CONSOB – Delibera 06 febbraio 2020, n. 21259
Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), per l’adeguamento alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165
Art. 1
Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, concernente la disciplina per la raccolta di capitali tramite portali on-line
1. Al regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella Parte II, Titolo I, all’art. 5, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera «g) la tipologia di attività svolta» e, al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera «d) la tipologia di attività svolta»;
2) nella Parte II, Titolo II, l’art. 7-bis è sostituito dal seguente articolo:
«Art. 7-bis (Requisiti patrimoniali dei gestori). – 1. Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che preveda:
a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro e
b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis, e di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.
2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1 comporta la decadenza dell’autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del requisito prescritto»;
3) nella Parte II, Titolo III, all’art. 14, comma 1, lettera a), sono eliminate le seguenti parole: «al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o».
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I gestori già autorizzati che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, aderiscono ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del testo unico si adeguano alla nuova disposizione regolamentare entro il 1° luglio 2020.
2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSOB - Delibera 10 ottobre 2019 , n. 21110 - Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento…
- CONSOB - Delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 - Adozione del regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e…
- IVASS - Provvedimento del 10 maggio 2023 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 - Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 201 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle…
- IVASS - Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV,…
- IVASS - Provvedimento del 14 febbraio 2023 - Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…