Determinazione, ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l’esercizio 2017
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l’esercizio 2017, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Società di intermediazione mobiliare, le Società fiduciarie di cui all’art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
b) le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
c) le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione servizi di BancoPosta di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 58/1998;
d) le Società di gestione del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58/1998, le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all’art. 1, lettera o-bis), del decreto legislativo n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all’art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2017 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto legislativo n. 58/1998;
f) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nel Ruolo speciale di cui all’art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
g) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2017, nell’Albo di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2017, negli Albi di cui all’art. 35-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2017, all’applicazione degli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58/1998;
h) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all’esercizio dei rami vita III e/o V di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
i) i Consulenti finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nell’Albo di cui all’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
j) i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:
j1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali;
j2) gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2017, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro d’origine risulti essere l’Italia;
k) gli emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;
l) gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all’art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 che alla data del 2 gennaio 2017 risultano in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’apposito Elenco, di cui all’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;
m) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), che:
m1) intendendo effettuare un’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e/o un’ammissione a quotazione di strumenti finanziari ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio successivamente alla preventiva comunicazione di cui all’art. 94, comma 1, di cui all’art. 102, comma 1, ovvero di cui all’art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – ovvero il prospetto di base ovvero il documento d’offerta sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, prima dell’ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;
m2) intendendo effettuare un’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita ovvero una offerta al pubblico di acquisto o scambio, a seguito della preventiva comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ovvero di cui all’art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 hanno ottenuto l’approvazione del prospetto – unico o tripartito – ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, la relativa offerta;
m3) avendo concluso un’offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 ovvero di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
m4) hanno ottenuto l’approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017;
m5) avendo ottenuto l’ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE) nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1° gennaio 2017, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2017 all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, comma 5 e 115 del decreto legislativo n. 58/1998;
n) i Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di interesse pubblico conferiti secondo la normativa previgente;
o) la Borsa Italiana s.p.a.;
p) la MTS s.p.a.;
q) la Monte Titoli s.p.a.;
r) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
s) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2017, all’esercizio dell’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell’apposito Elenco di cui all’art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2017;
u) i Gestori di mercati regolamentati esteri (extra UE) richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
v) i Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio iscritti, alla data del 2 gennaio 2017, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro, di cui all’art. 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;
w) i Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2017, negli appositi Elenchi di cui all’art. 116-septies, comma 3 e all’art. 116-undecies, comma 3 del regolamento Consob n. 11971/1999;
x) l’Organismo dei Consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.