I giudici tributari intervenendo in tema di riscossione dei diritti i consorzi di bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo, per via dell’abrogazione dell’articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
In particolare i Giudici piacentini della CTP con la sentenza n. 131/2017 del 18/07/2017, hanno anche stabilito che il diritto alla riscossione del tributo è subordinato al beneficio ritraibile dall’immobile dalle opere eseguite dal consorzio di bonifica, secondo quanto stabilito dall’art. 1 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che per l’appunto subordina il diritto alla riscossione alla presenza di quelle opere che lo legittimano e cioè alla presenza di quelle opere che apportano agli immobili quel beneficio diretto, specifico, concreto e incrementativo del valore, che è richiesto dalla legge e dalla costante giurisprudenza.