CONSOB – Delibera 17 gennaio 2018, n. 20264
Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche
Delibera
Art. 1
Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche
Dopo l’art. 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:
Art. 20-bis (Procedure per la segnalazione delle violazioni). –
Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall’art. 4-undecies del TUF, sono approvate dall’organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.
Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.
Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;
f) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.
Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’art. 4-undecies del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CONSOB - Delibera 10 ottobre 2019 , n. 21110 - Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento…
- CONSOB - Delibera 06 febbraio 2020, n. 21259 - Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), per l'adeguamento alle…
- CONSOB - Delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023 - Modifiche del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.…
- CONSOB - Delibera 10 dicembre 2020, n. 2162 - Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni
- CONSOB - Delibera 28 luglio 2022, n. 22422 - Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni
- CONSOB - Delibera 10 giugno 2020, n. 21396 - Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune previsioni del regolamento adottato con delibera 17221/2010, e successive modificazioni, sulle operazioni con parti correlate per agevolare il ricorso alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…