CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 08 ottobre 2013, n. 4933
Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego – D.Lgs. n. 185 del 2000 – Richiesta di conferma della domanda di agevolazioni – Tardiva risposta – Diniego di ammissione
Fatto
Con l’atto introduttivo notificato il 29 marzo 2004 l’odierno appellato F.S. chiedeva l’annullamento della nota in data 27 gennaio 2004, di comunicazione da parte di S.I. s.p.a (ora Invitalia e già A.N. per l’A.I.S.I. s.p.a.) dell’esito negativo della procedura di agevolazioni finanziarie, attivata dal ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 185 del 2000 (incentivazioni all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego).
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 948 del 2007 oggetto dell’ appello in esame, nel compensare tra le parti le spese di lite, ha accolto il ricorso proposto nel rilevo che “il ricorrente aveva inviato la conferma della domanda di ammissione in tempo utile (il 24 aprile 2003, laddove il termine scadeva il successivo 25), e che non v’erano indicazioni che puntualmente ricollegassero il termine appena indicato al ricevimento -e non all’invio – della predetta conferma”.
L’appellante Agenzia ha contestato l’erroneità della sentenza e ne ha chiesto la riforma a mezzo di quattro motivi di censura, deducendo l’omessa pronuncia sulle eccezioni totalmente pretermesse, l’acritico accoglimento della tesi del ricorrente, la violazione del principio dell’onere della prova e di disponibilità delle prove, il ricevimento da parte del ricorrente della richiesta di conferma entro trenta giorni dalla sua domanda di agevolazioni, non in data 26 marzo, ma il 24 marzo 2003 come da avviso di ricevimento, sicché, alla data del successivo 24 aprile, detto termine di 30 giorni era già scaduto.
L’appellato non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 2 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
Diritto
1.- L’ iniziale atto introduttivo è inammissibile per l’omessa tempestiva impugnazione del provvedimento realmente lesivo (nota del 9 ottobre 2003) e per la natura meramente confermativa dell’atto impugnato in primo grado (nota del 27 gennaio 2004).
La vicenda merita di essere preliminarmente ricostruita in punto di fatto, come risultante dagli atti versati a processo.
2.- In data 21 marzo 2003 (prot. n. 13003/SPO) S.I. s.p.a. scriveva al proponente che “…per poter completare l’iter attuativo di erogazione, La preghiamo di confermarci la domanda di agevolazioni ed il relativo progetto, entro un limite massimo 30 gg dal ricevimento della presente inviando, con raccomandata A.R., l’apposita scheda allegata – debitamente compilata e sottoscritta, corredata dei documenti ivi elencati -…Le raccomandiamo inoltre il rispetto dei tempi indicati, al di là dei quali la Sua domanda dovrà intendersi decaduta ad ogni effetto di legge”.
Con la nota del 9 ottobre 2003 (prot. 37243/SPO-DEL) S.I. s.p.a ha poi comunicato al ricorrente che “la domanda da Lei presentata ha avuto esito negativo in quanto, pur essendo stati positivamente superati i colloqui di orientamento, durante lo svolgimento delle attività di formazione ed assistenza tecnica non sono stati da Lei forniti gli elementi necessari a sostenere la fattibilità dell’iniziativa proposta”.
Questa lettera è stata riscontrata dal legale officiato in data 28 novembre 2003 nei termini di “Ricevo l’incarico dal Sig.. F.S. di agire nei Vs. confronti per impugnare la Vs. del 9-13 ottobre 2003, con cui si comunicava l’esito negativo della domanda di ammissione alle agevolazioni T.C. 2 D. Lgs. 185/2000. Pertanto, ai sensi della suddetta norma, Vi invito a comunicarci formalmente quali siano «gli elementi necessari a sostenere la fattibilità della iniziativa proposta» non forniti”.
A questa raccomandata è stato dato riscontro dall’appellante con la nota prot. 3538/LA del 27 gennaio 2004, secondo la quale “In riferimento alla richiesta da Lei avanzata con lettera del 28/11/2003, si informa che la comunicazione della conferma della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del proponente in oggetto è pervenuta oltre il termine indicato nella ns. comunicazione del 21 Marzo 2003 (prot. n. 13003/SPO) a S.I. Puglia. Pertanto, come indicato nella suddetta comunicazione, la domanda del proponente in oggetto è stata considerata decaduta ad ogni effetto di legge”.
3.- E’ quindi reso evidente come, a prescindere dal momento di ricezione dell’apposita scheda, se il 24 o 26 marzo 2003, l’esito negativo della procedura di agevolazione fosse noto al ricorrente sin dalla data del 28 novembre 2003, ma non immediatamente impugnata per la sua immediata lesività, e come la successiva comunicazione sollecitata all’Agenzia, questa oggetto di gravame, abbia contenuto di mera confermatività dello stesso esito negativo.
Infatti, secondo le regole generali del processo amministrativo, l’ impugnazione deve dirigersi nei confronti dell’ atto costitutivo degli effetti e l’esplicitazione dell’integrale motivazione, in assenza di altri adempimenti istruttori o di nuova rivalutazione degli interessi sottesi oppure di successivo riesame degli stessi elementi di fatto e diritto, non dà luogo a un provvedimento diverso dal precedente e non riapre i termini per impugnare (Cons. Stato, III, 23 maggio 2012, n. 2993; V, 22 maggio 2012, n. 2960; IV, 2 settembre 2011, n. 4973; VI, 21 maggio 2007, n. 2542).
4.- Per quanto premesso l’appello va accolto perché l’originario ricorso era ormai inammissibile, con la conseguente riforma della sentenza gravata.
Tuttavia, le spese processuali relative al doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, a riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione distaccata di Lecce, n. 948 dell’8 marzo 2007, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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