CONSOB – Delibera 05 giugno 2013, n. 18566
Determinazione per l’anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179
Art. 1
Contributo per l’iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all’art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 26,00.
3. Il contributo è versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 4004157001, intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) – Cod. 02008 – Cab. 05164 – Iban: IT 41 R 02008 05164 000400415701. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all’istanza di iscrizione.
Art. 2
Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri
1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° ottobre 2013 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all’art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 26,00, sia per l’elenco dei conciliatori, sia per l’elenco degli arbitri.
3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2013. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (Mav) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 10 novembre dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.
4. Se non in possesso dell’apposito modulo precompilato (Mav) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il Mav tramite rete Internet, consultando l’apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall’elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 giugno 2013, n. 142.
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