AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 28997/RU del 17 gennaio 2024
Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Informativa
L’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce che la circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni.
L’articolo 17, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dispone che, oltre all’identificativo univoco, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato, dal 20 maggio 2019 le sigarette e il tabacco da arrotolare e dal 20 maggio 2024 i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, recano un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, e che i contrassegni di legittimazione possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza.
Ciò ad evidente tutela delle entrate erariali e dei consumatori.
Tanto premesso, l’Agenzia ha adottato in data odierna apposita determina direttoriale allo scopo di definire le caratteristiche dei contrassegni di legittimazione per i prodotti dei tabacchi lavorati e per i prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, i soggetti autorizzati ad effettuare la richiesta di fornitura dei contrassegni di legittimazione, la quantità minima acquistabile di contrassegni di legittimazione e le modalità telematiche di pagamento.
Detto provvedimento stabilisce, altresì, la disciplina concernente i soggetti designati dai depositari autorizzati e dai venditori di cui all’articolo 10- bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabiliti in un altro Stato membro esclusivamente ai fini della richiesta per la fornitura dei contrassegni di legittimazione.
L’articolo 1 della determina in argomento stabilisce le caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione per la circolazione dei prodotti dei tabacchi lavorati, di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apposti sui singoli condizionamenti destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato.
In particolare, definisce diverse tipologie di contrassegni in argomento con le seguenti dimensioni: mm 12×32, mm 16×32 e mm 20×44.
I contrassegni di legittimazione in carta-colla sono caratterizzati da una stampa a due colori:
– colori bruno ed avana per i prodotti dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa;
– rosso per i prodotti dei tabacchi lavorati in esenzione da accisa, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Riportano l’emblema della Repubblica e la dicitura in alto “MONOPOLIO FISCALE” nonché in basso la legenda “TABACCHI LAVORATI”, in colore bruno sui contrassegni per i prodotti dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in colore rosso sui contrassegni per i prodotti dei tabacchi lavorati in esenzione da accisa, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L’articolo 2 della determina fornisce indicazioni agli operatori della filiera dei prodotti dei tabacchi lavorati in merito alle modalità operative per richiedere i contrassegni di legittimazione.
Allo scopo di gestire in modo efficiente ed efficace il servizio di fornitura dei contrassegni, la richiesta deve essere trasmessa tramite specifica procedura informatizzata, denominata “Gestione Contrassegni”, corredata dall’attestazione di versamento.
Per potere essere soddisfatta, l’istanza in argomento deve essere redatta specificando una serie di informazioni, tra cui il numero di scatole per ciascuna tipologia di contrassegno richiesto e l’impianto di destinazione.
Documento necessario da allegare alla richiesta è l’attestazione di versamento che può essere effettuato tramite il portale “Opera” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando una delle seguenti procedure:
− canali telematici CBILL e PagoPA delle banche;
− link https://www.pagopa.gov.it/ ;
− carta di credito dal portale “Opera”.
In alternativa, il versamento può essere effettuato mediante il modello “F24 Accise” con l’utilizzo del codice tributo “2856”.
Il suddetto codice tributo deve essere indicato nel modello “F24 Accise”, nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” riportando:
– nel campo “ente”, la lettera “M”;
– nel campo “provincia”, nessun valore;
– nel campo “rateazione”, nessun valore;
– nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.
L’istanza, successivamente, deve essere autorizzata dall’Ufficio Circolazione tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo ed evasa, entro i 60 giorni previsti per la conclusione del relativo procedimento, dal Deposito di stoccaggio dell’Agenzia sito in Benevento via XXV Luglio n. 13.
Il ritiro dei contrassegni da parte del vettore incaricato può essere effettuato, a cura e spese del richiedente, solo dopo averne concordato la data con il deposito citato (n. tel. 08119341392 – 08119341386) al qual vanno preventivamente comunicati anche gli estremi del conducente e del mezzo di trasporto utilizzati.
Ferma la responsabilità del richiedente, e dei soggetti rappresentati, per l’ipotesi di perdita o di avaria, i contrassegni acquistati non possono, a qualunque titolo, essere ceduti e sono soggetti a rigorosa rendicontazione entro il mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti richiedenti sono tenuti a compilare mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, il modulo telematico di rendicontazione, relativamente a ciascuna richiesta autorizzata tramite la procedura “Gestione Contrassegni”.
Per ogni singola autorizzazione di ritiro contrassegni rilasciata dall’Agenzia, gli operatori, ogni mese, devono compilare e trasmettere telematicamente la rendicontazione fino ad esaurimento degli stessi contrassegni ritirati.
Decorsi tre mesi dalla mancata rendicontazione di ogni singola fornitura, nei termini stabiliti, non è consentiva un’ulteriore richiesta di fornitura di contrassegni.
L’articolo 3 indica le regole per l’applicazione dei contrassegni, specificando innanzitutto che vanno apposti per tutta la loro superficie sulla confezione e a chiusura della stessa.
L’apertura dell’imballaggio esterno deve necessariamente determinare la concomitante lacerazione del contrassegno e da qualsiasi lato avvenga, deve comportare un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.
L’articolo 4 prevede che i contrassegni da applicare ai prodotti dei tabacchi lavorati sono forniti per scatole intere, che costituiscono unità minima ordinabile, ciò al fine di consentire una gestione efficiente del relativo servizio di fornitura agli operatori.
I formati dei contrassegni ed i relativi prezzi – che possono variare in relazione ai costi di produzione e ad altri fattori – sono determinati come segue:
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
L’articolo 5 prevede che il depositario autorizzato, che fabbrica o detiene i prodotti dei tabacchi lavorati, e il venditore di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, nominano un rappresentante fiscale, esclusivamente ai fini della richiesta per la fornitura dei contrassegni di legittimazione per i prodotti dei tabacchi lavorati ai sensi dell’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
La comunicazione di nomina, con le generalità del rappresentante fiscale nominato, deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso rappresentate fiscale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui dichiara che:
– non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
– non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
– non ha riportato condanne per reati di cui al precedente punto;
– non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto;
– non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
– non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
– non si trova in una delle fattispecie previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
A seguito della ricezione della comunicazione di nomina, l’Agenzia adotta, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, il provvedimento di autorizzazione del rappresentante fiscale ovvero il provvedimento di diniego.
Il rappresentante fiscale decade dall’autorizzazione di cui al comma 3, qualora sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
L’autorizzazione viene revocata in caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 2, lettera d).
Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione e spedizione di prodotti di tabacchi lavorati è tenuto a richiedere i contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da immettere in consumo nel territorio dello Stato, e a provvedere alla relativa rendicontazione, in solido ai soggetti rappresentati, secondo le modalità impartite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’articolo 6 prevede che i contrassegni di Stato, c.d. di vecchia tipologia, con le caratteristiche di cui al decreto direttoriale 23 giugno 2011, non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 1, possono essere applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti di tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 20 maggio 2024, e non contrassegnati con identificativo univoco in conformità all’articolo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, e che gli stessi prodotti possono essere immessi in consumo nel territorio nazionale fino al 20 maggio 2026.
L’articolo 7 prevede l’abrogazione della determinazione direttoriale del 28 agosto 2018, prot. n. 148517/RU con l’entrata in vigore dalla determinazione in parola.
Gli operatori della filiera sono tenuti a uniformarsi alle suddette prescrizioni.
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- Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti dei tabacchi lavorati - Determinazione n. 28798/RU del 17 gennaio 2024 dell'AGENZIA delle DOGANE
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