CONSOB – Delibera 06 febbraio 2020, n. 21259
Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), per l’adeguamento alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165
Art. 1
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line
1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella Parte II, Titolo I, all’art. 5, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera «g) la tipologia di attività svolta» e, al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera «d) la tipologia di attività svolta»;
2) nella Parte II, Titolo II, l’art. 7-bis è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori). – 1. Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che preveda:
a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e
b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.
2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell’autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto»;
3) nella Parte II, Titolo III, all’art. 14, comma 1, lettera a), sono eliminate le seguenti parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del testo unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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