L’articolo 8 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto “Agosto”) introduce importanti modifiche alle disposizioni in materia di contratti a termine previste dall’art. 93 del DL 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2020.
La disciplina sui contratti di lavoro a tempo determinato è contenuta negli articoli da 19 fino al 29 del Decreto legislativo n. 81 del 2015, modificata dal Decreto legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto “dignità”), convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2018. (si rammenta che a seguito di tali ultime modifiche i contratti a temine devono contenere la causale, la durata non può eccedere i 12 mesi, le proroghe non possono essere superiori a 4)
A causa della situazione pandemica generata dal COVID-19 la disciplina dei contratti a tempo determinato ha subito una serie di modifiche, seppure con efficacia temporanea.
L’articolo 19-bis del decreto “Cura Italia” (Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) permette, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 32 del D.Lgs. n. 81/2015, la proroga e rinnovo dei contratti a termine ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali disciplinati dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020.
Inoltre è prevista la possibilità di rinnovare i contratti a termine senza il rispetto della “vacanza” contrattuale tra due contratti prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Le suddette deroghe hanno efficacia limitatamente al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali per il COVID-19 e interessano unicamente i rapporti a termine già in essere e non nuovi contratti.
Sulla disciplina dei contratti a termine è intervenuto anche l’articolo 93 del Decreto legge n. 34 del 2020. Il predetto articolo consente ai datori di lavoro proroghe e rinnovi dei contratti a termine senza l’obbligo di indicare una delle causali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015 alle seguenti condizioni:
- devono essere disposti per far fronte al “riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- interessano solo i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 (condizione abrogata dall’articolo 8 del D.L.n. 104/2020);
- la durata del rapporto di lavoro non può eccedere la data del 30 agosto 2020.
Il comma 1-bis dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 aveva suscitato molte perplessità introducendo una proroga generale e automatica – pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica – in ordine ai contratti a termine e ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 del Decreto legge n. 104/2020 ha abrogato il comma 1-bis dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020. In tal modo la proroga o il rinnovo acausali sono stati estesi a tutti i contratti a termine e non solo a quelli in essere al 23 febbraio 2020.
Il comma 1 dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 viene completamente sostituito dall’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 statuendo che «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e’ possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
Pertanto fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro possono procedere alla proroga e/o rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi).
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