AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 791446/RU del 20 dicembre 2024
Contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti succedanei ai prodotti da fumo assoggettati a imposta di consumo
Articolo 1
Contrassegni di legittimazione per i prodotti soggetti a imposta di consumo
1. La circolazione dei prodotti succedanei ai prodotti da fumo, assoggettati a imposta di consumo, di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, di appositi contrassegni di legittimazione. I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, e hanno le seguenti caratteristiche:
a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
c) formato dei contrassegni: mm 20×44, mm 16×32, mm 12×32;
d) colore stampa:
1. versione azzurro per i prodotti assoggettati a imposta di consumo;
2. versione grigio per i prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
e) codice di identificazione;
f) codice bidimensionali 2d.
2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a ghiglioscé centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l’emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B.
5. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, in alto in colore azzurro scuro e grigio scuro la legenda “MONOPOLIO FISCALE”, in basso sui contrassegni di colore azzurro la legenda “PRODOTTI SOGGETTI A IMPOSTA DI CONSUMO”, sui contrassegni di colore grigio la legenda “PRODOTTI PER DESTINAZIONE ESENTE DA IMPOSTA DI CONSUMO”.
Articolo 2
Formati e prezzi dei contrassegni di legittimazione
1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l’unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni sono così stabiliti:
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
3. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I prezzi di cui al comma 2 sono rideterminati in relazione all’andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni di legittimazione.
Articolo 3
Modalità operative per la richiesta dei contrassegni di legittimazione
1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione, i soggetti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inoltrano apposita richiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite specifica procedura informatizzata, denominata “Gestione Contrassegni”, ai sensi della determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, protocollo n. 777265/RU.
2. Il versamento delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato tramite il sistema PagoPA o, in alternativa, previa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il modello “F24 Accise” con l’indicazione del codice tributo “5479”.
3. La richiesta deve essere autorizzata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di stoccaggio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicando le generalità del conducente e gli estremi indentificativi del mezzo di trasporto utilizzato.
4. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l’avaria e perdita degli stessi.
5. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
6. La singola fornitura di contrassegni di legittimazione autorizzata è soggetta a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento. Decorsi tre mesi dalla mancata rendicontazione nei termini stabiliti, non è consentita un’ulteriore richiesta di fornitura di contrassegni.
Articolo 4
Applicazione dei contrassegni di legittimazione
1. I contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 1 sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti assoggettati a imposta di consumo, di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla confezione e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l’apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l’apertura dell’imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
1. I contrassegni di legittimazione con le caratteristiche di cui alla determinazione direttoriale dell’11 novembre 2022, protocollo n. 510819/RU e agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della determinazione direttoriale del 24 aprile 2024, protocollo n. 240954/RU, non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 1, possono essere applicati rispettivamente sui singoli condizionamenti dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, soggetti a imposta di consumo, fino ad esaurimento delle scorte.
2. Le confezioni unitarie di cui al comma 1 possono essere immesse in consumo nel territorio nazionale fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 6
Disposizione finale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogati la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2022, protocollo n. 510819/RU, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della determinazione direttoriale del 24 aprile 2024, protocollo n. 240954/RU.
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.