AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 28798/RU del 17 gennaio 2024
Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati
Articolo 1
1. La circolazione dei prodotti dei tabacchi lavorati, di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di appositi contrassegni di legittimazione. I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, e hanno le seguenti caratteristiche:
a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
c) formato dei contrassegni: mm 20×44, mm 16×32, mm 12×32;
d) colore stampa:
1) a due colori bruno ed avana per i prodotti dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa;
2) rosso per i prodotti dei tabacchi lavorati in esenzione da accisa, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
e) codice di identificazione;
f) codici bidimensionali 2d.
2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a ghiglioscé centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica Italiana.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l’emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un codice a barre bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, in alto la legenda “MONOPOLIO FISCALE” e in basso la legenda “TABACCHI LAVORATI”, in colore bruno sui contrassegni per i prodotti dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in colore rosso sui contrassegni per i prodotti dei tabacchi lavorati in esenzione da accisa, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Articolo 2
1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione i soggetti di cui all’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inoltrano apposita richiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La richiesta dei contrassegni di legittimazione deve essere effettuata nei termini e con le modalità impartite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. La richiesta per la fornitura di contrassegni di legittimazione, corredata dall’attestazione di versamento, è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, denominata “Gestione Contrassegni”.
4. Il versamento per le somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato tramite il sistema PagoPA, in alternativa mediante il modello “F24 Accise” con l’utilizzo del codice tributo “2856”.
5. La richiesta deve essere autorizzata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di stoccaggio di Benevento, comunicando gli estremi del conducente e del mezzo di trasporto utilizzato.
6. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l’avaria e perdita degli stessi.
7. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
8. La singola fornitura di contrassegni di legittimazione autorizzata è soggetta a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare ispezioni e controlli. Decorsi tre mesi dalla mancata rendicontazione di ogni singola fornitura, nei termini stabiliti, non è consentita un’ulteriore richiesta di fornitura di contrassegni.
Articolo 3
1. I contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 1 sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati, di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato.
2. I contrassegni di legittimazione sono apposti sulla confezione e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l’apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l’apertura dell’imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.
Articolo 4
1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l’unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni sono così stabiliti:
a) formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
b) formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
c) formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
d) formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
e) formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
f) formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
3. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le variazioni dei prezzi di cui al comma 2 sono stabilite in relazione all’andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.
Articolo 5
1. Il depositario autorizzato, che fabbrica o detiene i prodotti dei tabacchi lavorati, e il venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, nominano un rappresentante fiscale, esclusivamente ai fini della richiesta per la fornitura dei contrassegni di legittimazione per i prodotti dei tabacchi lavorati ai sensi dell’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inviando apposita comunicazione con le generalità dello stesso, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, corredata della dichiarazione di cui al comma 2.
2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
a) ha sede nel territorio italiano;
b) sottoscrive apposita dichiarazione, da allegare alla comunicazione di nomina di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al precedente punto;
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
c) è tenuto a richiedere i contrassegni di legittimazione di cui dell’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati da immettere in consumo nel territorio dello Stato;
d) è tenuto a provvedere alla rendicontazione di cui all’articolo 2, comma 8, della fornitura di contrassegni autorizzata, in solido ai soggetti rappresentati, di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni, dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il relativo provvedimento di autorizzazione all’esercizio della rappresentanza fiscale, ovvero il provvedimento di diniego.
4. Il rappresentante fiscale decade dall’autorizzazione di cui al comma 3, qualora sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
5. L’autorizzazione viene revocata in caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 2, lettera d).
6. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione e spedizione di prodotti di tabacchi lavorati.
7. Il rappresentante fiscale la cui comunicazione di nomina, di cui al comma 1, perviene all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, nelle more dell’autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere i contrassegni di legittimazione secondo le modalità di cui all’articolo 2.
Articolo 6
1. I contrassegni di Stato con le caratteristiche di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2011, n. 179, non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 1, possono essere applicati sui singoli condizionamenti dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 20 maggio 2024, e non contrassegnati con identificativo univoco in conformità all’articolo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione.
2. Le confezioni unitarie di cui al comma 1 possono essere immesse in consumo nel territorio nazionale fino al 20 maggio 2026.
Articolo 7
1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogata la determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU.
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dal 17 gennaio 2024.
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