CONSOB – Delibera 10 dicembre 2020, n. 21624
Modifiche al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, e successive modificazioni
Delibera
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate
1. Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, è modificato come segue:
a) all’art. 3, comma 1:
i) nella lettera a), le parole «dall’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002»;
ii) nella lettera c), la parola «eventualmente» è soppressa e le parole «art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 1, lettera a)»;
iii) nella lettera h), secondo trattino, le parole «da società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal gestore»;
iv) nella lettera i), le parole «dalle sue parti correlate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti correlate della controparte»;
v) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) «amministratori coinvolti nell’operazione» e «consiglieri coinvolti nell’operazione»: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società;»;
b) all’art. 4:
i) nel comma 1:
1) nella lettera a), dopo le parole «previste nell’allegato 3» sono aggiunte le seguenti: «, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte»;
2) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:
i) ricevono informazioni in merito all’applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L’invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;
ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera c), punto i);»;
ii) nel comma 8, dopo le parole «operazioni con le medesime» sono aggiunte le seguenti: «e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti».
c) all’art. 5:
i) nel comma 3, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
ii) nel comma 5, le parole «pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l’organo di amministrazione» e dopo le parole «Con riferimento ai» è inserita la seguente: «predetti»;
iii) nel comma 6, secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iv) nel comma 8, lettera b), le parole «come definite ai sensi dell’art. 2427, secondo comma, del codice civile,» sono soppresse;
d) l’art. 6 è sostituito dal seguente: «1. Qualora un’operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell’operazione;
b) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
d) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’art. 5;
e) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
f) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.»;
e) all’art. 7, comma 1:
i) nella lettera a), dopo le parole «delle relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’allegato 4»;
iii) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l’operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
iv) nella lettera g), primo periodo, le parole «nel Titolo II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II,»;
f) all’art. 8, comma 1:
i) nell’alinea, dopo le parole «lettere b), c),» è inserita la seguente: «d-bis),»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
iii) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti non correlati» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;
g) l’art. 10 è sostituito dal seguente: «1. Ferme le disposizioni dell’art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell’art. 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.
2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi.»;
h) all’art. 11, comma 4, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
i) all’art. 13:
i) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’art. 2442 del codice civile;
b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 del testo unico.»;
ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a).»;
iii) nel comma 3:
1) nella lettera b):
al punto i), dopo le parole «politica di remunerazione» sono aggiunte le seguenti: «approvata dall’assemblea»;
il punto iii) è soppresso;
il punto iv) è sostituito dal seguente: «la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali»;
2) nella lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
«le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell’art. 5, comma 3, la controparte, l’oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell’esclusione nonchè le motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;»;
iv) nel comma 6:
1) l’alinea è sostituita dalla seguente: «Nei casi in cui l’operazione non sia di competenza dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell’art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall’ art. 7 e dalle altre previsioni dell’art. 8 e dell’allegato 2, a condizione che:»;
2) nella lettera a), dopo le parole «ragioni di urgenza» sono inserite le seguenti: «tempestivamente e, comunque,»;
3) nelle lettere d), primo periodo, ed e), le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
l) l’allegato 1 è abrogato;
m) all’allegato 2:
i) nel paragrafo 1.1:
1) nella lettera a), dopo le parole «relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’allegato 4»;
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l’operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
ii) nel paragrafo 2.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «nella lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;
3) nella lettera d), secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iii) nel paragrafo 2.2:
1) nella lettera a), dopo le parole «il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti» è inserita la seguente:
«tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «esperti indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’allegato 4»;
iv) nel paragrafo 3.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell’allegato 4»;
3) nella lettera d), primo periodo, dopo le parole «indicato nella lettera b).» sono inserite le seguenti: «Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.»;
4) nella lettera e), le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
5) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell’operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
n) all’allegato 4:
i) nel paragrafo 2.4, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonchè gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonchè gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza.
Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;»;
ii) nel paragrafo 2.8, secondo periodo, dopo le parole «ovvero si sono astenuti, specificando» sono inserite le seguenti: «in modo dettagliato».
Art. 2
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati
1. Il regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e successive modificazioni, è modificato come segue:
a) all’art. 16:
i) nel comma 1, lettera d), primo periodo, le parole «comitato di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per il controllo e i rischi» e nell’ultimo periodo le parole «controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «controllo e i rischi»;
ii) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni nel caso dispongano di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti; ovvero entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza negli altri casi.».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° luglio 2021.
2. Le società adeguano le procedure previste nell’art. 4 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 alle modifiche apportate con la presente delibera entro il 30 giugno 2021 e applicano le stesse a decorrere dal 1° luglio 2021.
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