CONSOB – Delibera 28 dicembre 2018, n. 20767

Determinazione della contribuzione dovuta per l’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 40, della legge n. 724/1994

 Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nelle tabella di cui all’art. 3 sono tenuti a versare alla Consob, per l’esercizio 2019, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all’art. 3.

Art. 3

Determinazione della contribuzione

La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:

CausaleSoggetti tenuti alla corresponsioneMisura del contributoTermine e modalità di versamento
Art. 3, lett.a)SIMle Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all’art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2019, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, letterea),b),c),c-bis),d),e) edf) del d.lgs. n.58/1998;Il contributo è computato in misura pari ad € 4.035,00 maggiorato dello 0,47% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2017 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2018, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:-per ricavi fino a 50.000.000, € 116.520,00;

-per ricavi fino a 100.000.000, € 136.950,00;

-per ricavi oltre 100.000.000, € 155.350,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.b)IMPRESE DI INVESTIMENTOle Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2019, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, letterea),b),c),c-bis),d),e) edf) del d.lgs. n.58/1998;Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2019 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lettereg)eg-bis)del d.lgs. n. 58/1998], nelle seguenti misure:a)un servizio/attività di investimento: € 4.035,00;

b)due servizi/attività di investimento: € 14.735,00;

c)tre servizi/attività di investimento: € 26.700,00;

d)quattro servizi/attività di investimento: € 36.110,00;

e)cinque servizi/attività di investimento: € 45.515,00;

f)sei servizi/attività di investimento: € 59.640,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.c)BANCHEle Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all’art. 2, comma 1, letteraf), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2019, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, letterea),b),c),c-bis),d),e) edf) del d.lgs. n.58/1998;Il contributo è computato in misura pari ad € 4.035,00 maggiorato del 3,27% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2017 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2018, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:-per ricavi fino a 10.000.000, € 116.520,00;

-per ricavi fino a 20.000.000, € 136.950,00;

-per ricavi fino a 50.000.000, € 155.350,00;

-per ricavi fino a 100.000.000, € 174.780,00;

-per ricavi fino a 500.000.000, € 194.200,00;

-per ricavi oltre 500.000.000, € 213.620,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.d)SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIOdi seguito indicate:Il contributo dovuto è computato come segue:
Art. 3, lett.d) punto d1)SOCIETA’ DI GESTIONE ITALIANEd1)le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all’art. 1, comma 1, letterao), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2019 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettered),e) edf), del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 4.035,00 maggiorato, dello 0,47% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2017 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2018, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:- per i ricavi fino a 50.000.000, € 116.520,00;

– per i ricavi fino a 100.000.000, € 136.950,00;

– per i ricavi oltre 100.000.000, € 155.350,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.d) punto d2)SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIAd2)le società di gestione UE con succursale in Italia di cui all’art. 1, letterao-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all’art. 1, comma 1, letterap), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2019 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettered),e) edf), del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2019 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lettereg)eg-bis)del d.lgs. n. 58/1998], nelle seguenti misure:a)un servizio/attività di investimento: € 4.035,00;

b)due servizi/attività di investimento: € 14.735,00;

c)tre servizi/attività di investimento: € 26.700,00;

d)quattro servizi/attività di investimento: € 36.110,00;

e)cinque servizi/attività di investimento: € 45.515,00;

f)sei servizi/attività di investimento: € 59.640,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)
Art. 3, lett.e)Gli Intermediari finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all’art. 1, comma 5, letterea),b),c)ec-bis), del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2019 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lettereg)eg-bis)del d.lgs. n. 58/1998], nelle seguenti misure:a)un servizio/attività di investimento: € 4.035,00;

b)due servizi/attività di investimento: € 14.735,00;

c)tre servizi/attività di investimento: € 26.700,00;

d)quattro servizi/attività di investimento: € 36.110,00;

e)cinque servizi/attività di investimento: € 45.515,00;

f)sei servizi/attività di investimento: € 59.640,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019 mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.f)AGENTI DI CAMBIOgli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2019, nel Ruolo speciale di cui all’art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo è pari ad € 97,00pro-capite.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.g)GESTORI COLLETTIVIle Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2019, nell’Albo di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2019, negli Albi di cui all’art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2019, all’applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è computato, come segue:Quota fissa pari a € 3.895,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:

a)per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di € 1.945,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2019 sia in corso l’offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;

b)per i soggetti per i quali l’offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2019 di € 1.375,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;

c)per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA a seguito dell’espletamento nell’anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.775,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;

d)per i gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2019, nella sezione dell’Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell’elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi, secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:

– per volumi fino a 1.000.000, € 4.000,00;

– per volumi fino a 10.000.000, € 12.000,00;

– per volumi fino a 100.000.000, € 20.00,00;

– per volumi fino a 1.000.000.000, € 28.000,00;

– per volumi fino a 3.000.000.000, € 36.000,00;

– per volumi oltre 3.000.000.000, € 42.000,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)

per Oic UE, Sicav, Sicaf, FIA UE – esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art. 3, lett.h)ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARIl’Organismo dei Consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è pari ad € 973.965,00.Versamento entro il 31maggio 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5)
Art. 3, lett.i)IDEATORI DI PRIIPsgli ideatori di PRIIPs di cui all’art.4-deciesdel d.lgs. n. 58/1998 che hanno notificato alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 e il 1 gennaio 2019;Il contributo dovuto è pari ad € 310,00 per ciascun documento notificato contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti.La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 50.000,00.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. j)EMITTENTIi Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:Il contributo dovuto è computato come segue:
Art. 3, lett. j), punto j1)EMITTENTI ITALIANIj1)gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2019, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2019, come da successivo comma 3/1.La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 646.140,00.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.j), punto j2)EMITTENTI ESTERIj2)gli emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2019, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2019, come da successivo comma 3/2.La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 646.140,00.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)
Art. 3, lett.j), punto j3)EMITTENTI AVENTI L’ITALIA COME STATO MEMBRO D’ORIGINEj3)gli emittenti che, alla data del 2 gennaio 2019, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l’Italia come Stato membro d’origine;Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2019, come da successivo comma 3/1.La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 646.140,00.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3. lett. k)EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALIgli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2019, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014;Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2019, come segue:- per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.385,00 per ogni strumento negoziato;

– per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 435,00 per ogni strumento negoziato.

La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 135.000,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli emittenti esteri

gli emittenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art. 3, lett.l)EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSIgli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all’art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2019, risultino in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’apposito Elenco, di cui all’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999;Il contributo dovuto è pari ad € 15.430,00pro-capite.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett.m)OFFERENTIi Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente letterag),di seguito indicati:Il contributo dovuto è computato come segue:
Art.3, lett.m) punto m1)OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTIm1) soggetti per i quali, a seguito dell’inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 1 ovvero 102, comma 1, ovvero 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto – unico o tripartito – ovvero il prospetto di base ovvero il documento d’offerta, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019, prima dell’ottenimento del relativo provvedimento di approvazione;Il contributo è pari ad una quota fissa di € 9.265,00 per ciascun prospetto – unico o tripartito – o prospetto base o documento d’offerta per il quale, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019, si è estinto il procedimento amministrativo prima del rilascio del provvedimento di approvazione.Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli offerenti esteri

gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art.3, lett.m) punto m2)OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA/VENDITAm2)soggetti che, a seguito della comunicazione di cui all’art. 94, comma 1 ovvero di cui all’art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l’approvazione del prospetto – unico o tripartito – ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019, la relativa offerta e/o vendita;Il contributo è pari ad una quota fissa di € 18.530,00 per ciascun prospetto – unico o tripartito -ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l’offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli offerenti esteri

gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art.3, lett.m) punto m3)OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA/VENDITAm3)soggetti che, avendo concluso un’offerta di sottoscrizione e/o vendita ovvero un’offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 ovvero di cui all’art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto per le offerte è calcolato come segue:a) offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti qualicovered warrantocertificates, è pari ad una quota fissa di € 21.880,00 per ciascun prospetto – unico o tripartito – o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.890,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singolatrancheper tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;

b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) è pari, per ciascuna offerta, ad unaquota fissadi € 21.880,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,469% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta;

c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all’art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n.11971/1999, è pari ad una quota fissa di € 3.440,00 per ciascuna offerta conclusa;

d1)offerte di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale, è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 21.880,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,164% del controvalore eccedente tale importo, per la quota parte offerta al pubblicoretaile dello 0,106% del controvalore eccedente, per la quota parte collocata presso gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell’offerta è determinato come da successivo comma 2;

d2)offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 21.880,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,164% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell’offerta è determinato come da successivo comma 2.

Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli offerenti esteri

gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art.3, lett.m) punto m4)SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L’APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE A QUOTAZIONEm4)soggetti che hanno ottenuto l’approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019;Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di € 21.880,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli offerenti esteri

gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art.3, lett.m) punto m5)SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO IL GIUDIZIO DI EQUIVALENZAm5)soggetti che, avendo ottenuto l’ammissione a negoziazione di strumenti finanziari a seguito di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali è stato rilasciato un giudizio di equivalenza al prospetto di un documento già disponibile ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. d), del regolamento Consob n. 11971/1999 (attuativo della direttiva comunitaria n. 2003/71/CE), nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2018 ed il 1° gennaio 2019, sono sottoposti all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto per le operazioni ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 14.375,00.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2) esclusi gli offerenti esteri

gli offerenti esteri: mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6,7)

Art. 3, lett.n)SOCIETA’ DI REVISONE E REVISORIi Soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2019, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data:

-risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI);

-hanno espresso, con un’apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario;

Il contributo dovuto è determinato:a)nella misura del 9,50% dell’ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell’area di consolidamento degli Enti stessi;

b)nella misura del 7,8% dell’ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell’area di consolidamento degli stessi Enti;

c)nella misura del 2,9% dell’ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell’attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).

Per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3, 4, 5)
Art. 3, lett.o)la Borsa Italiana s.p.a.;Il contributo è pari ad € 4.331.460,00.Versamento entro il 28 febbraio 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3, 4, 5)
Art. 3, lett.p)la Mts s.p.a.;Il contributo è pari ad € 447.915,00.Versamento entro il 28 febbraio 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3, 4, 5)
Art. 3 lett.q)la Monte Titoli s.p.a.;Il contributo è pari ad € 766.710,00.Versamento entro il 28 febbraio 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3, 4, 5)
Art. 3, lett.r)la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;Il contributo è pari ad € 525.070,00.Versamento entro il 28 febbraio 2019mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3, 4, 5)
Art. 3, lett.s)GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONEle Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2019, all’esercizio dell’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lett.g)eg-bis), del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:a)fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 30.610,00;

b)fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 74.650,00;

c)fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 112.585,00;

d)fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 151.185,00;

e)fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 198.590,00;

f)oltre n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 258.165,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.t)INTERNALIZZATORI SISTEMATICIgli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2019, nell’apposito Elenco di cui all’art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017;Il contributo dovuto, per l’anno 2019, è pari ad € 12.000,00 maggiorato di € 8.000,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell’anno precedente su una sede di negoziazione (Traded on a Trading Venue).Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.u)GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERIi Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo è pari ad € 26.270,00pro-capite.Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5). La disposizione di pagamento deve essere allegata all’istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.
Art. 3, lett.v)GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMIi Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali iscritti, alla data del 2 gennaio 2019, nel registro di cui all’art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 3.300,00 maggiorata di € 4.200,00 per i soggetti che alla data del 2.1.2019 risultino aver avviato l’attività.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett.w)GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIOi Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2019, negli appositi Elenchi di cui all’art. 116-septies, comma 3 e all’art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999;Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.200,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2019 nelle seguenti misure:a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 6.750,00;

b) da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.000,00;

c) oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 11.260,00.

Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett.x)FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATIi Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti, alla data del 2 gennaio 2019, al registro di cui all’art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;Il contributo dovuto è pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett.y)SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIAi Soggetti tenuti alla pubblicazione annuale della Dichiarazione non finanziaria ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 254/2016 iscritti, alla data del 2 gennaio

2019, nell’elenco di cui all’art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.

Il contributo è pari ad € 1.885,00 pro-capite.Versamento entro il 15 aprile 2019mediante M.Av. precompilato (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Ai fini del computo del contributo:

i) per le offerte di cui al punto m3), lettera d1), per controvalore dell’offerta si intende: il controvalore dell’offerta rivolta al pubblico retail ed agli investitori istituzionali, finalizzato all’ammissione a quotazione dei titoli di capitale. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell’offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato;

ii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera d2), per controvalore dell’offerta si intende l’importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo 58/1998;

iii) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera d2), il controvalore dell’operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

iv) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

 A decorrere dall’anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all’ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all’ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell’attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2019, come segue:

 3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):

a) l’importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 20.875,00 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 195,41 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 157,11 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall’anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l’avvio delle negoziazioni e l’ultimo giorno di borsa aperta dell’anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L’esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall’anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all’esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all’indirizzo e.mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l’importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 20.875,00 per ogni emissione quotata;

c) l’importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 20.875,00 per ogni emissione quotata;

d) l’importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) è pari ad una quota fissa di € 2.875,00 per ogni strumento quotato;

e) l’importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf) , di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di € 3.015,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 646.140,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):

a) l’importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant è pari ad una quota fissa di € 20.875,00 per ogni emissione quotata;

b) l’importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) è pari ad una quota fissa di € 2.875,00 per ogni strumento quotato;

c) l’importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di € 3.015,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 646.140,00.

Art. 4

Modalità di versamento della contribuzione

Il bollettino precompilato (M.Av.) verrà spedito all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei venti giorni antecedenti la scadenza.

Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione del bollettino precompilato (M.Av.) verranno pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

Il bonifico bancario è effettuato sul conto corrente n. 60006X08 intestato a «CONSOB – Via G. B. Martini 3, 00198, Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 – Viale Parioli, 39/b, 00197 Roma Cod. ABI 05696 – CAB 03225 – Codice Swift (BIC) POSOIT22 – IBAN: IT 44 Z 05696 03225 000060006X08.

All’atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento e la descrizione della causale del versamento.

La descrizione delle causali di versamento da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, è riportata nella prima colonna della tabella di cui all’art. 3.

L’avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri sarà spedito nei 20 giorni antecedenti la scadenza all’indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

L’avviso di pagamento di cui al comma 6 conterrà, tra l’altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario. Il bonifico bancario dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nel precedente comma 3.

Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all’art. 3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 3 a 5, entro:

a) il 28 febbraio 2019, qualora il bilancio chiuso nel 2018 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2018, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2019, per tutti gli altri soggetti iscritti nel registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di Enti di interesse pubblico.

Nel termine di versamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, è trasmessa alla Consob copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 4 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo.

Art. 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica.