CONSOB – Delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023
Modifiche del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell’articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
Art. 1
Modifiche del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob
1. Al regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
A. nel Capo I, all’art. 1
i) alla fine del comma 2, le parole «individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante» sono soppresse;
ii) al comma 3, le parole «la tabella indica» sono sostituite dalle seguenti: «In apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono indicati»;
B. nel Capo II,
i) all’art. 5,
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento è interrotto in caso di domanda incompleta o irregolare.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.»;
ii) all’art. 7, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I termini di conclusione superiori a novanta giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorità e dell’organizzazione amministrativa interna»;
C. nel Capo III,
i) dopo l’art. 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Responsabile per l’esercizio dei poteri sostitutivi). – 1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l’attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al direttore generale, che conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.»;
ii) all’art. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i seguenti elementi:
a) l’unità organizzativa competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento;
b) il responsabile del procedimento;
c) l’oggetto del procedimento;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
f) le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare, anche in via telematica, i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge.»;
iii) all’art. 12,
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse.»;
2) al comma 3, dopo le parole «di altra autorità» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di inammissibilità, incompletezza o manifesta infondatezza dell’istanza, nonchè nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è compatibile con la durata del procedimento».
Art. 2
Tabella dei procedimenti amministrativi della Consob
1. È abrogata la tabella allegata al regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob adottato con delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera, in apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono riportate le informazioni concernenti il termine di conclusione, l’unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ai sensi dell’art. 1 del citato regolamento generale.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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