Contratti di lavoro accessori modifiche introdotte dal decreto legge n. 76/2013Il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 sottopone a nuova modifica normativa la disciplina del lavoro accessorio retribuito con i buoni lavoro. le predette modifiche dovrebbero risolvere la problematica connessa alla qualificazione di questa tipologia contrattuale. Infatti l’art 7 comma 2 lettera e) ed f) modifica il comma 1 dell’articolo 70 del Dlgs 276/2003 eliminando le parole «di natura meramente occasionale» con ciò confermando che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Per cui è  il valore economico della prestazione – che per altro non può superare i 2.000 euro annui nei confronti dei singoli committenti imprenditori – a qualificare le prestazioni di lavoro accessorio.

L’eliminazione di questo inciso, infatti, consente  – come già sostenuto dal ministero del Lavoro nella circolare 18/2012 – di attivare un rapporto di lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Pertanto è stato, con il decreto legge lavoro, ulteriormente semplificato l’accesso a questa forma di lavoro, per sua natura marginale, visti i limiti economici già rivisitati dall’articolo 1, comma 32, della legge 92/12. Con l’entrata in vigore di questa norma, infatti, il tetto reddituale (5mila euro) non è più rivolto ai singoli committenti, ma al prestatore. Fermo restando il limite complessivo di 5 mila euro nel corso di un anno solare riferito alla totalità dei committenti, le prestazioni svolte a favore di ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista non possono generare compensi superiori a 2 mila euro, annualmente rivalutati.

Per il settore agricolo il regime cambia a seconda che si tratti di attività stagionali oppure rese a coltivatori diretti. In questo ambito il lavoro accessorio si applica:

  • alle attività lavorative di natura occasionale di carattere stagionale, purché effettuate da pensionati o da giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  • alle attività svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7 mila euro.

Queste attività non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Anche i committenti pubblici possono ricorrere ai vouchers è consentito nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Infine il nuovo comma 4-bis dell’articolo 72 prevede l’emanazione di un Decreto ministeriale che disciplini le condizioni per le prestazioni rese da soggetti in condizione di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.