzia del demanio aveva espresso il proprio assenso, con la conseguenza che non gli si potrebbe imputare alcuna inadempienza.
2.- L’appello è fondato. Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese con formula di stile (“per la particolarità del caso”), derogando al criterio generale della soccombenza fissato dall’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., senza una reale motivazione e senza che emergano elementi giustificativi dalla fattispecie, contrassegnata dalla piena soccombenza virtuale dell’Inail, che ha esibito l’integrale documentazione richiesta, incontestatamente rilevante per la difesa degli interessi della richiedente, solo dopo la proposizione del giudizio. Non convince l’assunto difensivo secondo cui non è stato tempestivamente consentito di prendere visione delle dichiarazioni rese all’ispettore dell’Inail da parte di alcuni colleghi della richiedente, per tutelarne la privacy, considerato che non risulta che l’amministrazione si sia attivata per richiedere il loro consenso ma esclusivamente che, dopo la proposizione del giudizio, l’Inail si è limitata ad interpellare invece l’Agenzia del demanio, datore di lavoro, che non si pone come controinteressato rispetto alla documentazione in un primo tempo negata.
La gravata sentenza, in accoglimento dell’appello, va dunque riformata in parte qua, con conseguente condanna dell’Inail alla refusione delle spese di primo grado, nella misura liquidata in dispositivo.
A carico dell’Inail vanno poste, altresì, le spese del presente grado, parimenti indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello n. 9109 del 2012, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 554 del 2012, condanna l’Inail alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Condanna inoltre l’Inail a rifondere all’appellante le spese del presente grado, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
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