Il decreto legge sul lavoro, dopo le modifiche delle legge Fornero (legge 92/2012), sottopone a nuovi ritocchi le disposizioni normative che regolano il contratto di collaborazione a progetto. La tipologia di contratto è stato una delle più usate dal mercato e, sia per la sua formulazione sia per l’utilizzo, appunto anche una delle più discusse. La legge 92 del 2012, introducendo fra le altre modifiche ed innovazioni una ” definizione del concetto di contratto a progetto che, secondo la citata modifica, non può essere una semplice riproposizione dell’oggetto del committente. Alcune delle più importanti modifiche introdotte della Riforma Fornero si ricordano quelle contenute nei commi 23 e 24 dell’art. 1 della legge 92/2012 con particolare riguardo ai requisiti del progetto, al corrispettivo dovuto al collaboratore, all’esercizio del diritto di recesso. Con tali modifiche è stata preclusa la possibilità di instaurare un contratto di quelli in esame senza la individuazione di uno specifico progetto, con la presunzione della qualificazione del rapporto come subordinato, quando l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti della committente. Lo stesso ministero del lavoro ha fornito informazioni con riferimento alla disciplina del lavoro a progetto con diverse circolari. In particolare la circolare n. 17 del 2006, con riferimento alla attività di vigilanza nei call center, nel 2008 con la circolare n. 4 avente a oggetto indici sintomatici caratterizzanti le collaborazioni a progetto, e infine con la circolare n. 29 del 2012 avente ad oggetto le modifiche apportate dalla legge 92 del 2012.
L’entrata in vigore del decreto legge 76 del 28 giugno 2013 modifica le disposizioni sul contratto di lavoro a progetto, di cui agli articoli 61 e seguenti del Dlgs 276 del 2003. La forma del contratto che prima del decreto legge 76/2013 doveva contenere, ai fini della prova, alcuni elementi fra cui la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, la durata del progetto e il corrispettivo pattuito. L’articolo 7 del decreto legge n. 76/2013 sopprime, dal comma 1 dell’articolo 62, l’inciso “ai fini della prova” con la conseguenza che l’elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa.
Altra rilevante modifica introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera c) del decreto legge n. 76/2013 che modifica il comma 1 dell’articolo 61. sostituendo la vocale «o» con «e» si precisa, dopo la modifica di cui sopra, che il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel testo ante modifica decreto legge sul lavoro erano esclusi sia i compiti meramente esecutivi sia quelli ripetitivi, disgiuntamente considerati. Ora i requisiti devono essere presenti contemporaneamente per poter escludere la possibilità di instaurare un contratto di lavoro a progetto.
Permane l’elemento che impone il collegamento a uno o più progetti specifici del contratto a progetto, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore e che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
L’innovazione normativa più significativa è rappresentata dall’estensione a questi lavoratori delle diposizioni introdotte dalla legge 92/2012 sulle “dimissioni in bianco”, in quanto compatibili, il che comporta – a norma del comma 23-bis introdotto nell’articolo 4 della legge 92/2012 – l’obbligo di convalida del recesso volontario del collaboratore dal contratto e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Pertanto viene estesa anche ai cocopro ed agli agli associati in partecipazione il divieto di far firmare “dimissioni” in bianco. Peraltro, a norma dell’articolo 75 del Dlgs 276/2003, sono assoggettabili alla procedura di volontaria certificazione tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, compresi quindi i contratti a progetto e quelli di associazione in partecipazione.
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