Consiglio di Stato sentenza n. 4256 del 22 agosto 2013
LAVORO – EXTRACOMUNITARI – RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO – ARCHIVIAZIONE – MOTIVI – RIAPERTURA DELLA PROCEDURA
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Treviso.
La pratica di rinnovo è stata istruita con esito positivo, tanto che l’interessato è stato invitato a presentarsi per gli adempimenti conclusivi (prelievo delle impronte digitali, etc.) ed il ritiro del documento.
L’interessato però non si è presentato all’appuntamento fissato. La Questura gli ha allora inviato un sollecito anche con funzione di “preavviso di rigetto” ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990. Non avendo avuto alcun riscontro, la Questura ha archiviato il procedimento di rinnovo.
2. Avuta notizia dell’archiviazione, lo straniero ha proposto ricorso al T.A.R. del Veneto, basandosi essenzialmente sull’argomento che la missiva con il c.d. preavviso di rigetto (ovvero invito ultimativo a presentarsi per gli adempimenti conclusivi del rinnovo) non era stata recapitata regolarmente.
3. Il T.A.R. del Veneto, con sentenza n. 613/2012, ha respinto il ricorso, osservando che nessuna negligenza era imputabile all’amministrazione.
L’interessato ha quindi proposto appello a questo Consiglio.
All’esito della camera di consiglio cautelare, dato avviso alle parti, il Collegio ritiene di poter definire immediatamente la controversia con sentenza.
4. Conviene innanzi tutto sottolineare che nella presente vicenda non è stato messo in dubbio che l’interessato abbia pienamente titolo al rinnovo del permesso di soggiorno (o comunque lo avesse all’epoca dei fatti) sotto il duplice profilo del possesso dei requisiti e della inesistenza di cause ostative (come precedenti penali, etc.).
La Questura ha “archiviato” il procedimento di rinnovo, a quanto pare dando a tale atto il senso e il valore di un definitivo diniego, unicamente perché l’interessato non si è presentato per il disbrigo di talune formalità burocratiche, nonostante che gli fosse nota la data stabilita e gli fosse stato inviato un sollecito ultimativo (“preavviso di rigetto”).
L’unico punto controverso, a ben vedere, riguarda proprio quest’ultima comunicazione, che la Questura afferma sia stata regolarmente inviata con raccomandata a.r., ma che l’interessato nega di avere ricevuto. In effetti, la Questura asserisce di avere avuto dalle Poste una conferma dell’avvenuto recapito, ma si è detta non in grado di esibire l’avviso di ricevimento (o, in alternativa, il plico restituito “per compiuta giacenza” dopo la rituale comunicazione al suo destinatario).
Nondimeno, la difesa dell’Amministrazione fa presente che, una volta mancato al primo appuntamento (la cui conoscenza da parte dell’interessato sembra innegabile), era interesse e onere dello straniero attivarsi per la fissazione di un nuovo appuntamento o quanto meno informarsi (anche consultando il sito web dell’Ufficio) sullo stato della sua pratica.
5. In questa situazione, il Collegio ritiene che si possa condividere, nella sostanza, la sentenza di primo grado nel senso che non si possono addebitare alla Questura omissioni o illegittimità di comportamento. E non si può negare che il comportamento inerte e disinteressato (almeno in apparenza) dello straniero giustificasse nella Questura la presunzione che quegli avesse tacitamente abbandonato la pratica.
E’ anche vero, però, che manca la prova formale che il preavviso di rigetto sia effettivamente pervenuto allo straniero, sicché su questo punto permane un ragionevole dubbio.
Pertanto, e conclusivamente, l’archiviazione del procedimento di rinnovo appare in sé legittima, anche come definizione della pratica, a condizione però che la si intenda come un provvedimento assunto “allo stato degli atti”. Non appare, invece, legittima, ove si voglia attribuirle l’effetto di precludere la riapertura della pratica, qualora l’interessato ne faccia richiesta giustificando ragionevolmente la mancata presentazione ai precedenti appuntamenti – e sempreché sussistano tuttora i presupposti del rinnovo.
6. In questo senso e in questi limiti l’appello può essere accolto.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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