Inoltre è stato escluso, sempre con effetto dal 15 settembre 2019, il ricorso alla modalità di deposito tramite inoltro dei contratti a mezzo Pec alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Pertanto l’unico canale ammesso per il deposito dei contratti in commento rimane l’invio telematico a mezzo dell’apposita area riservata.
Prima della nota 2761 del 29 luglio 2019 la procedura telematica veniva utilizzata per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedessero le seguenti agevolazioni:
- i premi di risultato e welfare aziendale, il cui deposito, a mezzo del canale telematico, del contratto da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione costituisce elemento essenziale al fine di usufruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali introdotte all’articolo 1, commi 182–190, Legge 208/2015 ;
- le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il cui deposito, a mezzo del canale telematico, costituisce elemento essenziale ai fini della decontribuzione prevista dall’articolo 25, D.Lgs. 80/2015 per i soli contratti aziendali sottoscritti dal 01.01.2017 al 31.08.2018;
- il credito d’imposta formazione 4.0, in relazione al quale il deposito, a mezzo del canale telematico, dei contratti collettivi aziendali o territoriali rappresenta una condizione di ammissibilità al beneficio.
Negli altri casi il contratto poteva essere depositato telematicamente utilizzando gli indirizzi Pec delle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come specificato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4274/2016 del 22 luglio 2016.
Il 17 luglio 2019 è stata introdotta una versione semplificata della procedura telematica di deposito dei contratti collettivi.
Le principali novità riguardano:
- la possibilità di utilizzare l’applicativo anche per depositare i contratti di I livello;
- una semplificazione procedurale, onde consentire il deposito telematico del contratto con l’indicazione successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione e dunque immediata applicazione a norme agevolative via via emanate nel tempo e maggiore accessibilità agli uffici interessati per finalità gestionali e di monitoraggio della misura.
Nella nuova versione il deposito del contratto avviene in due fasi.
Con la prima fase si inseriscono le informazioni di base e al caricamento del file in formato pdf di seguito elencate:
- dati del datore di lavoro o dell’associazione di categoria che effettua il deposito;
- tipologia del contratto in deposito;
- data di sottoscrizione del contratto;
- periodo di validità del contratto.
Con la seconda fase si ha la possibilità di specificare l’agevolazione per cui si intende effettuare il deposito telematico e il sistema potrà richiedere l’aggiunta di dati specifici.
Per le ipotesi che rende necessario il deposito del contratto esuli dalle fattispecie previste si potrà compilare il campo testuale “Altro” aggiungendo ulteriori informazioni.
L’incentivo inerente il credito d’imposta formazione 4.0 introdotto dall’articolo 1, commi 46–56, Legge 205/2017 è stato prorogato con modificazioni dall’articolo 1, commi 78–81, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il deposito telematico costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio prevista all’articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.201, rappresentando l’impegno formale dell’impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti.
L’assolvimento del requisito formale tramite la procedura di deposito telematico sopra descritta può avvenire:
- successivamente allo svolgimento delle attività formative;
- entro la fine del periodo d’imposta di effettuazione.
In base alla risposta n. 79 del 20 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate il deposito del contratto non incide sull’individuazione del dies a quo per la determinazione delle spese ammissibili, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l’attività formativa svolta antecedentemente alla data di deposito del contratto e non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.