CONSOB – Delibera n. 22804 del 6 settembre 2023
Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera 28 dicembre 2017, n. 20249
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, è modificato come segue:
A. nella Parte III sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel Titolo I,
i. all’art. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che intendono prestare l’attività di gestione di un APA o di un ARM presentano domanda di autorizzazione alla Consob nella quale, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/571 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, sono contenute tutte le informazioni di cui la Consob necessita per accertarsi che il soggetto medesimo abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni della Parte III, Titolo I-ter, del Testo unico, del Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dei relativi atti delegati, tra cui la data di presumibile avvio del servizio di comunicazione dati e il nominativo e il contatto di un referente in grado di fornire, se necessario, le informazioni e i chiarimenti richiesti.»;
ii. all’art. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I membri dell’organo di amministrazione di un APA o di un ARM soddisfano i requisiti definiti dall’art. 27-septies del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;
iii. gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 sono abrogati;
b) nel Titolo II,
i. nella rubrica, all’art. 59, commi 1, 3, 4 e 6, nonché all’art. 60, comma 1, le parole «i fornitori di servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli APA e gli ARM»;
ii. all’art. 59, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le informazioni necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di cui all’art. 79-ter, commi 1 e 3, del Testo unico, al Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai relativi atti delegati.»;
B. nella Parte V sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel Titolo I, all’art. 61,
i. nel comma 1, dopo le parole «limiti di posizione» sono aggiunte le seguenti: «in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci»;
ii. nel comma 1, alla lettera a) dopo le parole «a livello di gruppo aggregato» sono aggiunte le seguenti: «in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/1302»;
iii. nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) specificano chiare soglie quantitative dell’entità massima di una posizione in strumenti derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci che una persona può detenere»;
iv. nel comma 1, la lettera d) è soppressa;
v. il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Consob riesamina i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche avuto riguardo all’offerta consegnabile o alle posizioni aperte o altri cambiamenti rilevanti nel mercato, in base alla propria determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nel regolamento delegato (UE) 2022/1302»;
b) nel Titolo II,
i. all’art. 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per consentire alla Consob la determinazione dei limiti di posizione su derivati su merci agricole e il loro riesame ai sensi dell’art. 61, comma 3, le sedi di negoziazione informano la Consob quando il totale delle posizioni aperte in uno degli strumenti derivati su merci agricole raggiunge la quantità di lotti di cui all’art. 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1302, indicando se il totale delle posizioni aperte nel mese di scadenza e negli altri mesi raggiunge i 20.000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.» e il comma 4 è soppresso;
ii. l’art. 63 è abrogato;
iii. all’art. 64, comma 1, le parole «su derivati su merci, tenendo conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti negoziati» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/1299.»;
iv. l’art. 65 è sostituito come segue:
«1. Le richieste di esenzione dai limiti di posizione di cui all’art. 68, comma 2-bis, del Testo unico sono presentate alla Consob in conformità agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/1302.
2. I soggetti che hanno presentato una richiesta di esenzione ai sensi del comma 1 comunicano tempestivamente alla Consob i cambiamenti significativi o delle informazioni, di cui all’art. 8, paragrafo 6 e 7, e all’art. 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 e presentano una nuova richiesta di esenzione qualora intendano continuare ad avvalersene.
3. La Consob approva o respinge la domanda di esenzione entro ventuno giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l’approvazione o il rifiuto dell’esenzione al richiedente.
4. I soggetti di cui all’art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano alla Consob, su richiesta di quest’ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività è accessoria rispetto all’attività principale, ai sensi dell’art. 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1833 e in conformità alle procedure dettate dall’art. 6 del citato regolamento.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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