AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 75 del 14 marzo 2025, n. 75
Conto liquidità e conto titoli all’estero e servizi di investimento prestati dalla stabile organizzazione – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni ARF– Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La banca lussemburghese istante (di seguito, anche ”Banca” o ”Casa Madre”) è specializzata nella gestione dei patrimoni individuali, nei servizi di consulenza finanziaria, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e servizi accessori ai precedenti, autorizzata ad operare in regime di ”libera prestazione di servizi”.
In data xx/yy/2024, la Banca ha richiesto l’autorizzazione per l’apertura in Italia di una stabile organizzazione (di seguito, ”S.O.”) al fine di offrire i seguenti servizi di investimento:
a) consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, letteraf), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
b) ricezione e trasmissione ordini (in seguito ”RTO”), di cui all’articolo 1, comma 5, lettera e), del TUF;
c) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera cbis), del TUF;
d) gestione di portafogli, di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF.
Mediante l’apertura della S.O., la Banca intende espandere e sviluppare i servizi offerti nel mercato italiano, avvalendosi di una rete di Relationship Manager (di seguito ”RM”) sul territorio italiano, in grado di seguire più da vicino la clientela locale, sviluppando nuovi contatti ed opportunità di business.
I patrimoni dei clienti, principalmente persone fisiche, saranno depositati presso la sede della Banca in Lussemburgo in appositi dossier (di seguito ”Conti Titoli”), a cui si affiancheranno i conti correnti bancari dove verranno accreditati/addebitati i flussi di denaro relativi alle attività finanziarie che costituiscono i predetti patrimoni (di seguito ”Conti Liquidità” e, congiuntamente ai Conti Titoli, i ”Conti Esteri”).
In entrambi i casi si tratta di conti dedicati alla prestazione dei servizi di investimento prestati dalla S.O..
Dal punto di vista operativo, la S.O. svolgerebbe un servizio di consulenza preliminare e strumentale alla prestazione dei propri servizi, verso la clientela locale; in questa fase, i RM avrebbero il compito di identificare le esigenze dei clienti, al fine di poter raccomandare agli stessi il servizio più adeguato e proporre la sottoscrizione di contratti di gestione patrimoniale individuale di portafoglio (di seguito ”GPI”) o di consulenza in materia di investimenti abbinata ai servizi di collocamento e ricezione e trasmissione ordini (di seguito ”Consulenza con RTO”).
La sottoscrizione di tali contratti avverrà tra la S.O. e il cliente.
La S.O. si farà carico di raccogliere la documentazione contrattuale e regolamentare standard relativa all’apertura dei Conti Esteri presso la Casa Madre dove le attività finanziarie oggetto della gestione saranno depositate.
Nei contratti GPI e di Consulenza con RTO sono previste specifiche clausole secondo le quali: con la stipula del contratto il cliente incarica la S.O. ad operare come sostituto/responsabile d’imposta nei confronti delle autorità fiscali italiane relativamente ai Conti Esteri; il cliente viene reso edotto che la S.O.:
(i) adempirà ad ogni obbligo di comunicazione (incluse le risposte alle richieste di indagini finanziarie), segnalazione e monitoraggio previsto dalla normativa fiscale italiana in relazione ai Conti Esteried operazioni riguardanti le attività finanziarie in essi detenute;
(ii) applicherà tutte le imposte che sarebbero applicate da un intermediario residente in Italia, in particolare: l’imposta di bollo, le ritenute/imposte sostitutive sui redditi di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria nel caso in cui abbia optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito; la S.O. è individuata come unico punto di contatto per:
(i) la raccolta della documentazione contrattuale standard relativa ai Conti Esteri e la trasmissione di tale documentazione alla Banca;
(ii) ricevere o fornire ogni sorta di informazione o comunicazione in relazione ai Conti Esteri e alle attività finanziarie in essi depositate;
(iii) impartire ordini dispositivi relativi alle attività finanziarie depositate nei Conti Esteri (fatta eccezione per le operazioni che potranno essere impartite tramite il canale ”Homebanking” sul Conto Liquidità); (iv) fornire qualsiasi istruzione alla S.O. riguardante l’amministrazione dei Conti Esteri in conformità a quanto previsto dal contratto sottoscritto;
il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a prelevare le somme ed eventualmente anche disinvestire le attività finanziarie depositate sui Conti Esteri, senza limitazioni di sorta, anche in conflitto di interessi, al fine di consentire alla S.O. di disporre delle somme necessarie per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di pagamento previsto dalla normativa fiscale italiana, a carico del sostituto/responsabile d’imposta; il cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a liquidare, prelevare o vincolare le attività finanziarie depositate sui Conti Esteri qualora intervengano misure cautelari, conservative o esecutive emesse e da eseguirsi nel rispetto delle norme nazionali e internazionali territorialmente applicabili e nelle forme previste dagli accordi e trattati internazionali applicabili, derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del Cliente; il cliente si impegna a non conferire ad altro intermediario incarichi contrastanti e/o incompatibili col ruolo di sostituto/responsabile d’imposta svolto dalla S.O..
Inoltre, nel contratto di Consulenza con RTO sono previste specifiche clausole secondo le quali:
la S.O. rendiconterà periodicamente (almeno una volta all’anno) la consistenza delle attività finanziarie depositate nei Conti Esteri, i proventi incassati e le movimentazioni effettuate nel corso del periodo rendicontato e le imposte trattenute in qualità di sostituto/responsabile d’imposta;
il cliente si impegna ad incassare tutti i proventi delle attività finanziarie depositate nei Conti Titoli esclusivamente sul Conto Liquidità;
la Banca eseguirà gli ordini dispositivi impartiti dal Cliente condizionatamente alla disponibilità sul Conto Liquidità dei fondi necessari per il prelievo delle imposte dovute in relazione all’operazione impartita. Qualora per qualsiasi ragione, non fossero disponibili i fondi necessari, la Banca non darà seguito alle istruzioni ricevute.
Tenuto conto che l’operatività prospettata dall’Istante è in parte riconducibile a quella analizzata nella risposta ad interpello pubblicata il 25 novembre 2022, n. 578/E, la Banca chiede di confermare:
1) che la S.O. potrà applicare il regime del ”risparmio amministrato” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 nei confronti dei clienti che si avvalgono dei servizi di GPI o di Consulenza con RTO;
2) che la S.O. potrà applicare il regime del ”risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 nei confronti dei clienti che si avvalgono dei servizi di GPI;
3) l’esclusione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, per le attività finanziarie detenute dai clienti nei Conti Esteri in tutti i casi in cui la S.O. assoggetta ad imposta sia i redditi diversi di natura finanziaria sia i redditi di capitale (diversi da quelli esenti o già assoggettati ad imposta alla fonte);
4) che la S.O., in qualità di ”ente gestore” ai sensi del d.m. 24 maggio 2012, potrà applicare l’imposta di bollo sui Conti Liquidità e sui prodotti finanziari depositati nei Conti Titoli con conseguente esonero, per i clienti, dall’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE);
5) le modalità con cui la S.O. dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, in materia di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero;
6) le modalità con cui la S.O. dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari all’anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
7) che gli adempimenti descritti nei punti precedenti sussisteranno esclusivamente nei confronti dei clienti che, intrattenendo ”rapporti stabili” con la S.O., la incaricano anche di agire come sostituto d’imposta, restando invece esclusi eventuali clienti italiani che dovessero intrattenere rapporti direttamente con la Casa Madre o con stabili organizzazioni della Banca localizzate in altre nazioni, relativamente ai quali la S.O. non svolgerebbe alcuna attività.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto attiene al primo quesito, circa l’applicazione del regime del risparmio amministrato, l’Istante ritiene che la S.O. possa applicare tale regime, su opzione dei clienti, quando i clienti richiedono il servizio di GPI o il servizio di Consulenza con RTO.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che le stabili organizzazioni italiane di banche estere sono annoverate tra i soggetti abilitati ad applicare tale regime secondo quanto previsto dal D.M. 22 maggio 1998.
Inoltre, il servizio di GPI rientra tra le forme di ”stabile rapporto” previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 che abilitano l’intermediario a ricevere dai propri clienti l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato e, a parere dell’Istante, anche il rapporto di Consulenza con RTO sarebbe idoneo a consentire l’applicazione di tale regime fiscale, in quanto, con tale servizio, la S.O. costituisce un rapporto stabile equiparabile all’amministrazione delle attività finanziarie.
La Banca ritiene, infine, che «indipendentemente dall’assimilazione del ruolo della Stabile Organizzazione ad una formale amministrazione delle attività finanziarie, posto che nel caso in esame la Stabile Organizzazione è direttamente coinvolta nel prestare servizi continuativi ai clienti, l’unicità soggettiva tra Stabile Organizzazione e Casa Madre dovrebbe portare a considerare gli obblighi fiscali in capo alla Banca nel suo complesso.
In tale contesto, il deposito delle attività finanziarie nel Conto Titoli (presso la Casa Madre) trae origine da un rapporto di custodia e amministrazione delle attività finanziarie depositate nel Conto Titoli; conseguentemente non dovrebbero sussistere dubbi circa la possibilità che la Banca possa applicare ai propri clienti il regime fiscale del risparmio amministrato tramite la propria Stabile Organizzazione, essendo quest’ultima il soggetto che la norma identifica per l’applicazione del regime in esame da parte di soggetti non residenti».
Pertanto, a parere dell’Istante, la S.O. potrà ricevere l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato sia dai clienti che intratterranno con la S.O. rapporti di GPI sia da quelli che intratterranno rapporti di Consulenza con RTO.
Conseguentemente, l’Istante ritiene che la S.O. dovrà effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997 per le operazioni non assoggettate all’imposta sostitutiva, nell’ambito del Quadro SO della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d’imposta.
Per quanto attiene al secondo quesito, relativo all’applicazione del regime del risparmio gestito, l’Istante ritiene siano soddisfatti i requisiti previsti per l’applicazione del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 nei confronti dei clienti che sottoscriveranno il servizio di GPI con la S.O. e che eserciteranno la relativa opzione.
Secondo l’Istante, la S.O. rientra tra i soggetti autorizzati ad applicare il regime del risparmio gestito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.m. 31 marzo 1999 e i contratti di GPI saranno sottoscritti e regolati dalla normativa italiana.
Per quanto attiene al terzo quesito, circa gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo ai clienti, l’Istante ritiene che siano soddisfatte le condizioni di esonero dai predetti obblighi previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990, in quanto sussisterebbe uno stabile rapporto (sotto forma di gestione o amministrazione) con un intermediario abilitato e la tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria.
Al riguardo, la Banca ritiene che, nel caso di specie, non sia necessaria la canalizzazione dei redditi di capitale tramite un intermediario che provveda alla relativa tassazione, per effetto dell’unicità soggettiva della S.O. con la Casa Madre che consente di considerare rispettato il requisito dell’intervento dell’incasso in capo alla Banca (intesa come ”unicum”).
Pertanto, secondo l’Istante, i flussi reddituali incassati sul Conto Liquidità aperto dal cliente presso la Casa Madre possono essere assoggettati alle ritenute/imposte sostitutive da parte della S.O. senza necessità di prevedere una specifica canalizzazione dei flussi su un apposito conto presso la S.O..
In conclusione, l’Istante ritiene che «secondo lo schema contrattuale proposto, e in forza del rapporto stabile di custodia e amministrazione delle attività finanziarie dei clienti depositate sui Conti Titoli presso la Sede Centrale, quando la Branch (promanazione italiana della stessa Banca) offrirà servizi continuativi di GPI o di Consulenza con RTO riferibili ai predetti Conti Titoli, sarà tenuta ad applicare le ritenute/imposte sostitutive sui redditi di capitale relativi agli investimenti dei propri clienti».
Conseguentemente, i clienti che eserciteranno le opzioni fiscali per il regime del risparmio amministrato o gestito saranno esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale in quanto tutti i flussi reddituali verranno assoggettati a tassazione dalla S.O..
In tale contesto, l’Istante ritiene che dovrebbe venire meno, oltre al vincolo della canalizzazione, anche il divieto da parte del cliente di poter disporre delle somme depositate nel Conto Liquidità.
A parere della Banca, tenuto conto che la finalità di non poter disporre del Conto Liquidità è volta a garantire la canalizzazione attraverso l’intermediario italiano dei flussi reddituali originati dalle attività estere, nel caso di specie, la stessa verrebbe meno, anche tenuto conto che la S.O. effettuerà tutte le segnalazioni/comunicazioni (sia quelle verso l’anagrafe tributaria che quelle previste per il monitoraggio valutario) come se i Conti Esteri fossero aperti presso una banca italiana.
Con riferimento al quarto quesito, relativo all’applicazione dell’imposta di bollo da parte della S.O., la Banca ritiene che quando la S.O. offrirà ai clienti:
il servizio di GPI sottoscrivendo contratti regolati dalla normativa italiana, la S.O. sarà tenuta ad applicare l’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2ter, della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
il servizio di Consulenza con RTO in relazione alle attività finanziarie e alla liquidità depositate nei Conti Titoli e nei Conti Liquidità, l’unicità soggettiva tra S.O. e Casa Madre combinata col ruolo effettivamente svolto dalla S.O., comporterà l’applicazione da parte di quest’ultima dell’imposta di bollo.
Pertanto, la comunicazione inviata (almeno una volta all’anno) relativa alle attività depositate sui Conti Titoli sarà assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13, comma 2ter, della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, mentre le comunicazioni relative ai Conti Liquidità saranno assoggettate all’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2bis, della stessa Tariffa, qualora la giacenza media superi la soglia prevista.
In conseguenza dell’applicazione dell’imposta di bollo da parte della S.O., l’Istanteritiene che nessun obbligo di dichiarazione e versamento dell’IVAFE gravi in capo ai clienti.
In relazione al quinto quesito, relativo al monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero, l’Istante ritiene che la S.O. rientri tra i destinatari degli obblighi di comunicazione in tutti i casi in cui interviene nei trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l’estero per conto dei propri clienti persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate.
In particolare, l’Istante ritiene che la S.O. sarà tenuta a comunicare tutti i trasferimenti rilevanti, diversi da quelli che devono già essere comunicati da altri intermediari italiani tenuti agli stessi obblighi. A tal fine, la S.O. :
interverrà nell’operatività amministrativa connessa ai Conti Liquidità;
avrà piena e immediata accessibilità a tutte le informazioni;
sarà tenuta a monitorare, ai fini della normativa antiriciclaggio, l’operatività della clientela italiana.
Per quanto concerne l’individuazione dei trasferimenti rilevanti, la vigente formulazione del decreto legge n. 167 del 1990, prevede un collegamento diretto tra l’individuazione concreta degli obblighi di segnalazione e le rilevazioni da effettuare ai fini della normativa antiriciclaggio.
A tal fine, l’allegato 5 ”Tabella Causali Analitiche” al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 maggio 2024 (prot. n. 224381) individua puntualmente le operazioni da comunicare sulla base delle causali utilizzate per le rilevazioni antiriciclaggio; pertanto, la S.O. comunicherà le operazioni che la normativa antiriciclaggio prevede vengano rilevate con le causali indicate dal provvedimento.
Nel caso concreto, quando i clienti trasferiranno (sia in entrata che in uscita) fondi tra i propri conti correnti aperti presso intermediari italiani e i Conti Liquidità,gli obblighi di comunicazione ricadranno sugli intermediari italiani dove il cliente avrà il conto, mentre la S.O. sarà tenuta a comunicare tutti i trasferimenti rilevanti effettuati sui Conti Liquidità, diversi da quelli da/verso conti correnti dei clienti aperti presso intermediari obbligati alla segnalazione.
Pertanto, la S.O. segnalerà eventuali trasferimenti rilevanti provenienti o diretti verso:
conti dei clienti aperti presso intermediari esteri, conti di soggetti terzi (sia italiani che esteri) aperti presso intermediari esteri.
Ai fini delle predette comunicazioni, la Banca ritiene che, per effetto della disposizione prevista dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, non debbano essere comunicati flussi relativi alle attività finanziarie assoggettati a tassazione dalla S.O. nell’ambito dei regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito.
Per quanto sopra rappresentato e tenuto conto che i clienti non avranno la possibilità di effettuare prelievi di denaro dai Conti Liquidita né in Italia né all’estero, a parere dell’Istante l’Amministrazione finanziaria disporrebbe di tutte le informazioni utili per monitorare l’utilizzo dei Conti Esteri esattamente come se fossero aperti presso una banca italiana.
Per quanto concerne il sesto quesito, relativo alle modalità con cui la S.O. dovrà adempiere agli obblighi di comunicazione dei rapporti finanziari all’anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, la Banca ritiene che nel caso prospettato, l’unicità soggettiva con la Casa Madre, consentirebbe di segnalare:
i rapporti di gestione patrimoniale per i clienti che si avvalgono dei servizi di GPI;
i Conti Esteri aperti presso la Casa Madre dai clienti che si avvalgono dei servizi di Consulenza con RTO.
Peraltro, secondo l’istante, «non dovrebbe essere dovuta la segnalazione del mandato di amministrazione dei Conti Esteri in quanto tale attività sarebbe svolta di fatto dalla Branch, ma non verrebbe formalizzata poiché i conti sono aperti presso lo stesso soggetto giuridico (Sede Centrale della stessa Banca).
Inoltre, a parere dell’istante, non dovrebbe essere segnalata neppure l’attività di RTO svolta dalla Branch, trattandosi di attività accessoria all’operatività dei Conti Esteri, infatti, dovrebbe essere ”assorbita” dalle segnalazioni riguardanti i conti stessi.».
Infine, per quanto riguarda il settimo quesito, relativo alla conferma che gli obblighi di applicazione delle imposte ed effettuazione delle comunicazioni di cui ai quesiti precedenti sussisteranno esclusivamente nei confronti dei clienti che intrattenendo ”rapporti stabili” con la S.O. e che la incaricano di agire come sostituto d’imposta, l’Istante ritiene che la conferma delle soluzioni proposte abbia rilevanza esclusivamente rispetto alla specifica operatività prospettata.
Parere dell’agenzia delle entrate
Nella fattispecie in esame, la Banca rappresenta che intende prestare in Italia, per il tramite della S.O. (per la quale ha già richiesto la relativa autorizzazione), alcuni servizi di investimento relativi alle attività finanziarie detenute sui Conti Esteri presso la Casa Madre dai clienti italiani, principalmente persone fisiche.
Con i quesiti posti la Banca ha chiesto di confermare che la S.O. possa operare come sostituto d’imposta e adempiere agli obblighi fiscali in relazione alle attività finanziarie detenute dai clienti italiani sui Conti Esteri, quando quest’ultima renderà ai clienti i servizi di investimento di Consulenza con RTO e di GPI.
Nello schema operativo proposto è previsto che la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di investimento avverrà tra la S.O. e il cliente, mentre «il deposito delle attività finanziarie nel Conto Titoli (presso la Casa Madre) trae origine da un rapporto di custodia e amministrazione delle attività finanziarie depositate nel Conto Titoli» con la Casa Madre.
Con riferimento al quesito 1, l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, recante la disciplina del regime del risparmio amministrato, prevede che «Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), cbis) e cter) del comma 1 dell’articolo 81 [n.d.r. ora 67] del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall’articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».
Il secondo periodo di tale disposizione stabilisce la possibilità di optare per tale regime anche per le plusvalenze, differenziali positivi e proventi di cui alle lettere cter),cquinquies) e csexies) del medesimo comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, a condizione che intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti abilitati con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.
L’applicazione di tale regime è demandata alle banche, alle società di investimento mobiliare e agli altri intermediari finanziari individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze (decreto del Ministro delle Finanze 22 maggio 1998 e decreto del Ministro delle Finanze 25 giugno 2002).
L’articolo 1, comma 2, del d.m. 22 maggio 1998, ai fini dell’individuazione degli intermediari abilitati, include, fra i soggetti che possono applicare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle attività finanziarie, anche le stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti.
Come chiarito in diversi documenti di prassi, ai fini dell’esercizio dell’opzione il ricorso del contribuente agli intermediari non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’intermediario, che presuppone, quindi, uno stabile rapporto di mandato o di deposito, custodia o amministrazione (cfr. risoluzione 8 marzo 2012, n. 23/E e risposta ad interpello pubblicata il 25 novembre 2022, n. 578/E).
In particolare, nelle risoluzioni 31 maggio 2011, n. 61/E e n. 23/E del 2012, seppur con riferimento a un rapporto di mandato fiduciario, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in esame da parte di un intermediario abilitato, è stato evidenziato che è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione.
Al riguardo, è stato precisato che attraverso tale rapporto, infatti, il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato all’esercizio degli atti giuridici finalizzati alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio amministrato e interviene nei flussi reddituali rivenienti dallo stesso, consentendo in tal modo alla fiduciaria stessa di assoggettarli a tassazione o, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, di effettuare le previste comunicazioni all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, per l’applicazione del regime del risparmio amministrato nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante.
Quanto sopra chiarito, circa il regime fiscale del risparmio amministrato da parte delle società fiduciarie con l’incarico di amministrare attività depositate presso una banca estera, costituisce un riferimento utile per la valutazione dell’applicazione del medesimo regime fiscale allo schema operativo proposto dall’Istante nell’ambito del contratto di Consulenza con RTO e del contratto di GPI.
Con la sottoscrizione del contratto di Consulenza con RTO, il cliente conferisce alla S.O. «l’incarico di fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 1, comma 5 lettera f) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 […] unitamente ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento di strumenti finanziari, di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 5, lettere e) e cbis) del medesimo decreto in relazione agli attivi detenuti» sui Conti Esteri, secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto medesimo.
Oltre alle caratteristiche descritte dall’Istante nella parte espositiva del quesito, si rileva che il punto 12 del contratto di Consulenza con RTO, recante il «Trattamento fiscale che sarà applicato ai beni oggetto della consulenza», stabilisce che «Con la stipula di tale contratto il Cliente incarica la Banca (tramite la Succursale) ad operare come sostituto/responsabile d’imposta nei confronti delle autorità fiscali Italiane relativamente ai Conti […] e alle attività finanziarie in essi depositate (di seguito i ”Beni”).
Le clausole del Contratto che regolano il trattamento fiscale dei Beni integrano quando pattuito nell’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto, che regolano i Conti, stipulate tra il Cliente e la Banca. […] Il Cliente è consapevole che, per effetto dell’incarico di cui al primo paragrafo del presente articolo, la Banca (tramite la Succursale):
(i) adempirà ad ogni obbligo di comunicazione (incluse le risposte alle richieste di indagini finanziarie), segnalazione e monitoraggio previsto dalla normativa fiscale italiana in relazione ai Conti, ai Beni in essi depositati ed alle operazioni riguardanti i Beni stessi;
(ii) applicherà tutte le imposte che sarebbero applicate da un intermediario residente in Italia, in particolare: l’imposta di bollo, le ritenute/imposte sostitutive sui redditi di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria a seconda del regime fiscale scelto dal Cliente.
Al fine di consentire alla Banca (tramite la Succursale) di adempiere agli obblighi fiscali il Cliente compila l’allegato 1 del Contratto, fornendo le informazioni in esso richieste e optando per uno dei regimi fiscali in esso previsti».
Al riguardo, l’allegato 1 del contratto di Consulenza con RTO prevede che il cliente rilasci alcune informazioni sulla propria qualificazione soggettiva di ”cliente” ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta di bollo, nonché sul regime fiscale (dichiarativo o amministrato) che intende adottare ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal Conto titoli detenuto presso la Casa Madre.
Inoltre, nell’ambito del citato punto 12 del contratto viene stabilito che «Il Cliente acconsente ed è consapevole che la Succursale avrà accesso immediato e illimitato a tutte le informazioni riguardanti i Conti, i Beni in essi depositati e le operazioni effettuate sui Beni stessi.
Il Cliente si impegna ad incassare tutti i proventi delle attività finanziarie depositate nei Conti esclusivamente sul conto corrente aperto presso la Banca.
Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a prelevare dai Conti ed eventualmente anche disinvestire attività finanziarie depositate sui Conti, senza limitazioni di sorta, anche in conflitto di interessi, al fine di consentire alla Succursale di disporre delle somme necessarie per l’adempimento di ogni obbligo impositivo e di pagamento (relativo ai Beni) previsto dalla normativa fiscale italiana, a carico del sostituto/responsabile d’imposta».
Infine, è anche previsto che «Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Bancaa liquidare, prelevare o vincolare le attività finanziarie depositate sui Conti qualora intervengano misure cautelari, conservative o esecutive emesse e da eseguirsi nel rispetto delle norme nazionali e internazionali territorialmente applicabili e nelle forme previste dagli accordi e trattati internazionali applicabili, derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del Cliente, e ciò esclusivamente nei limiti, condizioni e termini analogamente previsti e disciplinati per Equitalia Giustizia per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni».
Con la sottoscrizione del contratto di GPI il cliente conferisce alla S.O. «l’incarico di gestire gli attivi» detenuti sui Conti Esteri, secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto medesimo, e nell’ambito del quale sono sostanzialmente replicate le condizioni relative al trattamento fiscale del contratto illustrate per il contratto di Consulenza con RTO.
Nel contratto di GPI è previsto che «Al fine di consentire alla Banca (tramite la Succursale) di adempiere agli obblighi fiscali il Cliente compila l’allegato C del Contratto, fornendo le informazioni in esso richieste e optando per uno dei regimi fiscali in esso previsti».
Il citato allegato C prevede che il cliente rilasci alcune informazioni sulla propria qualificazione soggettiva di ”cliente” ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta di bollo, nonché sul regime fiscale (dichiarativo, amministrato o gestito) che intende adottare ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal contratto di gestione di portafogli.
In sostanza, le pattuizioni dei contratti di Consulenza con RTO e di GPI stabiliscono che la S.O. adempierà agli obblighi di sostituzione d’imposta derivanti dai rapporti di custodia e amministrazione delle attività finanziarie depositate sui Conti Titoli detenuti dai clienti presso la Casa Madre, laddove i clienti intendano avvalersi dei servizi di investimento previsti nei contratti di Consulenza con RTO o di GPI sottoscritti con la S.O.
Ne consegue che, nel caso di specie, il regime fiscale del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 potrà essere applicato sul Conto Titoli detenuto all’estero presso la Casa Madre, in relazione al quale il cliente stipula un contratto duraturo di:
Consulenza con RTO con la S.O. richiamando i Conti Esteri al fine di consentire i relativi adempimenti fiscali da parte di quest’ultima, che è il soggetto abilitato all’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista; o GPI con la S.O. con il quale conferisce l’incarico di gestire gli attivi detenuti presso la Casa Madre.
Con riferimento al secondo quesito relativo al regime del risparmio gestito si evidenzia che l’articolo 7, al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che «I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 [n.d.r. ora 44] e 81[n.d.r. ora 67], comma 1, lettere da c) a csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo».
Al fine dell’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio gestito il contribuente instaura con un intermediario qualificato, tra cui sono comprese le stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, un rapporto di gestione del patrimonio affidato a detti intermediari (cfr. articolo 1, comma 2, decreto del Ministro delle Finanze 22 maggio 1998).
Nel caso di specie, si ritiene che il contratto di GPI proposto dall’Istante possa essere idoneo a consentire l’applicazione di tale regime fiscale a condizione che tutte le attività finanziarie detenute nel Conto Titoli siano incluse nel portafoglio oggetto della gestione.
Per quanto attiene al terzo quesito, il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro […]».
Nel caso di specie, si ritiene che lo schema operativo proposto soddisfi le condizioni previste in tale disposizione in quanto, pur essendo le attività finanziarie dei clienti depositate sui Conti Titoli presso la Casa Madre, per effetto dei contratti stipulati con la S.O. per i servizi di GPI o di Consulenza con RTO riferibili ai predetti Conti Titoli, quest’ultima sarà incaricata di operare la tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti dalle citate attività finanziarie.
Pertanto, non sussistono in capo ai clienti gli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale in quanto tutti i flussi reddituali verranno assoggettati a tassazione dalla S.O.. Resta fermo che permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al cliente che si avvale del regime dichiarativo di cui all’articolo 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Al riguardo, si condivide la soluzione proposta dall’Istante per cui non occorre prevedere una specifica canalizzazione dei flussi su un conto ad hoc della S.O. in considerazione dell’unicità soggettiva tra quest’ultima e la Casa Madre.
Con riferimento al quarto quesito, relativo all’applicazione dell’imposta di bollo da parte della S.O., si osserva quanto segue.
L’articolo 13, comma 2bis della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che sono soggetti ad imposta di bollo gli «Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali».
Il comma 2ter del richiamato articolo 13 della Tariffa assoggetta ad imposta le «Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a criptoattività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari».
Con riferimento al quesito in esame, si ritiene, in linea generale, che la S.O. possa assumere la qualifica di ente gestore, di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 recante le «Modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari», provvedendo ai relativi adempimenti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
Il suddetto decreto ministeriale prevede infatti che possa assumere tale qualifica di ente gestore «il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma».
Inoltre, come chiarito dalle Circolari 2 luglio 2012, n. 28/E e 21 dicembre 2012, n. 48/E, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, commi 2bis e 2ter della Tariffa, anche i prodotti finanziari detenuti all’estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti.
In relazione a tali prodotti, non trova dunque applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che la S.O sia soggetta all’obbligo di applicazione, versamento e dichiarazione dell’imposta di bollo nei casi e nelle misure indicate all’articolo 13, commi 2bis e 2ter della richiamata Tariffa.
In relazione al quinto quesito relativo al monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in criptoattività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Nel caso di specie, la S.O. dovrà provvedere ad effettuare le comunicazioni previste da tale disposizione in tutti i trasferimenti rilevanti di mezzi di pagamento relativi ai Conti Esteri dei propri clienti, indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione da parte di altri intermediari italiani tenuti agli stessi obblighi.
Tenuto conto delle predette comunicazioni previste sui Conti Esteri, si concorda con l’Istante che il cliente possa disporre delle somme depositate nel Conto Liquidità, senza la necessità di canalizzare le predette somme attraverso un conto corrente presso la S.O.
Quanto agli eventuali altri obblighi di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria e del relativo esonero, si rinvia a quanto già precisato con la risoluzione n. 61/E del 2011 e alle istruzioni al quadro SO del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (Modello 770).
Per quanto concerne il sesto quesito, relativo agli obblighi di trasmissione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, cui è tenuta la S.O. si fa presente quanto segue.
L’articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e s.m.i., ha istituito l’Anagrafe dei rapporti tributari nell’ordinamento giuridico italiano, inserendo il comma 6 dell’articolo 7 del d.P.R. n. 605 del 1973.
Quest’ultima disposizione stabilisce che «Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».
Nel caso di specie, in considerazione dell’unicità soggettiva della S.O. con la Casa Madre si condivide la soluzione prospettata dall’istante concernente:
l’obbligo «di segnalare:
i rapporti di gestione patrimoniale per i clienti che si avvalgono dei servizi di GPI; direttamente i Conti Esteri aperti dai clienti presso la Sede Centrale, per i clienti che si avvalgono dei servizi di Consulenza con RTO»; l’esonero dalla segnalazione: «del mandato di amministrazione dei Conti Esteri»;
dell’«attività di RTO svolta dalla Branch, trattandosi di attività accessoria all’operatività dei Conti Esteri» che resta assorbita dalle segnalazioni riguardanti i conti stessi.
Si rinvia, infine, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2024, ”Disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605” ed ai relativi allegati per i dettagli compilativi del caso.
Infine, per quanto riguarda il settimo quesito, relativo alla conferma che gli obblighi di applicazione delle imposte ed effettuazione delle comunicazioni di cui ai quesiti precedenti non sussistono in relazione ad eventuali clienti italiani che dovessero intrattenere rapporti direttamente con la Casa Madre o con stabili organizzazioni della Banca localizzate in altre nazioni, relativamente ai quali la S.O. non svolgerebbe alcuna attività, non può essere oggetto di valutazione in quanto riguarda una fattispecie diversa da quella concreta e personale, come illustrata e documentata nel presente interpello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.