La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 21958 depositata il 25 settembre 2013 intervenendo in tema di giudicato esterno ha statuito che “il meccanismo previsto dall’art. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice. Anche in tema di solidarietà tributaria, pertanto, l’applicazione dell’art. 1306 cod. civ., presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, e si tratta, inoltre, di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto” (Cass. n. 1681 del 2000 e n. 2383 del 2006).
Pertanto la sentenza che annulla l’accertamento a carico del sostituto d’imposta vale anche per il sostituito se solleva specifica eccezione. Il giudice non può provvedere d’ufficio.
La vicenda ha riguardato il recupero di imponibile e di Irpef mediante l’avviso di accertamento per le somme corrisposte ad un dipendente, nel 1985, dal datore di lavoro a titolo di contributo differenza canone di locazione in relazione al suo trasferimento in un’altra città.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un dipendente di banca che chiedeva che l’effetto della sentenza di annullamento dell’accertamento fiscale in favore del suo datore fosse estesa anche alla sua posizione, la sezione tributaria ha chiarito che «il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all’art. 1306 cod. civ., riguardante l’estensione del giudicato». A tale conclusione non è di ostacolo nè la diversità della fonte normativa delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, nè il carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all’altra. Infatti, a parte l’espressa previsione della solidarietà nella fase della riscossione – pur limitata al caso della ritenuta d’imposta -, di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, che male si adatta alla concezione autonomistica dei due rapporti di obbligazione, nella specie opera la presunzione, stabilita dall’art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell’unicità della prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal sostituto.
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